IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 dell'11 giugno 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 9 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1991; Vista la colonna 6 dell'allegato al citato decreto 2 maggio 1985 relativa ai tenori massimi consentiti negli integratori destinati alle diverse specie animali; Ritenuto di poter accogliere la richiesta della ditta interessata alla Zinco-Bacitracina, tendente ad unificare i tenori stessi sul valore di 200.000 p.p.m. e di stabilire a tale proposito un dosaggio piu' basso di quello richiesto, allo scopo di evitare ogni possibile contaminazione; Ritenuto di poter accogliere la richiesta delle due ditte interessate rispettivamente al Carbadox e all'Olaquindox, tendenti ad abbassare il tenore stesso fino al valore di 50.000 p.p.m.; Atteso che trattasi, in ambedue i casi, di esigenze di ordine commerciale, che non comportano modifiche alle dosi finali di impiego, nel mangime finito; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge del 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.