IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 6 giugno 1991, n. 175, recante revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche; Visto, in particolare, l'art. 16, comma 3, della suddetta legge, il quale stabilisce che la misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Ritenuto opportuno provvedere alla determinazione della misura del suddetto tasso di mora al fine di ottenere che l'efficacia sanzionatoria del medesimo sia tempestivamente esplicata in relazione alle mutevoli condizioni del mercato; Ritenuto che tale tasso possa essere determinato in misura pari al tasso di riferimento e al tasso contrattuale con una maggiorazione di quattro punti, rispettivamente per i mutui agevolati e per quelli ordinari; Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, di consentire una sollecita applicazione della misura del ricordato tasso di mora, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza; Decreta: Art. 1. Gli interessi di mora da corrispondersi agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono stabiliti nella seguente misura: a) per le operazioni di mutuo agevolato, tasso di riferimento, fissato con decreti del Ministro del tesoro per il primo e per il quarto bimestre di ogni anno, maggiorato di quattro punti; b) per le operazioni di mutuo ordinario, tasso di interesse contrattuale maggiorato di quattro punti. Sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascuno dei suindicati decreti si applica la misura degli interessi vigenti per il semestre precedente.