IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista l'adesione dell'Italia all'accordo di Schengen del 14  giugno
1985,  firmata  a  Parigi  il  27  novembre  1990  relativamente alla
soppressione dei controlli fitosanitari alle frontiere comuni;
  Visto l'art. 14, paragrafo 6, della direttiva CEE del Consiglio  n.
77/93/CEE,  del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione
contro l'introduzione negli  Stati  membri  di  organismi  nocivi  ai
vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  febbraio  1991, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del  20  febbraio
1991,  concernente  le norme fitosanitarie relative all'importazione,
esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;
  Visto l'art. 121 del predetto accordo concernente la  rinuncia  nel
rispetto  del diritto comunitario, ai controlli ed alla presentazione
dei certificati fitosanitari previsti dalla  direttiva  n.  77/93/CEE
soprarichiamata per taluni vegetali e prodotti vegetali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  deroga  a  quanto  previsto  dagli articoli 18 e 34 del decreto
ministeriale 5  febbraio  1991,  sono  ammessi  all'introduzione  nel
territorio   della   Repubblica   italiana,   senza  l'obbligo  della
presentazione del certificato fitosanitario e  senza  l'effettuazione
dei controlli:
    a)  i  vegetali  indicati  all'allegato  I  del  presente decreto
originari o provenienti dal Belgio, dalla Francia,  dal  Lussemburgo,
dai Paesi Bassi e dalla Repubblica federale di Germania;
    b)  i vegetali e i prodotti vegetali indicato all'allegato II del
presente  decreto,  originari  del   Belgio,   della   Francia,   del
Lussemburgo, dei Paesi Bassi e della Repubblica federale di Germania.