Si comunica che, in applicazione della raccomandazione CECA n.  556
del 7 marzo 1991 (G.U. CEE n. 62 dell'8 marzo 1991), la procedura per
il  rilascio delle "dichiarazioni d'importazione" o di autorizzazioni
ministeriali per l'immissione in libera pratica  di  taluni  prodotti
siderurgici CECA, elencati nell'allegato II originari da Paesi terzi,
prevede quanto segue:
  1. Nella domanda per ottenere l'autorizzazione di importazione o la
dichiarazione, corredata di due copie di cui una in originale:
   --  delle  conferme  d'ordine  o dei contratti presentati su carta
intestata firmata dai due contraenti o accompagnati da una  eventuale
lettera di accettazione;
   --  dei  contratti  di  acquisto  come sopra vistati per i Paesi a
commercio di Stato, dagli uffici  commerciali  presso  le  rispettive
Rappresentanze diplomatiche in Italia;
   --  e  in  caso di richiesta da parte del Ministero, della fattura
proforma;
l'importatore deve specificare:
    a) il Paese di origine e il Paese di provenienza;
    b)  la  designazione  e  l'indicazione  del  codice  secondo   la
Nomenclatura combinata (v. G.U. CEE n. 247 del 10 settembre 1990);
    c) il peso netto per lotto dei prodotti, in tonnellate o kg;
    d)  la  moneta e il valore (CIF) fatturato e il relativo tasso di
conversione alla data del contratto qualora sia  espresso  in  moneta
estera;
    e) le caratteristiche dettagliate atte a dimostrare che si tratta
di prodotti di seconda scelta o declassati secondo lo schema previsto
dall'allegato III;
     f)  il  nome, l'indirizzo e il numero di telefono e di telex del
venditore;
    g) il nome, l'indirizzo e il  numero  del  telefono  e  di  telex
dell'importatore,  nonche'  il  numero  di  iscrizione alla camera di
commercio ed il numero meccanografico di posizione commercio estero;
    h) per i prodotti  di  cui  al  capitolo  72  della  Nomenclatura
combinata  il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di
telex dell'eventuale acquirente  finale  quando  sia  noto,  o  altra
indicazione relativa alla destinazione della merce;
     i)  la  data  e  la  localita'  (ufficio di dogana) previste per
l'importazione;
     l) il luogo di destinazione in base al quale viene calcolato  il
prezzo fatturato;
    m)  la  data  del  contratto  d'acquisto  dei prodotti nonche' il
numero del contratto o ogni altra indicazione fornita  dal  venditore
per individuare la fornitura.
  2.  L'importatore  deve  fornire, inoltre, le seguenti informazioni
supplementari:
  A. Per i prodotti originari e in provenienza  diretta  da  uno  dei
Paesi  elencati  nell'allegato I (importazione diretta da Paesi terzi
accordisti):
    a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese  le  esatte
specificazioni, per permettere di calcolare il prezzo franco consegna
secondo il listino prescelto;
    b)  indicazione  del prezzo CIF sdoganato in lire/kg; se espresso
in moneta estera, il tasso di conversione utilizzato all'epoca  della
stipula  del  contratto; indicazione del prezzo reso (cioe' il prezzo
CIF  non  sdoganato  +  dazio  doganale  +  sbarco  +   trasporto   +
movimentazione ecc.) al netto dell'IVA;
    c) l'indicazione:
    --  del  listino  del  produttore  comunitario  prescelto  per il
calcolo del prezzo reso e della data di tale listino;
    -- o, se del caso, dell'offerta del Paese terzo  sulla  quale  e'
stato   effettuato  un  allineamento  indicando  tutti  gli  elementi
necessari per la sua offerta.
  B. Per i prodotti originari di uno dei Paesi elencati nell'allegato
I, ma provenienti da un Paese terzo  diverso  da  quello  di  origine
(importazione  indiretta),  e  per  i  prodotti originari di un Paese
terzo, non elencato nell'allegato I:
    a) la designazione completa corrispondente a quella  della  lista
dei prodotti soggetti ai prezzi di base in vigore;
    b) il prezzo alla frontiera comunitaria CIF sdoganato e scaricato
per  kg,  espresso  nella  moneta  del  contratto  (con, se del caso,
l'indicazione del  tasso  di  conversione  in  lire  all'epoca  della
stipula del contratto);
    c) per i prodotti di cui al capitolo della Nomenclatura combinata
72  l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'eventuale acquirente
finale se noto.
  3. L'importatore deve dichiarare che  non  beneficiera'  di  alcuno
sconto  non  indicato nel contratto o nei contratti di acquisto, deve
attestare  l'esattezza  della  domanda  di  autorizzazione  o   della
dichiarazione  di  importazione,  e  precisare  se  la  domanda  o la
dichiarazione  di  importazione  riguardano  una  analoga  precedente
richiesta.
  Inoltre,  l'importatore  e'  tenuto,  all'atto  della presentazione
della richiesta d'importazione, ad unire alla richiesta stessa:
   -- una specifica - in duplice copia - dell'operazione  secondo  lo
schema  allegato  alla  presente  (allegato IV), completa in ogni sua
parte;
   -- se si tratta di prodotti di seconda scelta, anche una specifica
- in duplice copia - dei difetti e delle caratteristiche dei prodotti
secondo la schema di cui all'allegato III. Per  quanto  concerne  gli
allegati  III  e  IV  dovranno essere consegnati debitamente datati e
firmati  dallo  stesso   soggetto   giuridicamente   riconosciuto   o
autorizzato  con  delega  autenticata, a firmare e trattare per conto
della societa' richiedente.
  4.  E'  considerato  Paese  di  provenienza  l'ultimo  Paese  terzo
intermediario  nel quale il prodotto in questione e' stato oggetto di
soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto.
  5. Le importazioni definitive devono  essere  realizzate  entro  il
termine di giorni novanta dalla data di emissione dell'autorizzazione
ministeriale o della dichiarazione, secondo il caso.
  6.  Copia della dichiarazione o della autorizzazione d'importazione
completamente o parzialmente utilizzata o inutilizzata,  deve  essere
rispedita  immediatamente  alla  Divisione  V  -  Direzione  generale
import-export di questo  Ministero:  detti  documenti  devono  essere
restituiti  al  predetto  ufficio entro dieci giorni lavorativi dalla
data di scadenza.
  In caso di utilizzo parziale o totale l'importatore dovra' indicare
gli   estremi   (numero  e  data)  della  dichiarazione  doganale  di
importazione  oppure  corredarla  di  fotocopia  della  dichiarazione
doganale.
  7.   Il  rilascio  di  una  successiva  autorizzazione,  proroga  o
dichiarazione di importazione, e' subordinato al puntuale adempimento
del punto 6.
  Tutte  le  succitate  disposizioni  sono  applicabili  fino  al  31
dicembre  1991  fatte  salve  le  restrizioni nei confronti di taluni
Paesi.
  La circolare  n.  11/89  prorogata  dalla  circolare  n.  46/89  e'
abrogata.
                                               Il Ministro: LATTANZIO