IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
  Visto il regolamento CEE n.  2052/88  del  Consiglio  dei  Ministri
delle  Comunita'  europee  in  data  24  giugno  1988,  relativo alle
missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia ed al
coordinamento dei loro interventi, di quelli della Banca europea  per
gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visti  i  regolamenti  CEE  n. 4253/88, n. 4254/88, n. 4255/88 e n.
4256/88 del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee in data 19
dicembre 1988 e n. 4042/89 del Consiglio dei Ministri delle Comunita'
europee in  data  19  dicembre  1989,  concernenti  disposizioni  per
l'applicazione dei predetto regolamento CEE n. 2052/88;
  Vista  la  delibera  del  CIPE  del 21 dicembre 1988 concernente la
direttiva sui fondi comunitari a finalita' strutturali;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari;
  Vista  la  legge  1  marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Vista la legge 9 marzo 1989,  n.  86,  concernente  norme  generali
sulla  partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
  Visto il decreto ministeriale in data 18 febbraio 1989 e successive
modificazioni,  con  il  quale  e'  stato   istituito   il   Comitato
interministeriale,successivamente         denominato         Comitato
interamministrativo, avente il compito di coordinare  gli  interventi
dei fondi strutturali della Comunita' europea e degli altri programmi
comunitari;
  Visti  i  regolamenti e le altre iniziative della Commissione delle
Comunita' europee, con le quali sono stati definiti taluni  programmi
ritenuti di particolare interesse comunitario;
  Considerato  che appare necessario disporre interventi accelerativi
da  parte  delle   regioni,   delle   province   autonome   e   delle
amministrazioni  dello  Stato,  del  procedimento di attuazione delle
iniziative comunitarie sopra indicate;
  Considerato  che  l'attuazione  delle  predette  iniziative  e   la
conseguente   utilizzazione   dei  fondi  nazionali  e  del  relativo
cofinanziamento comunitario  rappresentano  esigenze  unitarie  e  di
interesse  generale che non possono essere derogate dai singoli Stati
membri e che la compiuta e tempestiva attuazione delle iniziative  in
parola costituisce primario interesse nazionale;
  Ritenuto  che  tale  scopo  e'  piu' agevolmente conseguibile anche
sulla base di comuni valutazioni con la Commissione  delle  Comunita'
europee,  in ordine a ritardi o carenze nell'attuazione dei programmi
stessi da parte delle autorita' nazionali e regionali competenti;
  Vista l'intesa raggiunta nella Conferenza permanente  Stato-regioni
tenutasi  in  data  1   agosto  1991,  sulle particolari procedure da
seguire e sugli specifici strumenti da adottare in via gradata;
  Ritenuto che le finalita' sopra indicate possono  essere  raggiunte
ai  sensi  di quanto stabilito dalla predetta intesa, intervenuta con
le regioni, e, per quanto concerne le  amministrazioni  dello  Stato,
mediante  l'eventuale  ricorso alle procedure previste ai sensi delle
disposizioni  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 5 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la deliberazione adottata dal CIPE  in  data  2  agosto  1991
concernente "Direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari
comunitari e nazionali";
  Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto all'accesso ai documenti amministrativi;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio  1991,
n. 13;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie;
  Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri  nella  seduta
del 7 agosto 1991;
                              Decreta:
  1.  Ai  fini della concreta attuazione dei programmi e delle azioni
cofinanziate  dalla  Comunita'  europea  da   parte   delle   regioni
interessate,   il  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione  capofila,
previa istruttoria, per i singoli casi, del gruppo di lavoro operante
in seno al CIPE, procede, sulla base delle specifiche intese definite
nella  Conferenza  Stato-regioni  del 1  agosto 1991, a sottoscrivere
con i presidenti delle regioni interessate accordi di programma volti
ad accelerare l'attuazione delle predette iniziative.
  2. Gli accordi di programma  stabiliscono  l'adozione,  entro  date
certe,  degli  atti  e delle procedure necessari all'esecuzione delle
attivita' e possono prevedere, nel caso di ritardi o inadempienze, le
procedure per la nomina di commissari ad acta.
  3. Ai fini della concreta attuazione da parte delle Amministrazioni
centrali dello Stato dei programmi e delle azioni cofinanziate  dalla
Comunita'  europea,  il Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione  capofila,
previa  istruttoria  del  gruppo  CIPE  sopra  citato,  promuove, nei
singoli  casi,  di  propria  iniziativa  o   su   indicazione   della
Commissione  delle  Comunita'  europee  o delle amministrazioni dello
Stato interessate, la conferenza  di  servizi  delle  amministrazioni
dello  Stato  di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.
  4. In  caso  di  ritardi  o  inadempienze  nell'applicazione  delle
deliberazioni  della  predetta conferenza di servizi, il Ministro per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  d'intesa  con   il
Ministro   dell'amministrazione   capofila,   sottopone  al  CIPE  la
questione per l'adozione delle misure ritenute necessarie.
  5. Gli accordi di programma e la  conferenza  di  servizi  potranno
prevedere,  altresi',  la  tempestivita'  delle erogazioni dei flussi
finanziari necessari  all'attuazione  degli  interventi  cofinanziati
dalla  Comunita'  europea,  in correlazione allo stato di avanzamento
degli interventi stessi.
  6. Il Ministro per il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie
relaziona  al CIPE, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione
dei programmi cofinanziati dalla Comunita' europea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 10 settembre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ROMITA,     Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie