IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi e di brucellosi e degli ovini a caprini infetti da brucellosi; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985) concernente il piano nazionale per il controllo e il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica; Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1989; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale; Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1990 della misura delle indennita' di abbattimento degli animali infetti da tubercolosi, brucellosi, leucosi enzootica dei bovini e dalla brucellosi degli ovini e caprini; Visto il parere espresso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 21523 del 23 aprile 1990; Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nella seduta del 13 ottobre 1990; Decreta: Art. 1. 1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989 in L. 465.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989, in L. 852.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990. 3. La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. 4. La tabella allegata al decreto interministeriale 15 gennaio 1990 dove sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti resta invariata.