IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione postale universale stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984 resa esecutiva in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 196; Vista la nota n. 47827 del 1 marzo 1991, con la quale la Banca d'Italia autorizza l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a svolgere il servizio di cambiavalute presso 379 uffici postali; Considerata l'opportunita' di pervenire ad una omogeneizzazione dei servizi internazionali di bancoposta in ambito CEPT; Considerato che il flusso di valuta in entrata puo' essere convenientemente utilizzato per il regolamento delle contabilita' relative al servizio dei vaglia internazionali rispetto al quale il servizio di cambiavalute puo' considerarsi accessorio e complementare; Attesa la necessita' di regolamentare il regime tariffario del servizio in questione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. Sono abilitati a svolgere il servizio di acquisto e vendita di valute (cambiavalute) gli uffici postali espressamente autorizzati. Le valute ammesse a negoziazione ed il limite massimo di valore delle operazioni sono indicati nella annessa tabella firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.