Alle intendenze di finanza Ai comuni e, p.c.: Alle province All'Associazione nazionale dei comuni italiani All'Unione province d'Italia Alla presidenza del Consiglio dei Ministri Al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile (Direzione centrale per la finanza locale) Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Direzione centrale servizi bancoposta) A tutti gli altri Ministeri Ai signori prefetti della Repubblica Agli organi di controllo degli atti degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario e speciale AVVERTENZE GENERALI La Corte costituzionale, con la sentenza 27 febbraio11 marzo 1991, n. 103, ha rilevato che la normativa di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1989, presentava un vizio di incostituzionalita' nella parte in cui non consentiva ai soggetti di imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria "effettiva redditivita'". Detta sentenza non ha, pero', prodotto l'effetto di sopprimere l'ICIAP relativa all'anno 1989, bensi' quello di sollecitare l'intervento del legislatore al fine di eliminare l'irrazionalita' censurata. Di cio' si e' fatto carico l'art. 12, commi da uno a quattro, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, il quale consente ai contribuenti, mediante apposita denuncia, di determinare l'ICIAP relativa all'anno 1989 secondo i criteri, le modalita' e le misure vigenti per l'anno 1990, ivi compresa la quantificazione del debito di imposta anche in funzione della fascia reddituale di appartenenza formata sulla base del reddito di impresa e di arti e professioni rilevante ai fini IRPEF od IRPEG. In attuazione delle disposizioni recate da detto articolo, cosi' come prescritto dal suo quarto comma, sono stati approvati, con i decreti interministeriali del 30 luglio e 2 agosto 1991 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto, rispettivamente, il modello della denuncia opzionale (e del foglio integrativo) ed il modello per il versamento, su conto corrente postale intestato al comune avente diritto, dell'imposta dovuta in base alla denuncia opzionale medesima. La denuncia opzionale - si ribadisce - interessa esclusivamente quei contribuenti i quali preferiscono che l'ICIAP relativa all'anno 1989 venga determinata non gia' secondo i criteri, le modalita' e le misure vigenti per tale anno ai sensi della richiamata legge n. 144/1989, bensi' secondo i criteri, le modalita' e le misure vigenti per l'anno 1990 a seguito delle sostituzioni e modifiche normative apportate alla detta legge n. 144/1989 dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dall'art. 6 del decreto-legge 27 apriie 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Ai fini di siffatta scelta di convenienza va rilevato, fra l'altro, che le somme in restituzione per eccedenza di ICIAP versata possono infuire, quali sopravvenienze attive, sul reddito di impresa, maggiorandolo, agli effetti delle imposte erariali sul reddito. Ed, inoltre, che l'aggancio dell'entita' dell'imposta dovuta anche alle fascie reddituali rende possibile, pure per il 1989, accertamenti integrativi da parte del comune per recuperare la maggiore imposta, nonche' le relative sanzioni ed interessi, che risultasse dovuta per effetto del passaggio in una piu' alta fascia reddituale a seguito di accertamenti di maggior reddito di riferimento operati dai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette e divenuti definitivi. Possono fare la denuncia opzionale sia i soggetti che hanno presentato, pur se tardivamente, la denuncia per l'anno 1989 secondo la normativa vigente per tale anno, sia quelli che l'hanno omessa. In proposito si evidenzia che, in sede di conversione del predetto decreto-legge n. 151/1991, sono state soppresse le disposizioni, interessanti i soggetti che avevano omesso di presentare la denuncia per il 1989, le quali ponevano a carico di questi particolari obblighi correlati alla denuncia per l'anno 1990 e, nel contempo, recavano talune sanatorie per l'anno 1990 in caso di contestuale presentazione della denuncia opzionale 1989 e della denuncia 1990. Siffatte disposizioni soppresse non hanno potuto produrre alcun effetto in costanza di operativita' del decreto-legge. La denuncia opzionale deve essere presentata nel mese di ottobre 1991 (salve restando le eventuali sospensioni di termini disposte da leggi eccezionali, quale quella riguardante il sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale - vedasi ordinanza del Ministro della protezione civile del 27 giugno 1991 -) mediante: a) spedizione in busta, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente; la data di consegna all'ufficio postale vale come data di presentazione; b) consegna diretta al comune competente, il quale anche se non richiesto deve rilasciare ricevuta, qualora il comune stesso abbia predisposto uffici per la ricezione. Presentata la denuncia opzionale, essa non puo' piu' essere revocata. Il termine del 31 ottobre 1991 ha carattere di perentorieta' per cui la denuncia opzionale presentata tardivamente si considera come non presentata, con le conseguenze che sono qui evidenziate. Occorre premettere che, come gia' sottolineato, la sentenza della Corte costituzionale n. 103/1991 non ha prodotto l'effetto di espungere dall'ordinamento giuridico la disciplina dell'ICIAP 1989. Pertanto, nei confronti dei contribuenti i quali non si avvalgono della facolta' loro riconosciuta di richiedere, mediante la denuncia opzionale, nel detto termine decadenziale, l'anticipazione della diversa normativa regolante l'ICIAP per l'anno 1990, resta ferma l'applicazione della disciplina stabilita per l'anno 1989 dal menzionato decreto-legge n. 66/1989 come convertito dalla legge n. 144/1989. E cio' vale sia per i contribuenti che hanno presentato la denuncia per l'anno 1989 secondo la normativa vigente per tale anno, sia per quelli che hanno omesso la presentazione della denuncia medesima. Ne' possono essere attivati procedimenti diversi da quello della denuncia opzionale per far valere la propria "effettiva redditivita'" stante la tassativita' della procedura offerta dal citato art. 12. Con la conseguenza, fra l'altro, che eventuali domande di rimborso dell'ICIAP 1989 motivate con la menzionata sentenza della Corte costituzionale vanno dichiarate inammissibili. La denuncia opzionale presentata nel detto termine si assume come se fosse la prima denuncia tempestivamente presentata per l'anno 1989. Pertanto: 1) se e' stata presentata la denuncia per l'anno 1989 secondo la normativa vigente per tale anno, questa rimane sostituita dalla denuncia opzionale ed a siffatta denuncia opzionale devesi esclusivamente aver riguardo al fine di verificarne la correttezza e fedelta'; 2) i termini di decadenza per l'attivita' di liquidazione e rettifica da parte del comune concernente l'ICIAP 1989 iniziano a decorrere, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la denuncia opzionale, dalla data di presentazione della denuncia opzionale medesima; 3) se e' stata posta in essere dal comune attivita' di accertamento (emissione di avvisi di liquidazione, di accertamento in rettifica o d'ufficio, di provvedimenti di irrogazione di sanzioni) sia in relazione alla denuncia presentata che a quella omessa per l'anno 1989, sulla base della normativa vigente per tale anno 1989, siffatta attivita' viene a perdere ogni efficacia; 4) le somme versate al comune destinatario della denuncia opzionale sulla base della normativa vigente per l'anno 1989, sia a titolo di ICIAP 1989 che di relative sanzioni ed interessi, sia per autotassazione che a seguito di liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio, vengono a trasformarsi in un credito del contribuente verso il comune stesso. Ovviamente le somme versate vanno computate al netto di eventuali rimborsi gia' disposti dal predetto comune. Siffatto credito deve essere utilizzato per compensare, in tutto od in parte, l'imposta dovuta sulla base della denuncia opzionale e, per l'eventuale restante parte, deve formare oggetto di richiesta di restituzione nella stessa denuncia opzionale (allo scopo provvedono i quadri L ed M del modello di denuncia). Qualora dalla denuncia opzionale dovesse risultare un debito di imposta, il relativo versamento deve essere effettuato nello stesso mese di ottobre 1991. L'ipotesi puo' verificarsi, generalmente, in relazione ai soggetti che, avendo omesso la denuncia per l'anno 1989, si avvalgono della facolta' di presentare la denuncia opzionale; puo', altresi', verificarsi in casi di dubbia applicazione delle regole dettate per l'anno 1989, per cui puo' essere conveniente per il contribuente, al fine di evitare eventuali contestazioni, optare per la disciplina 1990 anche se da essa discende una differenza di imposta da pagare. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA OPZIONALE E DEL MODULO DI VERSAMENTO Denuncia. La denuncia opzionale deve essere redatta su stampato conforme al modello approvato con il detto decreto interministeriale del 30 luglio 1991. Al fine di agevolare la individuazione della denuncia opzionale, e' previsto che sia il modulo della denuncia che quello del relativo foglio integrativo debbano essere stampati su fondo bianco con caratteri color verde. Per venire incontro alle esigenze di talune categorie di contribuenti e' ammesso l'impiego di stampati meccanografici, previa specifica autorizzazione della Direzione generale per la finanza locale del Ministero delle finanze, purche' sia assicurata la conformita' strutturale con il modello in questione, anche per quanto riguarda la sequenza e l'intestazione dei dati richiesti. Per quanto riguarda le modalita' di compilazione della denuncia opzionale e del relativo foglio integrativo e' sufficiente far rinvio alle istruzioni fornite con la circolare di questa Direzione generale n. 6 del 23 maggio 1990 riguardante la denuncia per gli anni 1990 e successivi. Ed invero, applicandosi le regole vigenti per l'anno 1990, la struttura e formulazione dei quadri e dei dati richiesti e' identica, con le opportune specificazioni dei riferimenti temporali, a quella della denuncia per l'anno 1990 e successivi. Sono stati, ovviamente, aggiunti i quadri (L) ed (M) di cui si e' gia' parlato nelle "Avvertenze generali". In proposito si ribadisce che le somme versate dal contribuente al comune destinatario della denuncia opzionale (da indicare distintamente se a titolo di imposta 1989, a titolo di sanzioni relative a tale imposta, a titolo di interessi relativi all'imposta stessa) vanno computate al netto di eventuali rimborsi disposti dal comune medesimo; di cio' il contribuente dovra' fare menzione nello spazio dedicato alle "annotazioni" specificando gli estremi del provvedimento di rimborso. Siccome si tratta di un'imposta relativa all'anno 1989 (per la quale si fa riferimento all'anno 1990 ai soli effetti dell'anticipazione della disciplina normativa vigente per tale anno) e' evidente che la situazione di fatto alla quale ci si deve riferire e' quella esistente nell'anno 1989 e, piu' precisamente, considerato il particolare sistema applicativo dell'ICIAP, e' quella esistente al 1 gennaio 1989. Pertanto a siffatta data si deve aver riguardo per stabilire se e quale impresa od arte e professione e' esercitata, quanta e quale superficie e' per essa utilizzata, quale e il comune di domicilio fiscale nei casi in cui debba assumersi l'insediamento "presunto". A tale data del 1 gennaio 1989 occorre riferirsi per stabilire quale e' il comune impositore e, quindi, quello al quale va destinata e presentata la denuncia opzionale. Peraltro, siccome l'anno 1989 e' ormai decorso al momento della presentazione della denuncia opzionale, il piu' volte citato art. 12 prescrive che, ai fini della rilevazione della posizione reddituale del contribuente (quadro H), si deve far riferimento a tale anno. Piu' esattamente, si deve far riferimento al reddito (o perdita) di impresa e di arte e professione dichiarato (o definitivamente accertato) ai fini IRPEF od IRPEG per l'anno 1989 ovvero per il periodo di imposta comprendente la maggior parte dell'anno 1989 (quest'ultima ipotesi puo' riguardare i soggetti IRPEG il cui esercizio non coincide con l'anno solare). Coerentemente, a siffatto anno 1989 occorre aver riguardo al fine di individuare l'attivita' prevalente sotto il profilo dell'entita' dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti (quadri B e C). In relazione a quesiti pervenuti si puntualizza quanto segue: a) per quanto concerne l'imposta dovuta (quadri G ed I), chiaramente l'ammontare dell'imposta di base e' quello risultante dalla tabella allegata al decreto-legge n. 332 del 30 settembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 384 del 27 novembre 1989 (successivamente integrata, per gli affittacamere, con il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 90 del 27 aprile 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165). La parita' con l'ammontare dell'imposta di base, ovvero il suo dimezzamento od il suo raddoppio dipendera', oltre che dall'entita' del reddito di riferimento (quadro H), dalle fascie reddituali vigenti per l'anno 1990 sul territorio del comune destinatario della denuncia opzionale (e, cioe': quelle gia' deliberate dal detto comune per l'anno 1990 nel previsto termine del 31 dicembre 1989 ovvero, in mancanza di delibera, quelle stabilite dalla legge); b) per quanto riguarda i codici di attivita' (quadro C), coerentemente con le osservazioni svolte in ordine alla rilevazione della situazione esistente al 1 gennaio 1989, vanno indicati i "vecchi" codici IVA, vigenti nel 1989. Analogamente, in caso di variazione del numero di partita IVA, va indicato quello posseduto alla data del 1 gennaio 1989. Alla denuncia opzionale devono essere allegati: l'attestazione del versamento dell'imposta ancora dovuta per l'anno 1989 in base alla denuncia stessa; le ricevute, in originale od in fotocopia, con potere per il comune in quest'ultimo caso di richiedere l'esibizione dell'originale, delle somme versate, a titolo di imposta, sanzioni od interessi, per l'anno 1989 in base ai criteri vigenti per tale anno. Modulo di versamento. Il versamento dell'imposta dovuta in base alla denuncia opzionale deve essere effettuato nel mese di ottobre 1991 su conto corrente postale intestato al comune destinatario della denuncia medesima, utilizzando l'apposito modulo conforme al modello approvato, con le relative caratteristiche tecniche, con il predetto decreto interministeriale del 2 agosto 1991. I comuni possono personalizzare i bollettini di versamento secondo le modalita' di cui al precitato decreto interministeriale, ferma restando la possibilita' per il contribuente di usare moduli non personalizzati. Si raccomanda di compilare accuratamente il bollettino in tutte le sue parti rispettando la corrispondenza con i dati esposti nella denuncia opzionale. Adempimenti dei comuni. I comuni avranno cura di: a) pubblicizzare adeguatamente e tempestivamente sul proprio territorio: la tabella delle misure annue dell'imposta di base allegata al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come integrata, con l'inserimento nel secondo settore anche dell'attivita' di "affittacamere", con il secondo comma del precitato art. 6; i limiti di reddito di impresa e di arte e professione vigenti per l'anno 1990, anche se coincidenti con quelli stabiliti dalla legge; il numero di conto corrente postale, nonche' l'esatta denominazione del conto, sul quale deve essere versata l'imposta dovuta in base alla denuncia opzionale; la presente circolare; b) fare stampare, a proprie spese, un congruo numero di moduli di denuncia opzionale e di foglio integrativo, nonche' di bollettini di versamento "personalizzati" e non, da porre a disposizione gratuita del contribuente. * * * Alle intendenze di finanza viene inviato un sufficiente numero di copie della presente circolare per il successivo, urgente inoltro, oltre che alla provincia, a tutti i comuni compresi nella propria circoscrizione. Il Ministro: FORMICA