IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  6  giugno  1991,  n. 175, recante revisione della
normativa in materia di credito fondiario,  edilizio  ed  alle  opere
pubbliche;
  Visto, in particolare, l'art. 16, comma 3, della suddetta legge, il
quale   stabilisce   che   la  misura  degli  interessi  di  mora  da
corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto  del  Ministro
del  tesoro,  sentito il Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio;
  Ritenuto opportuno provvedere alla determinazione della misura  del
suddetto   tasso   di  mora  al  fine  di  ottenere  che  l'efficacia
sanzionatoria del medesimo sia tempestivamente esplicata in relazione
alle mutevoli condizioni del mercato;
  Ritenuto che tale tasso possa essere determinato in misura pari  al
tasso di riferimento e al tasso contrattuale con una maggiorazione di
quattro  punti,  rispettivamente  per  i mutui agevolati e per quelli
ordinari;
  Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria,  di
consentire  una  sollecita  applicazione  della  misura del ricordato
tasso di mora, e con l'impegno di  darne  comunicazione  al  Comitato
interministeriale  per  il credito ed il risparmio nella sua prossima
adunanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli interessi di mora da corrispondersi agli  istituti  di  credito
fondiario  ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono stabiliti
nella seguente misura:
    a) per le operazioni di mutuo agevolato,  tasso  di  riferimento,
fissato  con  decreti  del  Ministro del tesoro per il primo e per il
quarto bimestre di ogni anno, maggiorato di quattro punti;
    b) per le operazioni  di  mutuo  ordinario,  tasso  di  interesse
contrattuale maggiorato di quattro punti.
  Sino  alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  di
ciascuno dei suindicati decreti si applica la misura degli  interessi
vigenti per il semestre precedente.