IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
  Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;
  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;
  Visto l'art. 13 della legge 9  gennaio  1991,  n.  9,  che  prevede
l'emanazione   di   norme   transitorie   destinate  a  garantire  la
continuita' operativa per i permessi di prospezione e  di  ricerca  e
per   le   concessioni   di   coltivazione   conferite  anteriormente
all'entrata in vigore della legge stessa;
  Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'area  dei  permessi  di  ricerca  e  delle   concessioni   di
coltivazione  conferiti  anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge n. 9/91 e' confermata per l'originaria estensione.