IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Visto l'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 37; Visto l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica, che per l'anno 1990 (rispetto alla base 1982, assunta uguale a 100) e' risultato pari a 194,3 contro il valore di 173,8 registrato nel 1988; Considerato che, ai sensi dell'art. 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' intervenuta una variazione dell'11,80 per cento, in misura, quindi, non inferiore al 10 per cento; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte e' fissata, per il biennio 1 luglio 1991-30 giugno 1993 nella misura di L. 22.714.000.