IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, con la quale sono state  ema-
nate  norme  per  l'aggiornamento  della  disciplina  del rapporto di
lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti;
  Considerato che il comma 2 dell'art.  9  della  predetta  legge  29
marzo  1985,  n.  113,  riconosce  ai  centralinisti  telefonici  non
vedenti, ai soli  fini  del  diritto  a  pensione  e  dell'anzianita'
contributiva,   il   beneficio   di  quattro  mesi  di  contribuzione
figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto;
  Ritenuto che il comma 3 dello stesso art. 9 pone il  maggior  onere
derivante dall'applicazione della legge a carico dello Stato;
  Vista  la  circolare  n.  32176/4.2.29  del  29  marzo  1985  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per  la  funzione
pubblica,  con la quale viene previsto che il rimborso degli oneri da
parte dello Stato, in applicazione del comma 3 dell'art. 9,  avverra'
secondo   le   modalita'   e  le  procedure  gia'  adottate,  per  la
corresponsione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336;
  Visto il proprio decreto ministeriale 12 gennaio  1972,  registrato
alla  Corte dei conti il 16 febbraio 1972 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 9 marzo 1972, con il quale sono stati stabiliti i
criteri e le modalita' per la determinazione  ed  il  versamento  del
valore  capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge
24 maggio 1970, n. 336;
  Considerata la possibilita' per  lo  Stato  di  avvalersi,  per  il
pagamento  del  valore  capitale degli oneri derivanti dalle maggiori
quote  di  pensione  attribuite,  della  rateazione  in  ventiquattro
semestralita';
  Visto  il  proprio  decreto  ministeriale 3 giugno 1989, registrato
alla Corte dei conti l'11 novembre 1989 e pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1989;
  Considerata  la  necessita'  di differenziare il calcolo del valore
capitale in relazione alla diversa normativa prevista per  il  regime
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti  rispetto  a  quello  degli  ordinamenti
pensionistici del settore pubblico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  agosto 1972, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 settembre  1972,  con  il  quale  e'
stata  data  facolta'  alle  gestioni  previdenziali  interessate  di
avvalersi delle modalita' e forme previste dai rispettivi ordinamenti
per quanto attiene alla riscossione sia degli ordinari contributi  di
finanziamento che dei crediti derivanti da tale titolo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 febbraio 1987, con il quale e'
stata approvata la tariffa e relative istruzioni di applicazione  per
il  calcolo  del  valore  capitale  relativo  alle  maggiori quote di
pensione   a   carico   dell'I.N.P.S.    derivanti    dai    benefici
combattentistici in applicazione delle leggi
24  maggio  1970,  n. 336, 8 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n.
824;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  decreto  ministeriale  3 giugno 1989 concernente: "Modalita' di
rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione  dell'art.  9  della
legge  29  marzo  1985,  n. 113, recante norme di aggiornamento della
disciplina del collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti",
richiamato in premessa, e' annullato.