IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, che detta norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Visto in particolare l'art. 15 della stessa legge n. 302/1990 che, nel disporre l'esenzione dal ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria conseguente agli eventi di cui alla legge medesima, demanda al Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'interno, di stabilire con proprio decreto le modalita' di attuazione del beneficio dell'esenzione stessa; Decreta: Art. 1. 1. I cittadini italiani che abbiano subito un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono esentati dalla corresponsione della quota di partecipazione alla spesa per la totalita' delle prestazioni sanitarie connesse agli esiti invalidanti loro riconosciuti ai sensi della citata legge n. 302/1990.