IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Viste  le  comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita'
riportanti la situazione epidemiologica del colera nel mondo;
  Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston  il
25  luglio  1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio
1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Devono  essere  applicate le misure previste dalla legge 9 febbraio
1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, alle  navi  e  agli  aeromobili
provenienti dalle seguenti Nazioni:
   Angola,  Benin,  Burundi, Cameroun, Costa d'Avorio, Ghana, Guinea,
Kenya, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger,  Nigeria,
Sao  Tome,  Tanzania,  Zaire, Zambia, Peru', India, Indonesia, Nepal,
Vietnam, Ecuador, Colombia.