IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista    l'istanza    presentata    dall'amministratore    delegato
dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Palidoro (Roma) in data  31
ottobre  1990  intesa  ad  ottenere l'autorizzazione all'espletamento
delle  attivita'  di  trapianto  di  cornea  da  cadavere   a   scopo
terapeutico  presso  la divisione oculistica dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesu' di Palidoro (Roma);
  Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati
dall'Istituto superiore di sanita' in data 23 aprile 1991;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 4 luglio 1991;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio  1982,  relativo
all'autorizzazione al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  divisione  oculistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di
Palidoro (Roma) e' autorizzata al trapianto di cornea da  cadavere  a
scopo  terapeutico  prelevata  in  Italia  o  importata gratuitamente
dall'estero.