IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1975, n. 707, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1976; Visto il proprio decreto 18 aprile 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977; Visto il proprio decreto 14 gennaio 1983 sugli autobus snodati ed autotreni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1 febbraio 1983; Visto il proprio decreto 13 giugno 1985 sugli autobus a due piani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 13 giugno 1985; Visto il proprio decreto 29 aprile 1986 sugli autobus per servizio pubblico di linea interurbano a concessione statale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1986; Visto il proprio decreto 21 luglio 1989 sulla colorazione degli autobus in servizio pubblico di linea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989; Considerata l'opportunita' di valutare la messa in opera di nuovi materiali e di nuove tecnologie che il progresso tecnico offre nella costruzione dei veicoli in generale e di quelli adibiti al trasporto delle persone in particolare; Esaminati i risultati della sperimentazione autorizzata in data 26 luglio 1988, con foglio n. 1657/4288/2, circa la riduzione delle superfici sottoposte alla colorazione di unificazione; Sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli che di esercizio delle linee; Decreta: In via sperimentale, ed in attesa della promulgazione di norme europee concernenti le caratteristiche costruttive degli autoveicoli adibiti al trasporto in comune delle persone, vengono considerate ammissibili, in alternativa, le seguenti varianti alle norme a suo tempo emanate: 1. nel caso degli autobus urbani e suburbani, qualora la carrozzeria venga realizzata mediante l'impiego di acciai inossidabili o leghe leggere non necessitanti di verniciatura, la colorazione esterna che ne individua la categoria puo' essere ridotta ad una fascia di altezza non inferiore a 300 mm che percorra interamente le fiancate della carrozzeria integrata con una seconda fascia, posta al di sopra del filo superiore di finestrini, di altezza non inferiore a 200 mm, ovvero a tutt'altezza qualora lo spazio disponibile risulti inferiore al valore citato. Le suddette fascie devono risultare completamente libere, senza apposizioni di fregi, guidoncini, scritte. Nulla e' variato per quanto concerne la colorazione degli scudi anteriore e posteriore degli autobus urbani e suburbani. La colorazione puo' essere realizzata anche mediante sovrapposizione; 2. il tetto degli autoveicoli adibiti al trasporto in comune delle persone puo' essere verniciato, quale parte non in vista, nel colore grigio prossimo a quello individuato al punto 4.3 della tabella CUNA NC 584 - 02; 3. l'aerazione nell'abitacolo dei passeggeri degli autobus puo' essere realizzata in conformita' a quanto contenuto nell'allegato tecnico al presente decreto. Roma, 18 settembre 1991 Il Ministro: BERNINI