IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 12 luglio 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Nell'art. 55 concernente l'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali in "giornalismo medico-scientifico". Dopo l'art. 110 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli: NORMATIVA SPECIFICA Scuola diretta a fini speciali in "giornalismo medico-scientifico" Art. 111. - E' costituita, presso l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, la scuola diretta a fini speciali in giornalismo medico-scientifico. La scuola si propone una qualificata preparazione professionale idonea a costituire un tramite di elezione fra la cultura medico- scientifica espressa sia a livello accademico che di altre istituzioni scientifiche pubbliche e private. La scuola rilascia il diploma di tecnico di metodologie per la divulgazione medico-scientifica. Art. 112. - La durata del corso degli studi della scuola e' di anni due e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di 12, 6 per ogni anno di corso. Art. 113. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facolta' di medicina e chirurgia e lettere; la cattedra di patologia medica. Art. 114. - L'attivita' pratica comporta ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: elementi di anatomia ed istologia; elementi di biologia generale; elementi di chimica; elementi di fisiologia generale e fisiopatologia; elementi di patologia generale; elementi di medicina interna; tecnologia applicata alla chirurgia; elementi di medicina legale; elementi di diagnostica per immagini; epidemiologia; inglese scientifico I. 2 Anno: tecniche audiovisive; tecniche giornaliste di approccio; tecniche del giornalismo radio-televisivo; teoria e tecnica delle comunicazioni di massa; psicologia delle comunicazioni di massa; economia sanitaria; statistica sanitaria; educazione sanitaria; legislazione sanitaria; gestione ospedaliera; inglese scientifico II. Art. 115. - La frequenza, per complessive quattrocento ore annue, avviene secondo le modalita' stabilite dal consiglio della scuola, tali da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 116. - L'attivita' didattica e scientifica e' completata da un tirocinio che dovra' svolgersi sotto la guida di un docente della scuola. Il tirocinio dovra' svolgersi presso societa', enti ed istituzioni indicati dal consiglio della scuola e con essa convenzionati. Il tirocinio viene svolto in ciascuno dei due anni di corso. La frequenza ai corsi ed al tirocinio e' obbligatoria. Art. 117. - In ogni anno di corso lo studente sostiene esami per singola disciplina. La commissione relativa agli esami annuali e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. Art. 118. - Per ogni anno di corso lo studente e' sottoposto a valutazione in relazione al tirocinio. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Art. 119. - Per il conseguimento del diploma viene sostenuto un esame consistente in una dissertazione scritta di tipo giornalistico su argomento indicato dalla commissione di diploma e da una ricerca originale su argomento scientifico con presentazione di elaborato fi- nale sotto forma di articolo giornalistico. La commissione per l'esame di diploma e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. Per quanto non specificatamente previsto dallo statuto della scuola si rinvia alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 5 agosto 1991 Il rettore: CRESCENTI