Il  Ministro  del  tesoro,  in  relazione  a   quesiti   pervenuti
sull'applicazionedella legge 5 luglio 1991, n. 197, e ad integrazione
di  quanto  gia'  precisato  con comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 agosto 1991, fa presente quanto segue:
     a) ai fini degli adempimenti di cui all'art.  6,  comma  2,  per
"credito  al  consumo" deve intendersi, in conformita' alle direttive
CEE, la "concessione nell'esercizio di una  attivita'  commerciale  o
professionale  di  credito sotto forma di dilazione di pagamento o di
prestito o di analoga  facilitazione  finanziaria  (finanziamento)  a
favore  di  una  persona  fisica  (consumatore)  che  agisce, in tale
rispetto,  per  scopi  estranei   all'attivita'   imprenditoriale   o
professionale eventualmente svolta".
   Non   sono,   pertanto,   qualificabili   crediti   al  consumo  i
finanziamenti a favore di persone giuridiche, nonche' di imprenditori
o "professionisti - persone fisiche" che ottengano  il  finanziamento
per l'attivita' di impresa o professionale;
     b) gli intermediari esercenti in via prevalente una o piu' delle
attivita'  di  cui  all'art.  4,  comma 2, sono tenuti all'osservanza
degli obblighi prescritti dall'art. 6, commi 2 e seguenti anche se la
loro attivita' venga esercitata solo saltuariamente o  sporadicamente
nei confronti del pubblico;
     c)  le  disposizioni  del  capo II della legge 5 luglio 1991, n.
197, non si applicano, giusta  quanto  previsto  dall'art.  8,  comma
2-ter, alle seguenti categorie di intermediari:
     societa' di factoring di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52;
     societa'  finanziarie  con  funzione  di  capogruppo  di  gruppi
creditizi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
     cambiavalute autorizzati ai sensi dell'art. 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
   Non  rientrano,  per  contro, nelle previsioni del cennato art. 8,
comma 2-ter, per carenza di un sistema di  vigilanza  equiparabile  a
quello previsto dalla legge 5 luglio 1991, n. 197:
    le  societa'  cooperative, che svolgono attivita' di cui all'art.
4, comma 2, della legge  5  luglio  1991,  n.  197,  sottoposte  alla
vigilanza  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre
1947, n. 1577;
    le  societa'  finanziarie  sopposte a vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ai sensi della  legge  27  febbraio
1985, n. 49;
    le  societa'  finanziarie tenute agli obblighi verso la Consob ai
sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.
   Per  le  societa'  nei  cui  confronti  trovano  applicazione   le
disposizioni  di  cui  al  capo II della legge 5 luglio 1991, n. 197,
restano salve anche le prescrizioni previste da altre leggi;
     d) le societa' di partecipazione, con funzione di capogruppo  di
gruppi  industriali,  commerciali  o di servizio, la cui attivita' si
esplica all'interno del gruppo, sono tenute soltanto agli adempimenti
di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 5 luglio 1991, n. 197.