IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dall'amministratore delegato dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Palidoro (Roma) in data 31 ottobre 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la divisione oculistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Palidoro (Roma); Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita' in data 23 aprile 1991; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 4 luglio 1991; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. La divisione oculistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Palidoro (Roma) e' autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.