IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242,  recante  delega
al  Governo  per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  24  marzo
1981,  n.  145,  con  il  quale  e' stato emanato l'ordinamento della
predetta Azienda;
  Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  145/1981  ha  riconosciuto  all'Azienda  personalita'
giuridica ed  autonomia  amministrativa,  patrimoniale,  contabile  e
finanziaria,  e  che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha
stabilito che il suo patrimonio iniziale e' costituito "dai beni  del
demanio  militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per
assicurare  i  servizi  dell'assistenza  al  volo   attribuiti   alla
competenza  dell'Azienda  medesima",  nonche' "dalle apparecchiature,
apparati,  suppellettili  e  beni  mobili  in   genere,   attualmente
impiegati   allo   scopo  sopra  indicato  da  chiunque  siano  stati
acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati";
  Visto che, in conformita' di quanto previsto dall'ultimo comma  del
citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in  data  17  novembre  1982  sono  state  stabilite le modalita' per
l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare  all'art.  5  e'
stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente
del   Consiglio   dei  Ministri,  di  una  apposita  commissione  con
l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli  beni  mobili
ed  immobili  da  trasferire,  entro dodici mesi dalla data della sua
costituzione, al patrimonio dell'Azienda;
  Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, e' stabilito  che  il
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con
il  Ministro  dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori
della   commissione,   dispone   le   azioni   conseguenti   per   il
perfezionamento  degli  atti  relativi  al trasferimento dei ripetuti
beni;
  Visto che con successivo decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri  in  data  28  aprile  1983  e'  stata costituita l'apposita
commissione prevista dal succitato art. 5;
  Viste le risultanze dei lavori effettuati da  detta  commissione  e
approvate  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri con nota n.
UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;
  Visti gli  stati  di  consistenza  dei  beni  immobili  concernenti
l'aeroporto  di  Fiumicino,  il C.R.C.T.A. di Roma ed il teleposto di
Monte  Cavo  Vetta,  allegati  ai  verbali  di  consegna  provvisoria
rispettivamente  in  data  22  luglio  1985,  16  settembre  1985, 16
dicembre 1985, 17 novembre 1987 e 18 febbraio 1986;
  Visti gli elenchi dei beni mobili parimenti  allegati  ai  predetti
verbali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati  gli  stati  di consistenza dei beni immobili e gli
elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte  integrante
del presente decreto.