Si comunica che, in applicazione della raccomandazione CECA n. 556 del 7 marzo 1991 (G.U. CEE n. 62 dell'8 marzo 1991), la procedura per il rilascio delle "dichiarazioni d'importazione" o di autorizzazioni ministeriali per l'immissione in libera pratica di taluni prodotti siderurgici CECA, elencati nell'allegato II originari da Paesi terzi, prevede quanto segue: 1. Nella domanda per ottenere l'autorizzazione di importazione o la dichiarazione, corredata di due copie di cui una in originale: -- delle conferme d'ordine o dei contratti presentati su carta intestata firmata dai due contraenti o accompagnati da una eventuale lettera di accettazione; -- dei contratti di acquisto come sopra vistati per i Paesi a commercio di Stato, dagli uffici commerciali presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche in Italia; -- e in caso di richiesta da parte del Ministero, della fattura proforma; l'importatore deve specificare: a) il Paese di origine e il Paese di provenienza; b) la designazione e l'indicazione del codice secondo la Nomenclatura combinata (v. G.U. CEE n. 247 del 10 settembre 1990); c) il peso netto per lotto dei prodotti, in tonnellate o kg; d) la moneta e il valore (CIF) fatturato e il relativo tasso di conversione alla data del contratto qualora sia espresso in moneta estera; e) le caratteristiche dettagliate atte a dimostrare che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati secondo lo schema previsto dall'allegato III; f) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e di telex del venditore; g) il nome, l'indirizzo e il numero del telefono e di telex dell'importatore, nonche' il numero di iscrizione alla camera di commercio ed il numero meccanografico di posizione commercio estero; h) per i prodotti di cui al capitolo 72 della Nomenclatura combinata il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex dell'eventuale acquirente finale quando sia noto, o altra indicazione relativa alla destinazione della merce; i) la data e la localita' (ufficio di dogana) previste per l'importazione; l) il luogo di destinazione in base al quale viene calcolato il prezzo fatturato; m) la data del contratto d'acquisto dei prodotti nonche' il numero del contratto o ogni altra indicazione fornita dal venditore per individuare la fornitura. 2. L'importatore deve fornire, inoltre, le seguenti informazioni supplementari: A. Per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei Paesi elencati nell'allegato I (importazione diretta da Paesi terzi accordisti): a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese le esatte specificazioni, per permettere di calcolare il prezzo franco consegna secondo il listino prescelto; b) indicazione del prezzo CIF sdoganato in lire/kg; se espresso in moneta estera, il tasso di conversione utilizzato all'epoca della stipula del contratto; indicazione del prezzo reso (cioe' il prezzo CIF non sdoganato + dazio doganale + sbarco + trasporto + movimentazione ecc.) al netto dell'IVA; c) l'indicazione: -- del listino del produttore comunitario prescelto per il calcolo del prezzo reso e della data di tale listino; -- o, se del caso, dell'offerta del Paese terzo sulla quale e' stato effettuato un allineamento indicando tutti gli elementi necessari per la sua offerta. B. Per i prodotti originari di uno dei Paesi elencati nell'allegato I, ma provenienti da un Paese terzo diverso da quello di origine (importazione indiretta), e per i prodotti originari di un Paese terzo, non elencato nell'allegato I: a) la designazione completa corrispondente a quella della lista dei prodotti soggetti ai prezzi di base in vigore; b) il prezzo alla frontiera comunitaria CIF sdoganato e scaricato per kg, espresso nella moneta del contratto (con, se del caso, l'indicazione del tasso di conversione in lire all'epoca della stipula del contratto); c) per i prodotti di cui al capitolo della Nomenclatura combinata 72 l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'eventuale acquirente finale se noto. 3. L'importatore deve dichiarare che non beneficiera' di alcuno sconto non indicato nel contratto o nei contratti di acquisto, deve attestare l'esattezza della domanda di autorizzazione o della dichiarazione di importazione, e precisare se la domanda o la dichiarazione di importazione riguardano una analoga precedente richiesta. Inoltre, l'importatore e' tenuto, all'atto della presentazione della richiesta d'importazione, ad unire alla richiesta stessa: -- una specifica - in duplice copia - dell'operazione secondo lo schema allegato alla presente (allegato IV), completa in ogni sua parte; -- se si tratta di prodotti di seconda scelta, anche una specifica - in duplice copia - dei difetti e delle caratteristiche dei prodotti secondo la schema di cui all'allegato III. Per quanto concerne gli allegati III e IV dovranno essere consegnati debitamente datati e firmati dallo stesso soggetto giuridicamente riconosciuto o autorizzato con delega autenticata, a firmare e trattare per conto della societa' richiedente. 4. E' considerato Paese di provenienza l'ultimo Paese terzo intermediario nel quale il prodotto in questione e' stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto. 5. Le importazioni definitive devono essere realizzate entro il termine di giorni novanta dalla data di emissione dell'autorizzazione ministeriale o della dichiarazione, secondo il caso. 6. Copia della dichiarazione o della autorizzazione d'importazione completamente o parzialmente utilizzata o inutilizzata, deve essere rispedita immediatamente alla Divisione V - Direzione generale import-export di questo Ministero: detti documenti devono essere restituiti al predetto ufficio entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza. In caso di utilizzo parziale o totale l'importatore dovra' indicare gli estremi (numero e data) della dichiarazione doganale di importazione oppure corredarla di fotocopia della dichiarazione doganale. 7. Il rilascio di una successiva autorizzazione, proroga o dichiarazione di importazione, e' subordinato al puntuale adempimento del punto 6. Tutte le succitate disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 1991 fatte salve le restrizioni nei confronti di taluni Paesi. La circolare n. 11/89 prorogata dalla circolare n. 46/89 e' abrogata. Il Ministro: LATTANZIO