IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; Decreta: Art. 1. I Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, on. dott. Francesco Curci, sen. dott. Saverio D'Amelio, on. Giulio Ferrarini e on. avv. Ettore Paganelli, in caso di assenza o impedimento del Ministro, sono delegati a firmare la corrispondenza ed i provvedimenti in genere di competenza del Ministro dei lavori pubblici, nonche' tutti gli atti ed i decreti, compresi quelli concernenti il conferimento, agli aventi diritto, di trattamento di quiescienza. E' fatta eccezione per le leggi e gli atti di Governo che non hanno vigore se non muniti della firma del Ministro, nonche' per i provvedimenti relativi a programmi di intervento, per quelli riservati unicamente alla sua firma e per gli affari concernenti gli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 10 marzo 1980, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni, e 29 novembre 1984, n. 798. I Sottosegretari sono, altresi', delegati a partecipare ai lavori parlamentari per le materie di rispettiva competenza, come indicato agli articoli seguenti.