IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1975, n. 707, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1976; Visto il proprio decreto n. 12 (53) 10.AU del 1 febbraio 1982; Visto il proprio decreto n. 119 (53) 10.AU del 26 febbraio 1983; Visto il proprio decreto n. 1550 (53) 10.AU del 15 gennaio 1986; Visto il proprio decreto n. 877 (53) 10.AU del 18 luglio 1986; Visto il proprio decreto n. 832 (53) 10.AU del 3 settembre 1986; Visto il proprio decreto n. 1174 (53) 10.AU del 2 ottobre 1987; Considerata l'opportunita' di valutare adeguatamente la messa in opera di nuovi materiali e di nuove tecnologie che il progresso tecnico offre nella costruzione dei veicoli in generale, e di quelli adibiti al trasporto in comune delle persone, in particolare; Preso atto dell'esperienza maturata nell'esercizio urbano del trasporto in comune di persone; Sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli che di esercizio delle linee; Decreta: In via sperimentale, ed in attesa della promulgazione di norme europee concernenti le caratteristiche costruttive degli autoveicoli adibiti al trasporto in comune delle persone, sono considerati ammissibili, in alternativa, le seguenti varianti alle norme a suo tempo emanate e riguardanti le caratteristiche funzionali seguenti: 1. l'apertura dei finestrini degli autobus delle categorie urbano e suburbano puo' essere anche realizzata in conformita' alle norme emanate per gli autobus interurbani; 2. allorche' le superfici esterne e le strutture resistenti degli autoveicoli adibiti al trasporto in comune delle persone vengano realizzate con l'uso di materiali intrinsecamente contrastanti la corrosione quali: leghe leggere; acciai inossidabili; acciai passivanti con contenuti in rame, cromo e nichel almeno nelle seguenti percentuali contemporaneamente presenti: Cu (maggiore o uguale di) 0,25% Cr (maggiore o uguale di) 0,30% Ni (maggiore o uguale di) 0,20% possono essere esentati dalla verifica in nebbia salina, come prescrive la tabella CUNA NC 584-11 edizione 6 giugno 1985, purche' la casa costruttrice rilasci apposita dichiarazione sul tipo di materiale impiegato. Si fa riserva di stabilire successivamente prove piu' idonee alla verifica dell'effettiva resistenza dei materiali all'ossidazione ambientale. Roma, 18 settembre 1991 Il Ministro: BERNINI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 707/1975 reca: "Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli". Si trascrive il testo del relativo art. 9: "Art. 9. - Il Ministro per i trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive degli autobus in relazione all'uso al quale essi sono destinati, in applicazione anche della legge 15 febbraio 1974, n. 38, nonche' in armonia con le raccomandazioni e i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa". - Il D.M. 1 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 19 febbraio 1982, concerne le caratteristiche funzionali e l'approvazione dei tipi unificati di autobus iterurbani sovvenzionabili con contributo statale dal 1 gennaio 1982. - Il D.M. 26 febbraio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 dell'11 marzo 1983, riguarda le caratteristiche funzionali e l'approvazione dei tipi unificati di autosnodati per trasporto di persone, sovvenzionabili con contributo statale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151. - Il D.M. 15 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1986, reca le caratteristiche dei veicoli sovvenzionabili con contributo statale (autobus interurbani a due piani). Norme transitorie. - Il D.M. 18 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 dell'11 agosto 1986, reca le caratteristiche funzionali e di unificazione degli autobus urbani e suburbani sovvenzionabili con contributo statale successivamente al 1 gennaio 1987. - Il D.M. 3 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 22 settembre 1986, riguarda le caratteristiche funzionali e di unificazione per la sovvenzionabilita' con contributo statale degli autobus interurbani regionali destinati esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate. - Il D.M. 2 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1987, reca le caratteristiche funzionali e l'approvazione dei tipi unificati di "autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacita' motoria anche non deambulanti" ed "autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacita' motoria".