IL MINISTRO DELLA SANITA' Viste le comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' riportanti la situazione epidemiologica del colera nel mondo; Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Ordina: Art. 1. Devono essere applicate le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, alle navi e agli aeromobili provenienti dalle seguenti Nazioni: Angola, Benin, Burundi, Cameroun, Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Nigeria, Sao Tome, Tanzania, Zaire, Zambia, Peru', India, Indonesia, Nepal, Vietnam, Ecuador, Colombia.