IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.   234   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come modificato dall'art. 3
della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art.  20  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41;
  Visto l'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;
  Visto   l'indice   delle   retribuzioni   orarie  contrattuali  dei
lavoratori  dell'agricoltura,  al  netto  degli  assegni   familiari,
accertato  dall'Istituto  centrale di statistica, che per l'anno 1990
(rispetto alla base 1982, assunta uguale a 100) e' risultato  pari  a
194,3 contro il valore di 173,8 registrato nel 1988;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 20, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e' intervenuta una variazione dell'11,80 per  cento,  in
misura, quindi, non inferiore al 10 per cento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  234  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie  professionali  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  modificato  dall'art.  3  della
legge  10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, la retribuzione annua convenzionale per la  liquidazione
delle  rendite  per inabilita' permanente e per morte e' fissata, per
il  biennio  1   luglio  1991-30  giugno  1993  nella  misura  di  L.
22.714.000.