IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  9  della  legge 25 novembre 1975, n. 707, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1976;
  Visto il proprio decreto n. 12 (53) 10.AU del 1  febbraio 1982;
  Visto il proprio decreto n. 119 (53) 10.AU del 26 febbraio 1983;
  Visto il proprio decreto n. 1550 (53) 10.AU del 15 gennaio 1986;
  Visto il proprio decreto n. 877 (53) 10.AU del 18 luglio 1986;
  Visto il proprio decreto n. 832 (53) 10.AU del 3 settembre 1986;
  Visto il proprio decreto n. 1174 (53) 10.AU del 2 ottobre 1987;
  Considerata l'opportunita' di valutare adeguatamente  la  messa  in
opera  di  nuovi  materiali  e  di  nuove tecnologie che il progresso
tecnico offre nella costruzione dei veicoli in generale, e di  quelli
adibiti al trasporto in comune delle persone, in particolare;
  Preso  atto  dell'esperienza  maturata  nell'esercizio  urbano  del
trasporto in comune di persone;
  Sentite le  associazioni  delle  aziende  sia  di  costruzione  dei
veicoli che di esercizio delle linee;
                              Decreta:
  In  via  sperimentale,  ed  in  attesa della promulgazione di norme
europee concernenti le caratteristiche costruttive degli  autoveicoli
adibiti  al  trasporto  in  comune  delle  persone,  sono considerati
ammissibili, in alternativa, le seguenti varianti alle  norme  a  suo
tempo emanate e riguardanti le caratteristiche funzionali seguenti:
   1.  l'apertura dei finestrini degli autobus delle categorie urbano
e suburbano puo' essere anche realizzata in  conformita'  alle  norme
emanate per gli autobus interurbani;
   2.  allorche' le superfici esterne e le strutture resistenti degli
autoveicoli adibiti al trasporto  in  comune  delle  persone  vengano
realizzate  con  l'uso  di  materiali intrinsecamente contrastanti la
corrosione quali:
    leghe leggere;
    acciai inossidabili;
    acciai passivanti con contenuti in rame, cromo  e  nichel  almeno
nelle seguenti percentuali contemporaneamente presenti:
     Cu (maggiore o uguale di) 0,25%
     Cr (maggiore o uguale di) 0,30%
     Ni (maggiore o uguale di) 0,20%
possono  essere  esentati  dalla  verifica  in  nebbia  salina,  come
prescrive la tabella CUNA NC 584-11 edizione 6 giugno  1985,  purche'
la  casa  costruttrice  rilasci  apposita  dichiarazione  sul tipo di
materiale impiegato. Si fa riserva di stabilire successivamente prove
piu' idonee alla verifica  dell'effettiva  resistenza  dei  materiali
all'ossidazione ambientale.
   Roma, 18 settembre 1991
                                                 Il Ministro: BERNINI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge n. 707/1975 reca: "Prescrizioni particolari
          relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli". Si
          trascrive il testo del relativo art. 9:
             "Art. 9. - Il Ministro per i trasporti  stabilisce,  con
          propri   decreti,   le  caratteristiche  costruttive  degli
          autobus in relazione all'uso al quale essi sono  destinati,
          in  applicazione anche della legge 15 febbraio 1974, n. 38,
          nonche' in armonia con le raccomandazioni e  i  regolamenti
          emanati  in  materia  dall'ufficio  europeo  delle  Nazioni
          Unite, commissione economica per l'Europa".
             - Il D.M. 1  febbraio 1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   49  del  19  febbraio  1982,  concerne  le
          caratteristiche  funzionali  e  l'approvazione   dei   tipi
          unificati   di   autobus   iterurbani  sovvenzionabili  con
          contributo statale dal 1  gennaio 1982.
            - Il D.M. 26 febbraio  1983,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   69   dell'11   marzo   1983,  riguarda  le
          caratteristiche  funzionali  e  l'approvazione   dei   tipi
          unificati   di   autosnodati   per  trasporto  di  persone,
          sovvenzionabili  con  contributo  statale  ai  sensi  degli
          articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
             -  Il  D.M.  15  gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 28  del  4  febbraio  1986,
          reca  le  caratteristiche  dei  veicoli sovvenzionabili con
          contributo statale (autobus interurbani a due piani). Norme
          transitorie.
             - Il D.M. 18  luglio  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  -  serie  generale - n. 185 dell'11 agosto 1986,
          reca le caratteristiche funzionali e di unificazione  degli
          autobus  urbani  e suburbani sovvenzionabili con contributo
          statale successivamente al 1  gennaio 1987.
             - Il D.M. 3 settembre 1986,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - n. 220 del 22 settembre 1986,
          riguarda le caratteristiche funzionali  e  di  unificazione
          per  la  sovvenzionabilita'  con  contributo  statale degli
          autobus interurbani regionali  destinati  esclusivamente  a
          servizi con percorsi limitati e frequenti fermate.
             -  Il  D.M.  2  ottobre  1987, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 257 del  3  novembre  1987,
          reca  le  caratteristiche  funzionali  e l'approvazione dei
          tipi unificati di "autobus e minibus destinati al trasporto
          di  persone  a  ridotta   capacita'   motoria   anche   non
          deambulanti"  ed  "autobus,  minibus ed autobus snodati con
          posti  appositamente  attrezzati  per  persone  a   ridotta
          capacita' motoria".