IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  recante  disposizioni  sulla  riscossione delle imposte sui
redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n. 43, che ha istituito il Servizio di riscossione dei tributi;
  Vista  la  legge  30 luglio 1990, n. 222, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1990, recante disposizioni urgenti  in
favore  delle  imprese  di  trasporto  a  fune operanti con finalita'
turistiche in territori montani interessati da  eccezionali  fenomeni
climatici-metereologici di carenza delle precipitazioni nevose;
  Visto l'art. 1 della citata legge n. 222 del 1990 il quale dispone,
a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della legge stessa (23
agosto  1990)  e  fino  al  30  novembre  1990,  la  sospensione  dei
versamenti in materia di imposte dirette, dovuti anche in qualita' di
sostituti di imposta, nonche' della riscossione mediante ruoli;
  Visto  in  particolare  il comma quarto del richiamato art. 1 della
legge n. 222 del 1990, il quale  stabilisce  che  il  recupero  delle
somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni
deve   avvenire   mediante   rateizzazione   in   un   anno  e  senza
corresponsione di  interessi  o  altri  oneri,  a  decorrere  dal  31
dicembre 1990;
  Rilevato  che,  dopo  la  scadenza  della sospensione, non tutte le
imprese interessate hanno  effettuato  versamenti  rateali  a  fronte
delle imposte dovute;
  Considerata, pertanto, la necessita' di fissare modalita' e termini
di  scadenza,  in  ordine  all'effettuazione  dei predetti versamenti
rateali entro il 31 dicembre 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le imprese esercenti il trasporto a fune che, dal 23 agosto  al  30
novembre  1990,  per effetto della sospensione prevista in materia di
imposte dirette erariali dall'art. 1, secondo comma, della  legge  30
luglio  1990,  n.  222,  non  hanno  effettuato  versamenti diretti e
pagamenti di carichi
iscritti a ruolo, devono corrispondere  le  predette  imposte,  senza
applicazione di interessi, secondo le disposizioni degli articoli che
seguono.