IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 8 agosto 1991, n. 267, che al titolo II stabilisce per l'anno 1991 la concessione di contributi a fondo perduto ai titolari di licenze di pesca obbligati a sospendere l'attivita' di pesca con l'attrezzo denominato "rete da posta derivante" e per l'acquisto di esche connesse all'uso del "palangaro"; Considerato che, ai sensi del n. 4 dell'art. 3 della citata legge n. 267/1991, le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le associazioni professionali e sindacali dei pescatori a base nazionale; Sentite, nella riunione del 30 agosto 1991, le predette associazioni a base nazionale, le quali si sono espresse favorevolmente all'unanimita'; Considerata la necessita' di emanare le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni contenute nella sopracitata legge n. 267/1991; Decreta: Art. 1. 1. Per conseguire la concessione del contributo a fondo perduto stabilito al n. 1 dell'art. 3 della legge n. 267/91 citata nelle premesse per l'acquisto di nuove attrezzature da pesca diverse dalle "reti da posta derivanti", dalle "reti a strascico" e dalle "apparecchiature turbosoffianti", le relative domande devono essere presentate entro il 30 settembre 1991. 2. Gli acquisti devono essere effettuati in tempo utile affinche' le relative fatture siano presentate entro il termine stabilito nel successivo art. 3.