Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., vista la deliberazione in data 4 dicembre 1990 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con la quale e' stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per l'anno 1991, ritenuto di dover provvedere alla fissazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche qualitative, delle quantita' dei prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini nonche' a stabilire le condizioni e modalita' di acquisto da parte dell'A.I.M.A. di tali prodotti, visto il parere favorevole espresso dalla Commissione delle Comunita' europee con telex n. 6373 del 20 settembre 1991, ha deliberato l'esecuzione dell'allegato disciplinare: Disciplinare riguardante condizioni e modalita' di acquisto, da parte dell'A.I.M.A., dell'alcole ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola di produzione nazionale. Art. 1. I distillatori, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1 marzo 1984 ed iscritti all'albo assuntori A.I.M.A. secondo la recente normativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 1991, che intendano consegnare all'A.I.M.A. il prodotto ottenuto, nella campagna 1990/91, dalla distillazione dei vini da tavola di produzione nazionale, devono presentare offerta di vendita secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.