IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 8 agosto 1977 n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; Vista la legge 17 febbraio 1986 n. 39, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla suddetta legge n. 572/1977, ed in particolare l'art. 11 che prevede che le prescrizioni tecniche per l'omologazione comunitaria dei trattori agricoli o forestali a ruote vengono emanate con decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri di cui all'art. 2 della legge n. 572/1977 di volta in volta interessati e debbono essere adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai competenti organi delle comunita' europee; Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle comunita' europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote: 87/402/CEE del 25 giugno 1987, concernente i dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli a carreggiata stretta, montati anteriormente, modificata con direttiva 89/681/CEE de, 21 dicembre 1989; 88/297/CEE del 3 maggio 1988, che modifica l'allegato II alla direttiva 74/150/CEE recepito con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76; 88/410/CEE del 21 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote; 88/411/CEE del 21 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/3/21/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, concernente il dispositivo di sterzo; 88/412/CEE del 22 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, concernente la velocita' massima per costruzione e le piattaforme di carico; 88/413/CEE del 22 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE, gia' modificata dalla direttiva 82/953/CEE, recepite rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 18 Marzo 1983, n. 296 e decreto ministeriale 8 gennaio 1987, concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche); 88/414/CEE del 22 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/720/CEE, recepita con decreto ministeriale 8 gennaio 1987, concernente lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, nonche' gli sportelli ed i finestrini; 88/465/CEE del 30 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE, gia' modificata dalla direttiva 83/190/CEE, recepite rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e decreto ministeriale 8 gennaio 1987, concernente il sedile del conducente; 89/173/CEE del 21 dicembre 1988, concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote quali: le dimensioni e le masse rimorchiabili; il regolatore di velocita' e la protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote; i parabrezza e gli altri vetri; i collegamenti meccanici tra trattore e veicolo rimorchiato, compreso il carico verticale sul punto d'attacco; la posizione e l'apposizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari sul corpo del trattore; il comando della frenatura dei veicoli rimorchiati; Sentito il parere del Comitato interministeriale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212; Decreta: Art. 1. Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote, per quanto riguarda: a) i dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli a carreggiata stretta, montati anteriormente; b) i serbatoi di carburante liquido, la zavorratura, il livello sonoro ammissibile; c) il dispositivo di sterzo; d) la velocita' massima per costruzione e la piattaforma di carico; e) il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli (prove statiche); f) lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, nonche' gli sportelli ed i finestrini dei trattori agricoli; g) il sedile del conducente; h) le dimensioni e le masse rimorchiabili, il regolatore di velocita' e la protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, i parabrezza e gli altri vetri, i collegamenti meccanici tra trattore e veicolo rimorchiato, compreso il carico verticale sul punto di attacco, la posizione e l'apposizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari sul corpo del trattore, il comando della frenatura dei veicoli rimorchiati, si applicano le disposizioni indicate negli allegati al presente decreto, elencati nel successivo art. 12.