IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi;
  Visto  che  l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica  a  gennaio
di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini e
bufalini  infetti  da  tubercolosi  e  di  brucellosi e degli ovini a
caprini infetti da brucellosi;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218,  concernente  misure  per  la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
  Visto  il  decreto ministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985) concernente il piano
nazionale per il controllo e il risanamento degli allevamenti  bovini
dalla leucosi bovina enzootica;
  Visti   i   criteri   e   le   modalita'   stabiliti   dal  decreto
interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 1  ottobre 1986) per la determinazione delle misure  delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
  Visto  il  decreto  interministeriale  15  gennaio 1990 (pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  68  del  22  marzo  1990)  concernente
l'applicazione  dell'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, per
l'anno 1989;
  Considerato  che  le  spese  relative  alla  corresponsione   delle
indennita'  di  cui  trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal
Fondo sanitario nazionale;
  Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno  1990
della  misura  delle indennita' di abbattimento degli animali infetti
da tubercolosi, brucellosi, leucosi  enzootica  dei  bovini  e  dalla
brucellosi degli ovini e caprini;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Ministro dell'agricoltura e delle
foreste con la nota n. 21523 del 23 aprile 1990;
  Sentito il parere della  commissione  prevista  dall'art.  2  della
legge  23  gennaio  1968, n. 33, espresso nella seduta del 13 ottobre
1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari dei  bovini  e  bufalini  abbattuti  perche'  affetti  da
tubercolosi,   da  brucellosi  e  da  leucosi  enzootica  dei  bovini
stabilita a decorrere dal 1  gennaio 1989 per gli  animali  abbattuti
nel  corso  dell'anno 1989 in L. 465.000 a capo rimane confermata con
decorrenza dal 1  gennaio 1990.
  2.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
bovini  e  bufalini  quando  le  carni  ed  i  visceri debbono essere
interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1  gennaio 1989  per
gli  animali abbattuti nel corso dell'anno 1989, in L. 852.000 a capo
rimane confermata con decorrenza dal 1  gennaio 1990.
  3. La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50%  per  capo,
negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
  4. La tabella allegata al decreto interministeriale 15 gennaio 1990
dove  sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi
della specie bovina e bufalina infetti  e  abbattuti  o  abbattuti  e
distrutti resta invariata.