IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di  bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la convenzione postale universale stipulata ad Amburgo il  27
luglio  1984  resa  esecutiva in Italia con il decreto del Presidente
della Repubblica 7 marzo 1987, n. 196;
  Vista la nota n. 47827 del 1› marzo 1991, con  la  quale  la  Banca
d'Italia    autorizza   l'amministrazione   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni a svolgere il servizio di cambiavalute  presso  379
uffici postali;
  Considerata l'opportunita' di pervenire ad una omogeneizzazione dei
servizi internazionali di bancoposta in ambito CEPT;
  Considerato  che  il  flusso  di  valuta  in  entrata  puo'  essere
convenientemente utilizzato per  il  regolamento  delle  contabilita'
relative  al  servizio dei vaglia internazionali rispetto al quale il
servizio   di   cambiavalute   puo'   considerarsi    accessorio    e
complementare;
  Attesa  la  necessita'  di  regolamentare  il regime tariffario del
servizio in questione;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  abilitati  a  svolgere  il  servizio di acquisto e vendita di
valute (cambiavalute) gli uffici postali espressamente autorizzati.
  Le valute ammesse a negoziazione ed il  limite  massimo  di  valore
delle  operazioni  sono  indicati  nella  annessa tabella firmata dal
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.