IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
I   MINISTRI   DELL'INDUSTRIA,   DEL   COMMERCIO  E  DELL'ARTIGIANATO
DELL'AGRICOLTURA  E  DELLE  FORESTE  E  DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
   Vista  la  legge  8  agosto  1977  n.  572,  recante  le  norme di
attuazione  delle  direttive  del  Consiglio delle Comunita' europee,
concernenti  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
   Vista  la legge 17 febbraio 1986 n. 39, che ha apportato modifiche
ed  integrazioni  alla  suddetta legge n. 572/1977, ed in particolare
l'art. 11 che prevede che le prescrizioni tecniche per l'omologazione
comunitaria dei trattori agricoli o forestali a ruote vengono emanate
con  decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri di
cui  all'art. 2 della legge n. 572/1977 di volta in volta interessati
e  debbono essere adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate
dai competenti organi delle comunita' europee;
   Viste  le  seguenti  direttive  particolari adottate dal Consiglio
delle  comunita'  europee  in  materia  di  omologazione dei trattori
agricoli o forestali a ruote:
   87/402/CEE  del  25  giugno  1987,  concernente  i  dispositivi di
protezione,  in  caso  di  capovolgimento  dei  trattori  agricoli  a
carreggiata  stretta, montati anteriormente, modificata con direttiva
89/681/CEE de, 21 dicembre 1989;
   88/297/CEE  del  3  maggio  1988,  che modifica l'allegato II alla
direttiva  74/150/CEE  recepito  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76;
   88/410/CEE  del 21 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la
direttiva  74/151/CEE,  recepita  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  11  gennaio  1980,  n.  76, concernente taluni elementi e
caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote;
   88/411/CEE  del 21 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la
direttiva  75/3/21/CEE,  recepita  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  10  febbraio  1981, n. 212, concernente il dispositivo di
sterzo;
   88/412/CEE  del 22 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la
direttiva  74/152/CEE,  recepita  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, concernente la velocita' massima
per costruzione e le piattaforme di carico;
   88/413/CEE  del 22 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la
direttiva  79/622/CEE,  gia'  modificata  dalla direttiva 82/953/CEE,
recepite  rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica
18  Marzo  1983,  n.  296  e  decreto  ministeriale  8  gennaio 1987,
concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei
trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche);
   88/414/CEE  del 22 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la
direttiva  80/720/CEE,  recepita  con  decreto ministeriale 8 gennaio
1987,  concernente  lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto
di guida, nonche' gli sportelli ed i finestrini;
   88/465/CEE  del 30 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la
direttiva  78/764/CEE,  gia'  modificata  dalla direttiva 83/190/CEE,
recepite  rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica
10  febbraio  1981,  n.  212  e  decreto ministeriale 8 gennaio 1987,
concernente il sedile del conducente;
   89/173/CEE  del  21  dicembre  1988, concernente taluni elementi e
caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote quali:
    le dimensioni e le masse rimorchiabili;
    il regolatore di velocita' e la protezione degli elementi motore,
delle parti sporgenti e delle ruote;
    i parabrezza e gli altri vetri;
    i  collegamenti  meccanici  tra  trattore  e veicolo rimorchiato,
compreso il carico verticale sul punto d'attacco;
    la  posizione  e l'apposizione delle targhette e delle iscrizioni
regolamentari sul corpo del trattore;
    il comando della frenatura dei veicoli rimorchiati;
   Sentito  il  parere  del Comitato interministeriale costituito con
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Per  l'esame  del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE
ai  tipi  di  trattore  agricolo  o  forestale  a  ruote,  per quanto
riguarda:
    a)  i  dispositivi  di  protezione, in caso di capovolgimento dei
trattori agricoli a carreggiata stretta, montati anteriormente;
    b)  i  serbatoi di carburante liquido, la zavorratura, il livello
sonoro ammissibile;
    c) il dispositivo di sterzo;
    d)  la  velocita'  massima  per  costruzione  e la piattaforma di
carico;
    e)  il  dispositivo  di  protezione in caso di capovolgimento dei
trattori agricoli (prove statiche);
    f)  lo  spazio  di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida,
nonche' gli sportelli ed i finestrini dei trattori agricoli;
    g) il sedile del conducente;
    h)  le  dimensioni  e  le  masse  rimorchiabili, il regolatore di
velocita'   e  la  protezione  degli  elementi  motore,  delle  parti
sporgenti   e  delle  ruote,  i  parabrezza  e  gli  altri  vetri,  i
collegamenti  meccanici  tra trattore e veicolo rimorchiato, compreso
il   carico   verticale   sul   punto  di  attacco,  la  posizione  e
l'apposizione  delle  targhette  e delle iscrizioni regolamentari sul
corpo   del   trattore,   il  comando  della  frenatura  dei  veicoli
rimorchiati,  si applicano le disposizioni indicate negli allegati al
presente decreto, elencati nel successivo art. 12.