IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione di titoli denominati in ECU, con l'osservanza delle norme
contenute nel medesimo articolo;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988,  n.  362,  ove  si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in  corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  348930  in  data  4  luglio  1991,
concernente  l'emissione  di certificati del Tesoro denominati in ECU
(CTE), per l'importo di nominali 1.000 milioni di ECU,  al  tasso  di
interesse  dell'11,00%,  con  inizio  il 16 luglio 1991 e scadenza 16
luglio 1996, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferito ad un "diritto di sottoscrizione";
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  la  riapertura  delle  sottoscrizioni relative alla cennata
emissione di CTE con godimento 16 luglio 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle
sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito  del
Tesoro  denominati in ECU (CTE), con godimento 16 luglio 1991, di cui
alle premesse, per un ammontare nominale massimo di 700 milioni
di ECU.