IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Considerate le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che danno luogo a procedimenti amministrativi; Considerata la necessita' di provvedere alla determinazione dei termini massimi entro cui i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste devono essere conclusi nonche' alla determinazione, per ciascun procedimento, dell'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale; Decreta: Art. 1. Ambito di efficacia del decreto 1. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, per "legge" si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il provvedimento si applica, altresi', sia ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia ai procedimenti promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge. 3. I procedimenti con termine finale superiore ai trenta giorni, di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale entro il quale il procedimento deve concludersi, dell'organo o ufficio competente, sono elencati nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.