IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  3-octies  della  legge 27 marzo 1987, n. 121, che ha
istituito il Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio;
  Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 573, con il quale
sono stati stabiliti i  criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  di
concessione dei contributi di cui al citato art. 3-octies della legge
n. 121/87;
  Ritenuto   necessario  stabilire  i  termini  di  scadenza  per  la
presentazione delle domande di  contributo  in  considerazione  della
carenza di stanziamenti;
                              Decreta:
  Le domande di contributo ai sensi dell'art. 3-octies della legge 27
marzo   1987,   n.   121,   devono   essere  presentate  al  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro  e  non  oltre
trenta  giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale,  secondo  le  modalita'  previste  dal   decreto
ministeriale 3 febbraio 1988, n. 573.
  Si  considerano  prodotte in tempo utile anche le domande spedite a
mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine
sopraindicato.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 17 luglio 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1991
Registro n. 15 Industria, foglio n. 297