IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 9 della legge 25 novembre  1975,  n.  707,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1976;
  Visto  il proprio decreto 18 aprile 1977, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977;
  Visto il proprio decreto 14 gennaio 1983 sugli autobus  snodati  ed
autotreni,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1  febbraio
1983;
  Visto il proprio decreto 13 giugno 1985 sugli autobus a due  piani,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 13 giugno 1985;
  Visto  il proprio decreto 29 aprile 1986 sugli autobus per servizio
pubblico di linea interurbano a concessione statale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1986;
  Visto il proprio decreto 21 luglio  1989  sulla  colorazione  degli
autobus  in  servizio  pubblico  di  linea, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989;
  Considerata l'opportunita' di valutare la messa in opera  di  nuovi
materiali  e di nuove tecnologie che il progresso tecnico offre nella
costruzione dei veicoli in generale e di quelli adibiti al  trasporto
delle persone in particolare;
  Esaminati  i risultati della sperimentazione autorizzata in data 26
luglio 1988, con foglio n.  1657/4288/2,  circa  la  riduzione  delle
superfici sottoposte alla colorazione di unificazione;
  Sentite  le  associazioni  delle  aziende  sia  di  costruzione dei
veicoli che di esercizio delle linee;
                              Decreta:
  In via sperimentale, ed in  attesa  della  promulgazione  di  norme
europee  concernenti le caratteristiche costruttive degli autoveicoli
adibiti al trasporto in comune  delle  persone,  vengono  considerate
ammissibili,  in  alternativa,  le seguenti varianti alle norme a suo
tempo emanate:
  1.  nel  caso  degli  autobus  urbani  e  suburbani,   qualora   la
carrozzeria   venga   realizzata   mediante   l'impiego   di   acciai
inossidabili o leghe leggere non  necessitanti  di  verniciatura,  la
colorazione esterna che ne individua la categoria puo' essere ridotta
ad  una  fascia  di  altezza  non  inferiore  a  300  mm che percorra
interamente le fiancate della carrozzeria integrata con  una  seconda
fascia,  posta  al  di  sopra  del  filo  superiore di finestrini, di
altezza non inferiore a 200 mm,  ovvero  a  tutt'altezza  qualora  lo
spazio disponibile risulti inferiore al valore citato.
  Le  suddette  fascie  devono  risultare completamente libere, senza
apposizioni di fregi, guidoncini, scritte.
  Nulla e' variato per quanto concerne  la  colorazione  degli  scudi
anteriore e posteriore degli autobus urbani e suburbani.
  La    colorazione    puo'    essere   realizzata   anche   mediante
sovrapposizione;
  2. il tetto degli autoveicoli adibiti al trasporto in comune  delle
persone  puo' essere verniciato, quale parte non in vista, nel colore
grigio prossimo a quello individuato al punto 4.3 della tabella  CUNA
NC 584 - 02;
  3.  l'aerazione  nell'abitacolo  dei  passeggeri degli autobus puo'
essere realizzata in conformita'  a  quanto  contenuto  nell'allegato
tecnico al presente decreto.
   Roma, 18 settembre 1991
                                                 Il Ministro: BERNINI