IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante la disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati e, in particolare, l'art. 2 che riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti; Ritenuto di dover definire lo schema-tipo di convenzione, previsto dall'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 107/1990, al quale devono conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nello stipulare le convenzioni con le associazioni o le federazioni di donatori volontari di sangue per la loro partecipazione alle attivita' trasfusionali organizzate nelle strutture indicate dall'art. 4 della predetta legge n. 107/1990; Sentito il parere espresso dalla Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, nominata con proprio decreto del 26 giugno 1990; Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 23 luglio 1991; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Decreta: Art. 1. Convenzioni 1. Le regioni e le province autonome, nello stipulare le convenzioni con le associazioni o le federazioni di donatori volontari del sangue, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 4 maggio 1990, n. 107, di seguito indicata come legge n. 107/1990, ottemperano ai seguenti criteri fissati quale schema-tipo delle convenzioni stesse.