IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6; Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613; Visto l'art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che prevede l'emanazione di norme transitorie destinate a garantire la continuita' operativa per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione conferite anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa; Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia; Decreta: Art. 1. 1. L'area dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/91 e' confermata per l'originaria estensione.