IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante la disciplina per  le
attivita'   trasfusionali   relative  al  sangue  umano  ed  ai  suoi
componenti e per la produzione di plasmaderivati e,  in  particolare,
l'art. 2 che riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani
e  solidaristici  che  si  esprimono  nella  donazione  volontaria  e
gratuita del sangue e dei suoi componenti;
  Ritenuto di dover definire lo schema-tipo di convenzione,  previsto
dall'art.  1,  comma  8,  della  predetta legge n. 107/1990, al quale
devono conformarsi le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano  nello  stipulare  le  convenzioni  con  le associazioni o le
federazioni  di  donatori   volontari   di   sangue   per   la   loro
partecipazione   alle   attivita'   trasfusionali  organizzate  nelle
strutture indicate dall'art. 4 della predetta legge n. 107/1990;
  Sentito il parere  espresso  dalla  Commissione  nazionale  per  il
servizio  trasfusionale,  nominata  con proprio decreto del 26 giugno
1990;
  Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 23 luglio
1991;
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Convenzioni
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome,  nello   stipulare   le
convenzioni   con  le  associazioni  o  le  federazioni  di  donatori
volontari del sangue, ai sensi dell'art. 1, comma 8,  della  legge  4
maggio  1990,  n.  107,  di  seguito indicata come legge n. 107/1990,
ottemperano ai  seguenti  criteri  fissati  quale  schema-tipo  delle
convenzioni stesse.