IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448,  con il quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia
alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e
relativa  alle  zone  umide di importanza internazionale, soprattutto
come habitat degli uccelli acquatici;
  Vista  la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera
esecuzione  e'  stata  data in Italia alla convenzione internazionale
adottata  a  Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;
  Vista la legge 25 gennaio 1983, n. 42, con la quale piena ed intera
esecuzione  e'  stata  data in Italia alla convenzione internazionale
adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e relativa alla conservazione delle
specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica;
  Visto  l'art.  1,  comma  5,  della legge 8 luglio 1986, n. 349, il
quale dispone che il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento delle
convenzioni  internazionali  concernenti  l'ambiente ed il patrimonio
naturale;
  Visto  il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del
9 maggio 1977, con il quale la zona umida denominata "Lago di Burano"
e'  stata  dichiarata  di  importanza  internazionale  ai sensi della
citata convenzione di Ramsar;
  Visto  il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del
13  agosto  1980, con il quale e' stata istituita la riserva naturale
di popolamento animale del lago di Burano;
  Viste le proprie ordinanze in data 15 settembre 1989 e 21 settembre
1990,  con  le  quali  si vietavano le attivita' venatorie nella zona
contigua alla riserva naturale del lago di Burano;
  Considerato   inoltre   che  il  Ministero  dell'ambiente,  con  la
richiesta di parere alla regione Toscana, alla provincia di Grosseto,
al  comune di Capalbio ed al comune di Orbetello, effettuata con nota
n.  1723/SCN/4.8.9  del  18  aprile  1991, ha avviato le procedure di
ampliamento  della zona umida di importanza internazionale denominata
"Lago  di  Burano" alla zona gia' interessata dalle ordinanze in data
15 settembre 1989 e 21 settembre 1990 sopracitate;
  Considerato   che   nell'area  in  questione  sono  state  rilevate
consistenti  traccie  della  presenza di lontra (Lutra lutra), specie
inclusa nell'allegato II della predetta convenzione di Berna;
  Ritenuto  che le finalita' di produzione disposte dalle convenzioni
internazionali  precedentemente  citate nonche' la conservazione e la
tutela  di  una  specie  protetta  quale  la  lontra  possano,  nella
fattispecie,  essere  conseguite esclusivamente dotando la riserva di
una  congrua  fascia di protezione esterna, che abbia dimensioni tali
da  assicurare alla fauna stanziale e migratoria le condizioni minime
sufficienti per la sua sopravvivenza;
  Ritenuto   conseguentemente   di   dover   vietare  ogni  attivita'
finalizzata   al  prelievo,  all'abbattimento,  alla  cattura  ed  al
disturbo  delle  specie  faunistiche  presenti e gravitanti nell'area
costituita  a  riserva  naturale,  nonche' nella fascia di protezione
esterna,   individuata   nella  cartografia  allegata  alla  presente
ordinanza;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Considerata  la  necessita'  di  adottare  ai  fini di tutela sopra
descritti un provvedimento con carattere d'urgenza, vista l'imminente
apertura della stagione venatoria 1991-92;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Nella  zona  contigua  alla  riserva  naturale  denominata "lago di
Burano",  di  cui  alla planimetria allegata, e' vietato ogni tipo di
attivita' venatoria fino al 15 marzo 1992.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 settembre 1991
                                                 Il Ministro: RUFFOLO