IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista l'adesione dell'Italia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Parigi il 27 novembre 1990 relativamente alla soppressione dei controlli fitosanitari alle frontiere comuni; Visto l'art. 14, paragrafo 6, della direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali; Visto l'art. 121 del predetto accordo concernente la rinuncia nel rispetto del diritto comunitario, ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dalla direttiva n. 77/93/CEE soprarichiamata per taluni vegetali e prodotti vegetali; Decreta: Art. 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 18 e 34 del decreto ministeriale 5 febbraio 1991, sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, senza l'obbligo della presentazione del certificato fitosanitario e senza l'effettuazione dei controlli: a) i vegetali indicati all'allegato I del presente decreto originari o provenienti dal Belgio, dalla Francia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi e dalla Repubblica federale di Germania; b) i vegetali e i prodotti vegetali indicato all'allegato II del presente decreto, originari del Belgio, della Francia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e della Repubblica federale di Germania.