Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 4 (i limiti e le modalita' di impiego dei farmaci sostitutivi); l'articolo 72, comma 1 (E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. E' altresi' vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico); l'articolo 72, comma 2, limitatamente alle parole: 'di cui al comma 1'; l'articolo 73, comma 1, limitatamente alle parole: 'e 76'; l'articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: 'in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78'; l'articolo 75, comma 12, limitatamente alle parole: 'rendendolo edotto delle conseguenze cui puo' andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.'; l'articolo 75, comma 13, limitatamente alle parole: 'e nell'art. 76'; l'articolo 76; l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) (le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore) e c) (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere); l'art. 80, comma 5 (Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2); l'articolo 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalita' dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.); l'articolo 121, comma 1 (L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato) del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 'Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio in Roma, presso la sede del Partito radicale in via di Torre Argentina, 76. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli articoli 3 e 9 della Legge 2 maggio 1974, n. 195: 'Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici', cosi' come modificati e integrati dalla Legge 16 gennaio 1978, n. 11: 'Modifiche alla Legge 2 maggio 1974, n. 195'; dall'articolo 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'articolo 3 della Legge 2 maggio 1974, n. 195, e' fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1 gennaio 1981 la stessa somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui) e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 3 della Legge 2 maggio 1974, n. 195, e' ridotta al 90%) della Legge 18 novembre 1981, n. 659: 'Modifiche ed integrazioni alla Legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio in Roma, presso la sede del Partito radicale in via di Torre Argentina, 76. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con Legge 12 luglio 1991, n. 203, recante: 'Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa', limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1: primo comma, n. 3, limitatamente alle parole 'di ulteriori trenta giorni'; terzo comma, lettera c) del n. 4, limitatamente alle parole 'e, comunque, di non oltre dieci anni'; sesto comma, n. 1, limitatamente alle parole 'per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4- bis'; sesto coma, il n. 3: 'Il divieto di concessione dei benefici op- era per un periodo di tre anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2'; sesto comma, n. 4, limitatamente alle parole 'se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata, o in caso dell'ergastolo, almeno 26 anni'. Articolo 4: il primo comma: 'Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, e all'articolo 2, comma 2, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (a), si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per i delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto'; il secondo comma: 'Le disposizioni di cui all'articolo 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (a), si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca e' stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso l'on. avv. Gaetano Gorgoni, via Archimede, 72, int. 14, Roma, tel. 06-8078301; 083243856/45961; 06-6796100.