Il Ministro del tesoro, in relazione a quesiti pervenuti sull'applicazionedella legge 5 luglio 1991, n. 197, e ad integrazione di quanto gia' precisato con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1991, fa presente quanto segue: a) ai fini degli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, per "credito al consumo" deve intendersi, in conformita' alle direttive CEE, la "concessione nell'esercizio di una attivita' commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Non sono, pertanto, qualificabili crediti al consumo i finanziamenti a favore di persone giuridiche, nonche' di imprenditori o "professionisti - persone fisiche" che ottengano il finanziamento per l'attivita' di impresa o professionale; b) gli intermediari esercenti in via prevalente una o piu' delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2, sono tenuti all'osservanza degli obblighi prescritti dall'art. 6, commi 2 e seguenti anche se la loro attivita' venga esercitata solo saltuariamente o sporadicamente nei confronti del pubblico; c) le disposizioni del capo II della legge 5 luglio 1991, n. 197, non si applicano, giusta quanto previsto dall'art. 8, comma 2-ter, alle seguenti categorie di intermediari: societa' di factoring di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52; societa' finanziarie con funzione di capogruppo di gruppi creditizi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; cambiavalute autorizzati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Non rientrano, per contro, nelle previsioni del cennato art. 8, comma 2-ter, per carenza di un sistema di vigilanza equiparabile a quello previsto dalla legge 5 luglio 1991, n. 197: le societa' cooperative, che svolgono attivita' di cui all'art. 4, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; le societa' finanziarie sopposte a vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49; le societa' finanziarie tenute agli obblighi verso la Consob ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. Per le societa' nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II della legge 5 luglio 1991, n. 197, restano salve anche le prescrizioni previste da altre leggi; d) le societa' di partecipazione, con funzione di capogruppo di gruppi industriali, commerciali o di servizio, la cui attivita' si esplica all'interno del gruppo, sono tenute soltanto agli adempimenti di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 5 luglio 1991, n. 197.