IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 11 gennaio 1991 presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la lettera n. 121945 del 18 aprile 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma: 1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo pari ad 1/n del capitale iniziale a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria; 2) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 1; 3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria; 4) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 3); 5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a copertura del debito residuo di annualita' temporanee certe a premio annuo costante pagabile per tutta la durata contrattuale - forma accessoria; 6) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 5); 7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale ed a premio annuo costante "Garanzia di famiglia beneficio orfani" - forma accessoria; 8) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 7). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 settembre 1991 Il Ministro: BODRATO