IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189, relativa all'ordinamento didattico della facolta' di scienze politiche; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con cui e' stato approvato il piano di sviluppo dell'universita' per gli anni 1986-90, che per l'universita' di Bologna prevede, fra l'altro, con sede in Forli' il corso di laurea in scienze politiche ad indirizzo politico-internazionale; Visto il decreto rettorale 20 giugno 1990 relativo all'istituzione dell'indirizzo politico-internazionale presso la sede di Forli'; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 14 giugno 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: All'art. 2 al punto relativo alla facolta' di scienze politiche e' aggiunto: "laurea in scienze politiche ad indirizzo politico- internazionale (con sede in Forli') durata del corso, quattro anni". All'art. 49, relativo agli indirizzi di specializzazione della laurea in scienze politiche, la lettera " E) Politico-internazionale" e' soppressa. L'art. 55, relativo ai corsi dell'indirizzo politico- internazionale, e' soppresso. L'art. 56 che recita: "Lo studente, iscritto a uno degli indirizzi del biennio progredito, fra gli insegnamenti a sua discrezione, puo' sceglierne tre fra altri insegnamenti della facolta' o di altre facolta' dell'Universita' di Bologna" diventa art. 55. Dopo il suddetto art. 55, con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di laurea in scienze politiche ad indirizzo politico-internazionale con sede in Forli'. Corso di laurea in scienze politiche ad indirizzo politico-internazionale (con sede in Forli') Art. 56. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche ad indirizzo politico-internazionale e' di quattro anni. Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti diposizioni di legge. Il curriculum di studi si distingue in un biennio propedeutico ed un biennio progredito di carattere politico-internazionale. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche ad indirizzo politico-internazionale. All'inizio di ogni anno accademico, il consiglio di corso di laurea stabilisce e rende noto agli studenti quali insegnamenti verranno impartiti durante l'anno, nonche' la durata annuale o semestrale dei corsi ed il loro carattere obbligatorio ovvero opzionale. Art. 57. - Nel biennio propedeutico sono previsti i seguenti corsi obbligatori: 1) sociologia; 2) economia politica; 3) istituzioni di diritto pubblico; 4) statistica; 5) storia delle dottrine politiche; 6) storia contemporanea; 7) scienza della politica; 8) storia moderna; 9) diritto costituzionale italiano e comparato. Ciascuno studente deve sostenere, al piu' tardi alla fine del biennio propedeutico, due prove di esami dalle quali risulti la sua capacita' di leggere correntemente l'inglese ed un'altra lingua moderna scelta fra francese, spagnolo o tedesco. Lo studente potra' aggiungere ai nove insegnamenti obbligatori sopra elencati del biennio propedeutico non piu' di un insegnamento del biennio progredito a scelta fra quelli indicati nello statuto. L'insegnamento cosi' anticipato e' detratto dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione. L'insegnamento di storia moderna e' propedeutico a quello di storia contemporanea. L'insegnamento di istituzioni di diritto pubblico e' propedeutico a quello di diritto costituzionale italiano e comparato. Art. 58. - Alla conclusione del primo biennio, ogni studente ha un colloquio orientativo con una commissione di corso di laurea per esaminare le modalita' del proseguimento dei suoi studi. All'inizio di ogni anno accademico il consiglio di corso di laurea determina nell'ambito degli insegnamenti previsti nell'elenco contenuto nel successivo art. 62, l'elenco delle materie non superiori a quindici corsi annuali che saranno impartiti durante l'anno stesso. Equivale alla frequenza di un corso non obbligatorio la ripetizione di un altro corso, quando il consiglio di corso di laurea, in considerazione delle innovazioni introdotte nel programma, lo autorizzi. Agli effetti del computo complessivo delle unita' di insegnamento, due unita' semestrali equivalgono ad una annuale. Art. 59. - All'inizio del quarto anno di corso lo studente deve depositare nella segreteria il titolo della dissertazione di laurea concordata con uno dei docenti del corso di laurea, sia che si tratti di materia obbligatoria sia che si riferisca a materia tra quelle elencate nell'indirizzo. Sulla dissertazione scritta si svolgera' una discussione atta a comprovare la capacita' del candidato. La commissione e' composta di undici membri, essendo relatori oltre il professore di cui sopra un altro docente di materia affine del corso di laurea. Art. 60. - Coloro che sono in possesso di altra laurea o diploma di studi superiori sono ammessi dal consiglio di corso di laurea ad un anno di corso da stabilirsi caso per caso. In tali casi il consiglio di corso di laurea indica allo studente il piano di studi da ulteriormente seguire. Art. 61. - Per essere ammessi all'esame di laurea, gli studenti debbono avere seguito i corsi e superato gli esami relativi a non meno di ventitre corsi annuali, compresi quelli di lingue. Qualora vengano istituiti corsi semestrali o trimestrali, il consiglio di corso di laurea stabilisce il valore da assegnare ai corsi stessi, in relazione raggiungimento del numero di corsi necessario per l'ammissione all'esame di laurea. Nel caso di corsi pluriennali di una stessa materia, ogni esame annuale viene computato ai fini del raggiungimento del numero minimo dei corsi stabilito al comma primo del presente articolo. Art. 62. - Il biennio di specializzazione e' articolato in undici unita' di corso annuali o biennali e in due gruppi di ricerca, di cui uno di contenuto informatico. Oltre alle undici unita' di corso lo studente dovra' seguire un ulteriore corso di inglese di durata annuale e superarne il relativo esame. Ogni anno il consiglio di corso di laurea rende obbligatori per tutti gli studenti del biennio un numero di corsi non superiori a sette da scegliersi fra quelli contenuti nell'elenco che segue: Corsi del biennio di specializzazione: 1) diritto internazionale pubblico; 2) teoria delle relazioni internazionali; 3) storia dell'Europa contemporanea; 4) scienza della politica (c.a.); 5) relazioni internazionali; 6) istituzioni politiche comparate; 7) studi strategici; 8) diritto comparato del lavoro; 9) diritto pubblico comparato; 10) diritto amministrativo comparato; 11) diritto delle comunita' europee; 12) sistemi politici comparati (biennale); 13) organizzazione della pubblica amministrazione; 14) partiti politici e gruppi di pressione; 15) teoria dell'organizzazione; 16) teoria dello sviluppo politico; 17) sistemi giudiziari comparati; 18) politica internazionale; 19) analisi del funzionamento del potere legislativo; 20) sistemi sociali comparati; 21) sociologia dei paesi in via di sviluppo; 22) sociologia dei processi culturali; 23) sociologia della famiglia e dell'educazione; 24) sociologia della salute; 25) sociologia delle relazioni internazionali; 26) sociologia economica e del lavoro; 27) sociologia delle comunita' locali; 28) storia delle relazioni internazionali; 29) storia contemporanea (c.a.); 30) storia delle istituzioni e delle dottrine politiche; 31) storia del nord America; 32) storia ed istituzioni dell'Europa orientale; 33) storia delle istituzioni economiche afroasiatiche; 34) storia delle istituzioni dei Paesi afroasiatici; 35) storia moderna e contemporanea della chiesa e delle altre confessioni religiose; 36) storia dei rapporti economici internazionali; 37) economia e politica internazionale; 38) organizzazione finanziaria internazionale; 39) economia delle fonti di energia; 40) teoria dello sviluppo economico; 41) economia e finanza delle Comunita' europee; 42) economia delle risorse naturali; 43) tecnica dei cambi; 44) economia politica (c.a.); 45) scienza dell'amministrazione I; 46) scienza dell'amministrazione II; 47) sociologia della conoscenza; 48) storia dell'America latina. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 3 agosto 1991 Il rettore: ROVERSI MONACO