IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Viste le domande in data 8 maggio 1990, 3 ottobre 1990 e 11 ottobre 1990 presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere n. 024361 del 20 dicembre 1990 e n. 120413 del 23 gennaio 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma: 1) tariffe di assicurazione miste a premio annuo e prestazione rivalutabili, con liquidazione di un capitale aggiuntivo in caso di malattia grave ("Dread Desease"), agganciate alla gestione "Moneta Forte" (3/SM (0%)); (3/NM (3%)); (3/RM (4%)), alla gestione Fondo INA (3/FPM (0%)) ed alla gestione Fondo valute estere (3/EVM (0%)). I tassi di premio delle tariffe 3/FPM e 3/EVM sono gli stessi della tariffa 3/SM; 2) tariffe di assicurazione miste a premio annuo costante e prestazione rivalutabile, con liquidazione di un capitale aggiuntivo in caso di malattia grave ("Dread Desease"), agganciate alla gestione "Moneta Forte" (3/CM (0%)); (3/RCM (4%)), alla gestione Fondo INA (3/FCM (0%)) ed alla gestione Fondo valute estere (3/ECM (0%)). I tassi di premio delle tariffe 3/FCM e 3/ECM sono gli stessi della tariffa 3/CM; 3) tariffe di assicurazione miste a premio unico e prestazione rivalutabile, con liquidazione di un capitale aggiuntivo in caso di malattia grave ("Dread Desease"), agganciate alla gestione "Moneta Forte" (3-U/SM (0%)); (3-U/NM (3%)), (3-U/RM (4%)), alla gestione Fondo INA (3-U/FPM (0%)), (5-U/FPM (0%)), ed alla gestione Fondo valute estere (3-U/EVM (0%)), (5-U/EVM (0%)). I tassi di premio delle tariffe 3-U/FPM e 3-U/EVM sono gli stessi della tariffa 3-U/SM, mentre quelle delle tariffe 5-U/EVM sono gli stessi della tariffa 5-U/FPM; 4) condizioni speciali regolanti la garanzia accessoria in caso di malattia grave ("Dread Desease"), da applicare alle tariffe 3/SM, 3/NM, 3/RM, 3/FPM, 3/EVM, 3/CM, 3/RCM, 3/FCM, 3/ECM, 3-U/SM, 3-U/NM, 3-U/RM, 3-U/FPM, 5-U/FPM, 3-U/EVM, 5-U/EVM. Le condizioni speciali regolanti la garanzia principale sono le stesse gia' autorizzate rispettivamente con decreto ministeriale del 28 aprile 1988 (tariffe 3/S, 3/N, 3/R, 3/FP, 3/C, 3/RC, 3/FC, 3-U/S, 3-U/N, 3-U/R, 3-U/FP, 5-U/FP) e decreto ministeriale del 9 marzo 1989 (tariffe 3/EV, 3/EC, 3-U/EV, 5-U/EV); 5) condizioni regolanti le riduzioni di premio per le tariffe a premio annuo crescente, a premio annuo costante ed a premio unico, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3); 6) sfera di applicazione per i contratti con durate inferiori a dieci anni sottoscritti nelle tariffe di cui ai punti 1), 2) e 3); 7) condizioni speciali di polizza regolanti l'assegnazione di un "bonus speciale" a favore del contraente di una sola polizza emessa in tariffa 3/SM, 3/NM, 3/RM, 3/CM, 3/RCM (linea tariffaria "Moneta Forte"), 3/FCM, 3/FPM (linea tariffaria "Fondo INA"), 3/EVM e 3/ECM (linea tariffaria "Fondo valute estere") con garanzia aggiuntiva "Dread Disease"; 8) condizioni speciali di polizza regolanti l'assegnazione di un "bonus speciale" a favore del contraente di piu' polizze emesse nelle linee tariffarie "Moneta Forte", "Fondo INA" e "Fondo valute estere", ivi comprese quelle descritte al precedente punto 7); I contratti stipulati con le tariffe e le condizioni di polizza sopracitate potranno essere assunti con eta' all'ingresso inferiore a cinquantacinque anni ed eta' alla scadenza non superiore a sessantacinque anni e con visita medica obbligatoria.