IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 3-octies della legge 27 marzo 1987, n. 121, che ha istituito il Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio; Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 573, con il quale sono stati stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure di concessione dei contributi di cui al citato art. 3-octies della legge n. 121/87; Ritenuto necessario stabilire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di contributo in considerazione della carenza di stanziamenti; Decreta: Le domande di contributo ai sensi dell'art. 3-octies della legge 27 marzo 1987, n. 121, devono essere presentate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 573. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 17 luglio 1991 Il Ministro: BODRATO Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1991 Registro n. 15 Industria, foglio n. 297