IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  7  agosto 1990, n. 241, contenente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi;
  Considerate  le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste che danno luogo a procedimenti amministrativi;
  Considerata la necessita' di  provvedere  alla  determinazione  dei
termini massimi entro cui i procedimenti amministrativi di competenza
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste devono essere conclusi
nonche'  alla  determinazione,  per ciascun procedimento, dell'unita'
organizzativa  responsabile  dell'istruttoria   e   di   ogni   altro
adempimento procedimentale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Ambito di efficacia del decreto
  1.  Ai fini delle disposizioni del presente decreto, per "legge" si
intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. Il presente decreto si applica  ai  procedimenti  amministrativi
che  si  concludono  con  un  provvedimento  finale di competenza del
Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste.  Il  provvedimento  si
applica,    altresi',    sia    ai    procedimenti   che   conseguono
obbligatoriamente  ad  iniziativa  di  parte,  sia  ai   procedimenti
promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge.
  3. I procedimenti con termine finale superiore ai trenta giorni, di
competenza  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  con
l'indicazione della fonte normativa,  del  termine  finale  entro  il
quale   il  procedimento  deve  concludersi,  dell'organo  o  ufficio
competente, sono elencati nelle tabelle allegate,  che  costituiscono
parte integrante del presente decreto.