IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il Servizio di riscossione dei tributi; Vista la legge 30 luglio 1990, n. 222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1990, recante disposizioni urgenti in favore delle imprese di trasporto a fune operanti con finalita' turistiche in territori montani interessati da eccezionali fenomeni climatici-metereologici di carenza delle precipitazioni nevose; Visto l'art. 1 della citata legge n. 222 del 1990 il quale dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (23 agosto 1990) e fino al 30 novembre 1990, la sospensione dei versamenti in materia di imposte dirette, dovuti anche in qualita' di sostituti di imposta, nonche' della riscossione mediante ruoli; Visto in particolare il comma quarto del richiamato art. 1 della legge n. 222 del 1990, il quale stabilisce che il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni deve avvenire mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 dicembre 1990; Rilevato che, dopo la scadenza della sospensione, non tutte le imprese interessate hanno effettuato versamenti rateali a fronte delle imposte dovute; Considerata, pertanto, la necessita' di fissare modalita' e termini di scadenza, in ordine all'effettuazione dei predetti versamenti rateali entro il 31 dicembre 1991; Decreta: Art. 1. Le imprese esercenti il trasporto a fune che, dal 23 agosto al 30 novembre 1990, per effetto della sospensione prevista in materia di imposte dirette erariali dall'art. 1, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 222, non hanno effettuato versamenti diretti e pagamenti di carichi iscritti a ruolo, devono corrispondere le predette imposte, senza applicazione di interessi, secondo le disposizioni degli articoli che seguono.