IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  Sottosegretari  di  Stato  per  i  lavori  pubblici,  on.  dott.
Francesco Curci, sen. dott. Saverio D'Amelio, on. Giulio Ferrarini  e
on.  avv.  Ettore  Paganelli,  in  caso  di assenza o impedimento del
Ministro,  sono  delegati  a   firmare   la   corrispondenza   ed   i
provvedimenti  in  genere  di  competenza  del  Ministro  dei  lavori
pubblici, nonche' tutti  gli  atti  ed  i  decreti,  compresi  quelli
concernenti  il  conferimento, agli aventi diritto, di trattamento di
quiescienza.
  E' fatta eccezione per le leggi e gli atti di Governo che non hanno
vigore se  non  muniti  della  firma  del  Ministro,  nonche'  per  i
provvedimenti   relativi   a  programmi  di  intervento,  per  quelli
riservati unicamente alla sua firma e per gli affari concernenti  gli
interventi  per  la  salvaguardia  di  Venezia,  di cui alle leggi 16
aprile 1973, n. 171, 10 marzo 1980, n. 56, e successive modificazioni
e integrazioni, e 29 novembre 1984, n. 798.
  I Sottosegretari sono, altresi', delegati a partecipare  ai  lavori
parlamentari  per  le materie di rispettiva competenza, come indicato
agli articoli seguenti.