IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' del Molise, approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985;
  Vista la legge 9 maggio 1939, n. 168;
  Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo relative
alla istituzione di una scuola diretta a fini speciali per assistenti
sociali;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 15 giugno 1991;
  Viste  le  delibere  di  adeguamento  al   parere   del   Consiglio
universitario  nazionale  del  consiglio  della  facolta'  di scienze
economiche e sociali  in  data  17  luglio  1991;  del  consiglio  di
amministrazione  dell'Universita'  del Molise in data 24 luglio 1991;
del senato accademico dell'Universita' del Molise in data  25  luglio
1991;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi del Molise, approvato e
modificato con  i  decreti  indicati  in  premessa  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art.  48  del  vigente  statuto  sono  aggiunti  i seguenti
articoli:
  Art. 49 (Scuole dirette a fini speciali -  Normativa  generale).  -
Presso  l'Universita'  degli  studi  del  Molise  sono  istituite  le
seguenti scuole dirette a fini speciali:
   1) per assistenti sociali.
  Art. 50. - Sono ammessi alle  scuole  dirette  a  fini  speciali  i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita'  con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di
laurea, fatto salvo l'eventuale  ulteriore  requisito  di  ammissione
previsto  per  le  singole  scuole, cioe' il possesso della specifica
qualifica di base.
  Il  numero  massimo  degli  iscrivibili  per  ciascuna  scuola   e'
determinato dalla normativa specifica.
  Art. 51. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quella
dei  posti  disponibili,  l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti
disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in
una prova scritta che potra' svolgersi mediante  domande  a  risposte
multiple,   integrata   eventualmente   da   un   colloquio  e  dalla
valutazione,  in  misura  non  superiore  al  30%  del  punteggio   a
disposizione  della  commissione  esaminatrice,  dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove
vengono  indicate  nel  bando  di  concorso per ciascuna scuola. Sono
ammessi ai corsi  i  candidati  che  in  relazione  al  numero  delle
iscrizioni  disponibili  si  siano collocati in posizione utili nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
La commissione per l'esame di  ammissione  e'  costituita  da  cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  Art.  52.  -  L'importo  delle  tasse  e  sovrattasse  dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge. I contributi sono stabiliti anno per  anno  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della scuola.
  Art.  53.  -  Sono  organi della scuola il direttore e il consiglio
della scuola.
  Art. 54. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola.  E'  un
professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.
  In  caso  di motivato impedimento dei professori di prima fascia la
direzione e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il direttore e' eletto  dal  consiglio  della  scuola,  di  cui  al
successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede,
ha  nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei
presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il direttore promuove,  per  la  stipula  attraverso  il  consiglio
d'amministrazione  ed  il  rettore, le convenzioni per lo svolgimento
delle attivita' di formazione.
  Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si  applicano
le  norme per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la
contabilita' generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel manifesto annuale degli studi  viene  indicata  la  sede  della
direzione della scuola.
  Art. 55. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti
di  ruolo  della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una
rappresentanza  di  tre  studenti  eletti  secondo  quanto   previsto
dall'art.  99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980
e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/1982, dalle altre componenti previste dall'art.  94  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  382/1980.  In  ogni  caso  al
consiglio  della  scuola  partecipa  anche  una  rappresentanza   dei
ricercatori  che  svolgono  attivita'  nella  scuola,  secondo quanto
previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
162/1982.
  Art.  56.  -  Il  consiglio  della  scuola  ne  conduce  e coordina
l'attivita'  con  i  consigli  dei  dipartimenti  e  delle   facolta'
interessate, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della scuola vengono  designati  in  rapporto  agli  insegnamenti  da
attivare   con   apposita   delibera   dei  consigli  delle  facolta'
interessate, sentiti i consigli dei  dipartimenti  e  degli  istituti
coinvolti.
  Art. 57. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione
e  a  partecipare  a tutte le attivita' pratiche e alle esercitazioni
previste, per ciascun  anno  di  corso,  dal  manifesto  degli  studi
pubblicato  annualmente  dal  consiglio della scuola nel quadro delle
norme piu' sotto indicate.
  La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
  Le  modalita'  di accertamento della frequenza sono determinate nel
manifesto degli studi.
  Art. 58. - L'organizzazione didattica della scuola avviene  con  le
modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162/1982, agli studenti della scuola si applicano
le  disposizioni  di  legge e di regolamento riguardanti gli studenti
universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 162/1982.
  Art.  59.  -  Il  tirocinio  si svolge sotto la guida di un docente
presso l'Universita'  degli  studi  del  Molise  o  presso  strutture
esterne all'Universita' e con essa convenzionate.
  Alla   fine   del  tirocinio  vi  sara'  una  verifica  oggetto  di
valutazione che concorrera' con i risultati degli esami  di  profitto
ad integrare il curriculum degli studi.
  Le  modalita'  di  svolgimento  del tirocinio e della verifica sono
stabiliti nelle normative di ciascuna scuola.
  Art. 60. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente
nella presentazione e discussione di un  elaborato  finalizzato  alla
professionalita' specifica predisposto sotto la guida di un docente.
         Normativa specifica scuola diretta a fini speciali
                       per assistenti sociali
  Art. 61. - E' istituita presso l'Universita' degli studi del Molise
una  scuola  diretta  a  fini  speciali per assistenti sociali per la
formazione scientifico-professionale a carattere tecnico  pratico  di
operatori nel settore della promozione e sviluppo delle potenzialita'
di crescita personale e di integrazione sociale.
  Art.  62.  - La scuola rilascia un diploma abilitante all'esercizio
della  professione  di  assistente  sociale   nelle   amministrazioni
pubbliche  e  private,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.
  Art. 63. - La durata del corso e' di tre anni e  non  sono  ammesse
abbreviazioni.
  Il  numero  massimo  degli  iscritti alla scuola viene stabilito in
dieci studenti per ogni anno e nel numero complessivo di trenta per i
tre anni.
  Art. 64. - Le discipline obbligatorie sono le seguenti:
  1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:
   principi fondamentali del servizio sociale (annuale);
   metodi e tecniche del servizio sociale I;
   metodi e tecniche del servizio sociale II;
   metodi e tecniche del servizio sociale III;
   programmazione,  amministrazione  e  organizzazione  dei   servizi
sociali I;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
   ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al
termine del biennio);
   politica dei servizi sociali (annuale).
  2) Discipline di base:
   diritto  privato,  con particolare riguardo al diritto di famiglia
(annuale);
   diritto  pubblico,  con  particolare  riguardo  all'organizzazione
della pubblica amministrazione (annuale);
   politica e legislazione sociale (annuale);
   psicologia e sociologia della devianza (annuale);
   istituzioni di sociologia (annuale);
   medicina sociale e igiene (annuale);
   psicologia   dello   sviluppo,   con  elementi  di  psicopatologia
(biennale con esame unico al termine del biennio).
  Art. 65. - Le discipline obbligatorie sono  cosi'  ripartite  negli
anni di corso:
  Discipline obbligatorie del primo anno:
   1) principi e fondamenti del servizio sociale;
   2) metodi e tecniche del servizio sociale I;
   3)   diritto  privato  con  particolare  riguardo  al  diritto  di
famiglia;
   4) diritto pubblico con  particolare  riguardo  all'organizzazione
della pubblica amministrazione;
   5) medicina sociale e igiene;
   6)  psicologia  dello  sviluppo  con elementi di psicopatologia (I
anno).
  Discipline obbligatorie del secondo anno:
   1) metodi e tecniche del servizio sociale II;
   2) programmazione, amministrazione e  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
   3)  psicologia  dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (II
anno);
   4) istituzioni di sociologia;
   5) ricerca applicata al servizio sociale (I anno);
   6) politica e legislazione sociale.
  Discipline obbligatorie del terzo anno;
   1) metodi e tecniche del servizio sociale III;
   2) ricerca applicata al servizio sociale (II anno);
   3) programmazione, amministrazione e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
   4) politica dei servizi sociali;
   5) psicologia e sociologia della devianza.
  Tutte  le  discipline  obbligatorie  devono  essere istituite nella
scuola e non possono essere mutuate.
  Art. 66. - Le discipline opzionali sono le seguenti:
    1) antropologia culturale;
    2) diritto penale;
    3) diritto penitenziario;
    4) economia politica;
    5) igiene mentale e psichiatria;
    6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
    7) psicologia sociale;
    8) sociologia della famiglia;
    9) statistica sociale;
   10) storia delle istituzioni politiche;
   11) sociologia giuridica.
  Art. 67. - Le propedeuticita' sono le seguenti: non si puo'  essere
ammessi  a  sostenere gli esami di "politica e legislazione sociale",
se  non  si  sono  superati  gli  esami  di  "diritto  privato,   con
particolare  riguardo al diritto di famiglia" e di "diritto pubblico,
con    particolare   riguardo   all'organizzazione   della   pubblica
amministrazione"; non si puo' essere ammessi a sostenere  l'esame  di
"psicologia  e sociologia della devianza" se non si sono superati gli
esami di "psicologia dello sviluppo, con elementi di  psicopatologia"
e  di  "istituzioni  di  sociologia";  non  si  puo' essere ammessi a
frequentare il tirocinio pratico nel secondo  anno  se  non  si  sono
superati  gli esami di "principi e fondamenti del servizio sociale" e
di "metodi e tecniche del servizio sociale I".
  Art. 68. - Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso
di valutazione negativa.
  Art. 69. -  La  frequenza  alle  lezioni  e  la  partecipazione  al
tirocinio   sono   obbligatorie  per  almeno  due  terzi  dell'orario
previsto.
  Art. 70. - Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto  la  guida
di  un  docente di materia professionale per almeno due anni e per un
minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per  un
minimo  complessivo  di  cinquecento  ore  nel triennio. La guida del
docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori
degli enti convenzionati.
  Art. 71. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo  ove
abbia  frequentato  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti  opzionali  e
tenuto conto del tirocinio pratico.
  L'esame  di diploma sostenuto davanti ad una commissione costituita
secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di
una  dissertazione  scritta  su  un  argomento  di  natura   teorico-
applicativa assegnato almeno sei mesi prima.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Campobasso, 25 luglio 1991
                                             Il rettore: D'ALESSANDRO