IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; Visto il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee in data 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi, di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visti i regolamenti CEE n. 4253/88, n. 4254/88, n. 4255/88 e n. 4256/88 del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee in data 19 dicembre 1988 e n. 4042/89 del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee in data 19 dicembre 1989, concernenti disposizioni per l'applicazione dei predetto regolamento CEE n. 2052/88; Vista la delibera del CIPE del 21 dicembre 1988 concernente la direttiva sui fondi comunitari a finalita' strutturali; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Visto il decreto ministeriale in data 18 febbraio 1989 e successive modificazioni, con il quale e' stato istituito il Comitato interministeriale,successivamente denominato Comitato interamministrativo, avente il compito di coordinare gli interventi dei fondi strutturali della Comunita' europea e degli altri programmi comunitari; Visti i regolamenti e le altre iniziative della Commissione delle Comunita' europee, con le quali sono stati definiti taluni programmi ritenuti di particolare interesse comunitario; Considerato che appare necessario disporre interventi accelerativi da parte delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni dello Stato, del procedimento di attuazione delle iniziative comunitarie sopra indicate; Considerato che l'attuazione delle predette iniziative e la conseguente utilizzazione dei fondi nazionali e del relativo cofinanziamento comunitario rappresentano esigenze unitarie e di interesse generale che non possono essere derogate dai singoli Stati membri e che la compiuta e tempestiva attuazione delle iniziative in parola costituisce primario interesse nazionale; Ritenuto che tale scopo e' piu' agevolmente conseguibile anche sulla base di comuni valutazioni con la Commissione delle Comunita' europee, in ordine a ritardi o carenze nell'attuazione dei programmi stessi da parte delle autorita' nazionali e regionali competenti; Vista l'intesa raggiunta nella Conferenza permanente Stato-regioni tenutasi in data 1 agosto 1991, sulle particolari procedure da seguire e sugli specifici strumenti da adottare in via gradata; Ritenuto che le finalita' sopra indicate possono essere raggiunte ai sensi di quanto stabilito dalla predetta intesa, intervenuta con le regioni, e, per quanto concerne le amministrazioni dello Stato, mediante l'eventuale ricorso alle procedure previste ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 2 agosto 1991 concernente "Direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari e nazionali"; Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi; Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 agosto 1991; Decreta: 1. Ai fini della concreta attuazione dei programmi e delle azioni cofinanziate dalla Comunita' europea da parte delle regioni interessate, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione capofila, previa istruttoria, per i singoli casi, del gruppo di lavoro operante in seno al CIPE, procede, sulla base delle specifiche intese definite nella Conferenza Stato-regioni del 1 agosto 1991, a sottoscrivere con i presidenti delle regioni interessate accordi di programma volti ad accelerare l'attuazione delle predette iniziative. 2. Gli accordi di programma stabiliscono l'adozione, entro date certe, degli atti e delle procedure necessari all'esecuzione delle attivita' e possono prevedere, nel caso di ritardi o inadempienze, le procedure per la nomina di commissari ad acta. 3. Ai fini della concreta attuazione da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato dei programmi e delle azioni cofinanziate dalla Comunita' europea, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione capofila, previa istruttoria del gruppo CIPE sopra citato, promuove, nei singoli casi, di propria iniziativa o su indicazione della Commissione delle Comunita' europee o delle amministrazioni dello Stato interessate, la conferenza di servizi delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. In caso di ritardi o inadempienze nell'applicazione delle deliberazioni della predetta conferenza di servizi, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione capofila, sottopone al CIPE la questione per l'adozione delle misure ritenute necessarie. 5. Gli accordi di programma e la conferenza di servizi potranno prevedere, altresi', la tempestivita' delle erogazioni dei flussi finanziari necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati dalla Comunita' europea, in correlazione allo stato di avanzamento degli interventi stessi. 6. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie relaziona al CIPE, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati dalla Comunita' europea. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 10 settembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie