IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985; Vista la legge 9 maggio 1939, n. 168; Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo relative alla istituzione di una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1991; Viste le delibere di adeguamento al parere del Consiglio universitario nazionale del consiglio della facolta' di scienze economiche e sociali in data 17 luglio 1991; del consiglio di amministrazione dell'Universita' del Molise in data 24 luglio 1991; del senato accademico dell'Universita' del Molise in data 25 luglio 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 48 del vigente statuto sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 49 (Scuole dirette a fini speciali - Normativa generale). - Presso l'Universita' degli studi del Molise sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali: 1) per assistenti sociali. Art. 50. - Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformita' con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioe' il possesso della specifica qualifica di base. Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola e' determinato dalla normativa specifica. Art. 51. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quella dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utili nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Art. 52. - L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della scuola. Art. 53. - Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Art. 54. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia. Il direttore e' eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio d'amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 55. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita' nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Art. 56. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina l'attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessate, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facolta' interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti e degli istituti coinvolti. Art. 57. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attivita' pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme piu' sotto indicate. La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalita' di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi. Art. 58. - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Art. 59. - Il tirocinio si svolge sotto la guida di un docente presso l'Universita' degli studi del Molise o presso strutture esterne all'Universita' e con essa convenzionate. Alla fine del tirocinio vi sara' una verifica oggetto di valutazione che concorrera' con i risultati degli esami di profitto ad integrare il curriculum degli studi. Le modalita' di svolgimento del tirocinio e della verifica sono stabiliti nelle normative di ciascuna scuola. Art. 60. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalita' specifica predisposto sotto la guida di un docente. Normativa specifica scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali Art. 61. - E' istituita presso l'Universita' degli studi del Molise una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali per la formazione scientifico-professionale a carattere tecnico pratico di operatori nel settore della promozione e sviluppo delle potenzialita' di crescita personale e di integrazione sociale. Art. 62. - La scuola rilascia un diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale nelle amministrazioni pubbliche e private, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14. Art. 63. - La durata del corso e' di tre anni e non sono ammesse abbreviazioni. Il numero massimo degli iscritti alla scuola viene stabilito in dieci studenti per ogni anno e nel numero complessivo di trenta per i tre anni. Art. 64. - Le discipline obbligatorie sono le seguenti: 1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola: principi fondamentali del servizio sociale (annuale); metodi e tecniche del servizio sociale I; metodi e tecniche del servizio sociale II; metodi e tecniche del servizio sociale III; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio); politica dei servizi sociali (annuale). 2) Discipline di base: diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale); diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale); politica e legislazione sociale (annuale); psicologia e sociologia della devianza (annuale); istituzioni di sociologia (annuale); medicina sociale e igiene (annuale); psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con esame unico al termine del biennio). Art. 65. - Le discipline obbligatorie sono cosi' ripartite negli anni di corso: Discipline obbligatorie del primo anno: 1) principi e fondamenti del servizio sociale; 2) metodi e tecniche del servizio sociale I; 3) diritto privato con particolare riguardo al diritto di famiglia; 4) diritto pubblico con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione; 5) medicina sociale e igiene; 6) psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia (I anno). Discipline obbligatorie del secondo anno: 1) metodi e tecniche del servizio sociale II; 2) programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; 3) psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (II anno); 4) istituzioni di sociologia; 5) ricerca applicata al servizio sociale (I anno); 6) politica e legislazione sociale. Discipline obbligatorie del terzo anno; 1) metodi e tecniche del servizio sociale III; 2) ricerca applicata al servizio sociale (II anno); 3) programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; 4) politica dei servizi sociali; 5) psicologia e sociologia della devianza. Tutte le discipline obbligatorie devono essere istituite nella scuola e non possono essere mutuate. Art. 66. - Le discipline opzionali sono le seguenti: 1) antropologia culturale; 2) diritto penale; 3) diritto penitenziario; 4) economia politica; 5) igiene mentale e psichiatria; 6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni; 7) psicologia sociale; 8) sociologia della famiglia; 9) statistica sociale; 10) storia delle istituzioni politiche; 11) sociologia giuridica. Art. 67. - Le propedeuticita' sono le seguenti: non si puo' essere ammessi a sostenere gli esami di "politica e legislazione sociale", se non si sono superati gli esami di "diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia" e di "diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione"; non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e sociologia della devianza" se non si sono superati gli esami di "psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia" e di "istituzioni di sociologia"; non si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di "principi e fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio sociale I". Art. 68. - Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Art. 69. - La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Art. 70. - Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati. Art. 71. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico. L'esame di diploma sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico- applicativa assegnato almeno sei mesi prima. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Campobasso, 25 luglio 1991 Il rettore: D'ALESSANDRO