IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la  domanda in data 11 gennaio 1991 presentata dall'Istituto
nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa  ad  ottenere
l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni
speciali di polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  lettera  n.  121945  del  18  aprile  1991  con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi  alla  emanazione del provvedimento richiesto con la domanda
anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni  speciali  di  polizza  presentate dall'Istituto nazionale
delle assicurazioni, con sede in Roma:
   1) tariffa di assicurazione temporanea per  il  caso  di  morte  a
capitale  decrescente  annualmente  di  un  importo  pari  ad 1/n del
capitale iniziale a  premio  annuo  costante  pagabile  per  l'intera
durata contrattuale - forma accessoria;
   2)  condizioni  di applicazione della tariffa di cui al precedente
punto 1;
   3) tariffa di assicurazione temporanea per il  caso  di  morte  di
rendita  certa  a  premio annuo costante pagabile per l'intera durata
contrattuale - forma accessoria;
   4) condizioni di applicazione della tariffa di cui  al  precedente
punto 3);
   5)  tariffa  di  assicurazione  temporanea  per il caso di morte a
copertura del debito residuo di annualita' temporanee certe a  premio
annuo  costante  pagabile  per  tutta  la durata contrattuale - forma
accessoria;
   6)  condizioni  di applicazione della tariffa di cui al precedente
punto 5);
   7) tariffa di assicurazione temporanea per  il  caso  di  morte  a
capitale  ed  a premio annuo costante "Garanzia di famiglia beneficio
orfani" - forma accessoria;
   8) condizioni di applicazione della tariffa di cui  al  precedente
punto 7).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 settembre 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO