Nel testo coordinato citato in epigrafe, la nota (a) all'art. 10, riportata alla pag. 43 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, e' sostituita dalla seguente: "(a) Gli articoli 50 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificati, da ultimo, dal decreto qui pubblicato, sono cosi' formulati: 'Art. 50 (come modificato dall'art. 4 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, dagli articoli 6 e 26 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, dall'art. 1 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, e dal decreto qui pubblicato) (Determinazione del reddito di lavoro autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. 2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione esclusi gli immobili sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a un milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ovvero utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. 3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore a un milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili. 3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. 4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore, la deduzione e' ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di societa' semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio. 5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta. 7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non e' superiore a 18 milioni di lire, il reddito e' determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, applicando all'ammontare dei compensi il coefficiente di redditivita' dell'82 per cento. Se nel corso del periodo di imposta l'ammontare dei compensi percepiti supera i 18 milioni di lire, il reddito imponibile, determinato ai sensi dei commi da 1 a 6, non puo' essere, in ogni caso, inferiore all'82 per cento di 18 milioni. Il contribuente puo' non avvalersi della presente disposizione optando per la determinazione del reddito nei modi ordinari nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo di imposta precedente e, per l'anno di inizio dell'attivita', nella dichiarazione di inizio dell'attivita' relativa alla predetta imposta. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata, fino a quando non e' revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. 8. Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 49 e' costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle altre spese; la riduzione non si applica alle indennita' percepite per la cessazione del rapporto. I redditi indicati alla lettera b) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 30 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese'. 'Art. 67 (come modificato dall'art. 26, comma 11, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, dall'art. 2, comma 1- bis, del D.L. 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1989, n. 267, dall'art. 1 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, e dal decreto qui pubblicato) (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. 2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. 3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposito fondo concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte. 4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento rela- tive alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio e' inferiore alla meta' della misura massima, il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dall'effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore. 5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione. 6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a un milione di lire e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. 7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. 8. Per i beni concessi in locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di ammortamento determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprieta' al termine del contratto e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3. 8-bis. Sempreche' non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni: a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto; b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici; c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici. 8-ter. Per le imprese che esercitano attivita' di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8- bis la disposizione del medesimo comma si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti. 9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. 10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni; per le imprese individuali le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa. 10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento'".