IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, con la quale sono state ema- nate norme per l'aggiornamento della disciplina del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti; Considerato che il comma 2 dell'art. 9 della predetta legge 29 marzo 1985, n. 113, riconosce ai centralinisti telefonici non vedenti, ai soli fini del diritto a pensione e dell'anzianita' contributiva, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto; Ritenuto che il comma 3 dello stesso art. 9 pone il maggior onere derivante dall'applicazione della legge a carico dello Stato; Vista la circolare n. 32176/4.2.29 del 29 marzo 1985 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, con la quale viene previsto che il rimborso degli oneri da parte dello Stato, in applicazione del comma 3 dell'art. 9, avverra' secondo le modalita' e le procedure gia' adottate, per la corresponsione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336; Visto il proprio decreto ministeriale 12 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1972 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 9 marzo 1972, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalita' per la determinazione ed il versamento del valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336; Considerata la possibilita' per lo Stato di avvalersi, per il pagamento del valore capitale degli oneri derivanti dalle maggiori quote di pensione attribuite, della rateazione in ventiquattro semestralita'; Visto il proprio decreto ministeriale 3 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1989 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1989; Considerata la necessita' di differenziare il calcolo del valore capitale in relazione alla diversa normativa prevista per il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti rispetto a quello degli ordinamenti pensionistici del settore pubblico; Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 settembre 1972, con il quale e' stata data facolta' alle gestioni previdenziali interessate di avvalersi delle modalita' e forme previste dai rispettivi ordinamenti per quanto attiene alla riscossione sia degli ordinari contributi di finanziamento che dei crediti derivanti da tale titolo; Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1987, con il quale e' stata approvata la tariffa e relative istruzioni di applicazione per il calcolo del valore capitale relativo alle maggiori quote di pensione a carico dell'I.N.P.S. derivanti dai benefici combattentistici in applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, 8 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824; Decreta: Art. 1. Il decreto ministeriale 3 giugno 1989 concernente: "Modalita' di rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, recante norme di aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti", richiamato in premessa, e' annullato.