IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali  19  ottobre  1944,  n.
347,   e   23   aprile  1946,  n.  363,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n.  283  e  15  settembre  1947,  n. 896, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il provvedimento C.I.P. n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale
e' stato istituito un metodo per la  determinazione  e  la  revisione
delle  tariffe  del gas distribuito a mezzo rete urbana, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il provvedimento  C.I.P.  n.  24  del  9  dicembre  1988  che
costituisce  l'ultima applicazione della metodologia citata operata a
mezzo dei comitati provinciali dei prezzi;
  Visto il provvedimento C.I.P. n.  19  del  5  luglio  1991  che  ha
istituito  una  nuova  procedura di aggiornamento centralizzato delle
tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana ed ha  stabilito  tra
l'altro, che il MinistroPresidente delegato del C.I.P. e' delegato ad
emanare    eventuali    provvedimenti    di   rettifica   conseguenti
all'avviamento della procedura;
  Considerato che  si  sono  verificate  le  condizioni  che  rendono
necessaria  una  rettifica  delle tariffe del gas per alcuni esercizi
rispetto a quanto disposto con il provvedimento C.I.P. n.  19/1991  e
cio'  a seguito di rettifiche, segnalate dalle aziende distributrici,
dei dati contenuti nei questionari;  di  errori  di  imputazione  dei
dati;  di  erronea  attribuzione  e/o  omissione di comuni relativi a
bacini tariffari di appartenenza; di omissione completa di situazioni
pervenute entro la data del 2 luglio 1991;
                              Delibera:
  Fermo restando quanto previsto al punto 1 del provvedimento  C.I.P.
n.  19  del 5 luglio 1991 e con l'applicazione del criterio stabilito
al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24 del  9  dicembre  1988,
tutte le tariffe, escluse quelle per usi domestici T1 (cottura cibi e
produzione acqua calda), delle distribuzioni di metano tal quale rel-
ative  ai  comuni riportati negli allegati A e B variano nella misura
indicata negli allegati stessi con decorrenza  uguale  a  quella  del
provvedimento C.I.P. n. 19/1991.
   Roma, 25 settembre 1991
                             Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO