IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge 8 agosto 1991, n. 267, che al titolo II stabilisce
per l'anno 1991 la concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  ai
titolari  di  licenze  di pesca obbligati a sospendere l'attivita' di
pesca con l'attrezzo denominato  "rete  da  posta  derivante"  e  per
l'acquisto di esche connesse all'uso del "palangaro";
  Considerato  che,  ai sensi del n. 4 dell'art. 3 della citata legge
n. 267/1991, le modalita' tecniche di attuazione  delle  disposizioni
contenute  nel  medesimo  articolo  sono  stabilite  con  decreto del
Ministro   della   marina   mercantile,   sentite   le   associazioni
professionali e sindacali dei pescatori a base nazionale;
  Sentite,   nella   riunione   del   30  agosto  1991,  le  predette
associazioni  a  base  nazionale,   le   quali   si   sono   espresse
favorevolmente all'unanimita';
  Considerata  la  necessita'  di  emanare  le  modalita' tecniche di
attuazione delle disposizioni contenute nella  sopracitata  legge  n.
267/1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  conseguire  la  concessione del contributo a fondo perduto
stabilito al n. 1 dell'art. 3 della  legge  n.  267/91  citata  nelle
premesse  per l'acquisto di nuove attrezzature da pesca diverse dalle
"reti  da  posta  derivanti",  dalle  "reti  a  strascico"  e   dalle
"apparecchiature  turbosoffianti",  le relative domande devono essere
presentate entro il 30 settembre 1991.
  2. Gli acquisti devono essere effettuati in tempo  utile  affinche'
le  relative  fatture siano presentate entro il termine stabilito nel
successivo art. 3.