IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste le domande in data 8 maggio 1990, 3 ottobre 1990 e 11 ottobre
1990 presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede
in  Roma,  intese  ad  ottenere  l'approvazione  di alcune tariffe di
assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste le lettere n. 024361 del 20 dicembre 1990 e n. 120413 del  23
gennaio   1991  con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  -   ISVAP,   ha
comunicato  che  non  esistono  elementi ostativi alla emanazione del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni  speciali  di  polizza  presentate dall'Istituto nazionale
delle assicurazioni, con sede in Roma:
   1) tariffe di assicurazione miste a  premio  annuo  e  prestazione
rivalutabili,  con  liquidazione di un capitale aggiuntivo in caso di
malattia grave ("Dread Desease"), agganciate  alla  gestione  "Moneta
Forte" (3/SM (0%)); (3/NM (3%)); (3/RM (4%)), alla gestione Fondo INA
(3/FPM  (0%))  ed  alla  gestione Fondo valute estere (3/EVM (0%)). I
tassi di premio delle tariffe 3/FPM e 3/EVM  sono  gli  stessi  della
tariffa 3/SM;
   2)  tariffe  di  assicurazione  miste  a  premio  annuo costante e
prestazione rivalutabile, con liquidazione di un capitale  aggiuntivo
in caso di malattia grave ("Dread Desease"), agganciate alla gestione
"Moneta  Forte"  (3/CM  (0%));  (3/RCM (4%)), alla gestione Fondo INA
(3/FCM (0%)) ed alla gestione Fondo valute  estere  (3/ECM  (0%)).  I
tassi  di  premio  delle  tariffe 3/FCM e 3/ECM sono gli stessi della
tariffa 3/CM;
   3)  tariffe  di  assicurazione  miste a premio unico e prestazione
rivalutabile, con liquidazione di un capitale aggiuntivo in  caso  di
malattia  grave  ("Dread  Desease"), agganciate alla gestione "Moneta
Forte" (3-U/SM (0%)); (3-U/NM (3%)),  (3-U/RM  (4%)),  alla  gestione
Fondo  INA  (3-U/FPM  (0%)),  (5-U/FPM  (0%)), ed alla gestione Fondo
valute estere (3-U/EVM (0%)), (5-U/EVM (0%)). I tassi di premio delle
tariffe 3-U/FPM e 3-U/EVM  sono  gli  stessi  della  tariffa  3-U/SM,
mentre  quelle  delle  tariffe  5-U/EVM sono gli stessi della tariffa
5-U/FPM;
   4) condizioni speciali regolanti la garanzia accessoria in caso di
malattia grave ("Dread Desease"), da  applicare  alle  tariffe  3/SM,
3/NM,  3/RM, 3/FPM, 3/EVM, 3/CM, 3/RCM, 3/FCM, 3/ECM, 3-U/SM, 3-U/NM,
3-U/RM, 3-U/FPM, 5-U/FPM, 3-U/EVM, 5-U/EVM.  Le  condizioni  speciali
regolanti  la  garanzia  principale  sono  le stesse gia' autorizzate
rispettivamente con decreto ministeriale del 28 aprile 1988  (tariffe
3/S,  3/N,  3/R,  3/FP, 3/C, 3/RC, 3/FC, 3-U/S, 3-U/N, 3-U/R, 3-U/FP,
5-U/FP) e decreto ministeriale del 9 marzo 1989 (tariffe 3/EV,  3/EC,
3-U/EV, 5-U/EV);
   5)  condizioni  regolanti  le riduzioni di premio per le tariffe a
premio annuo crescente, a premio annuo costante ed a premio unico, da
applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3);
   6) sfera di applicazione per i contratti con  durate  inferiori  a
dieci anni sottoscritti nelle tariffe di cui ai punti 1), 2) e 3);
   7)  condizioni  speciali di polizza regolanti l'assegnazione di un
"bonus speciale" a favore del contraente di una sola  polizza  emessa
in  tariffa  3/SM,  3/NM, 3/RM, 3/CM, 3/RCM (linea tariffaria "Moneta
Forte"), 3/FCM, 3/FPM (linea tariffaria "Fondo INA"), 3/EVM  e  3/ECM
(linea  tariffaria  "Fondo  valute  estere")  con garanzia aggiuntiva
"Dread Disease";
   8) condizioni speciali di polizza regolanti l'assegnazione  di  un
"bonus speciale" a favore del contraente di piu' polizze emesse nelle
linee tariffarie "Moneta Forte", "Fondo INA" e "Fondo valute estere",
ivi comprese quelle descritte al precedente punto 7);
  I  contratti  stipulati  con  le tariffe e le condizioni di polizza
sopracitate potranno essere assunti con eta' all'ingresso inferiore a
cinquantacinque  anni  ed  eta'  alla  scadenza   non   superiore   a
sessantacinque anni e con visita medica obbligatoria.