Il  consiglio   di   amministrazione   dell'A.I.M.A.,   vista   la
deliberazione  in data 4 dicembre 1990 del Comitato interministeriale
per la  programmazione  economica  (CIPE),  con  la  quale  e'  stato
approvato  il  programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per
l'anno 1991, ritenuto di dover provvedere alla fissazione dei  prezzi
di  acquisto,  delle caratteristiche qualitative, delle quantita' dei
prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini nonche' a stabilire le
condizioni e modalita' di acquisto da  parte  dell'A.I.M.A.  di  tali
prodotti, visto il parere favorevole espresso dalla Commissione delle
Comunita'  europee  con  telex  n.  6373  del  20  settembre 1991, ha
deliberato l'esecuzione dell'allegato disciplinare:
Disciplinare riguardante condizioni e modalita' di acquisto, da parte
dell'A.I.M.A., dell'alcole ottenuto dalla distillazione dei  vini  da
tavola di produzione nazionale.
                               Art. 1.
   I  distillatori, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1
marzo 1984 ed iscritti all'albo assuntori A.I.M.A. secondo la recente
normativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del  1   febbraio
1991,  che  intendano  consegnare  all'A.I.M.A. il prodotto ottenuto,
nella campagna 1990/91, dalla distillazione dei  vini  da  tavola  di
produzione nazionale, devono presentare offerta di vendita secondo le
modalita' e alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.