IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141: Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085; Visto il decreto ministeriale del 23 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 17 ottobre 1985, con cui sono state de- terminate le direzioni di atterraggio nell'aeroporto di Cuneo- Levaldigi, ai sensi dell'art. 714- bis del codice della navigazione; Considerato che, rispetto a quanto disposto dal succitato decreto ministeriale 23 agosto 1985 sono intervenute modifiche in ordine all'attuazione di interventi da parte dell'AAAVTAG concernenti l'assistenza al volo che quindi e' necessario procedere alla riformulazione del decreto relativo alle direzione di atterraggio nell'aeroporto di Cuneo; Considerato che occorre indicare, altresi', se detto aeroporto e' aperto o meno al traffico strumentale e notturno; Decreta: Le caratteristiche prescritte dall'art. 714- bis del codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Cuneo come segue: direzione di atterraggio 32 - 212 (orientamento vero); lunghezza atterraggio mt 2099; livello medio dell'aeroporto mt 371 livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata 03 mt 388,67 s.l.m.; testata 21 mt 368,62 s.l.m. L'aeroporto e' aperto al traffico strumentale e al volo notturno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 settembre 1991 Il Ministro: BERNINI