IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio  1963,  n.  281,  modificata
dalla  legge  8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 152,  concernente  la  disciplina  della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 dell'11 giugno 1985, recante
norme in materia di additivi per mangimi, modificato  da  ultimo  con
decreto  9 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del
29 aprile 1991;
  Vista la colonna 6 dell'allegato al citato decreto  2  maggio  1985
relativa  ai  tenori  massimi  consentiti negli integratori destinati
alle diverse specie animali;
  Ritenuto di poter accogliere la richiesta della  ditta  interessata
alla  Zinco-Bacitracina,  tendente  ad  unificare i tenori stessi sul
valore di 200.000 p.p.m. e di stabilire a tale proposito un  dosaggio
piu'  basso di quello richiesto, allo scopo di evitare ogni possibile
contaminazione;
  Ritenuto  di  poter  accogliere  la  richiesta  delle   due   ditte
interessate rispettivamente al Carbadox e all'Olaquindox, tendenti ad
abbassare il tenore stesso fino al valore di 50.000 p.p.m.;
  Atteso  che  trattasi,  in  ambedue  i  casi, di esigenze di ordine
commerciale,  che  non  comportano  modifiche  alle  dosi  finali  di
impiego, nel mangime finito;
  Sentita  la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9
della citata legge del 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto l'art. 6, sub u), della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme  in  materia  di
additivi   per   mangimi,   citato   nelle  premesse,  e'  modificato
conformemente all'allegato al presente decreto.