IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  4  gennaio  1988,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  190  del  13 agosto 1988,
concernente  l'istituzione  della  scuola  di   specializzazione   in
medicina fisica e riabilitazione;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' degli studi di Padova e  convalidati  dal  Consiglio
universitario nazionale;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art.  493, terzo comma, concernente la scuola di specializzazione
in medicina fisica e riabilitazione, e' cosi'  modificato:  "In  base
alle  strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di
accettare il numero massimo di  iscritti  determinato  in  dieci  per
ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 10 luglio 1991
                                             Il rettore: BONSEMBIANTE