IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, contenente il nuovo ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facolta' di agraria del 6 giugno 1990 e successive modificazioni del 25 luglio 1990 e del 15 maggio 1991 in cui sono state recepite le correzioni disposte dal Consiglio universitario nazionale; consiglio di amministrazione del 5 luglio 1990; senato accademico del 18 luglio 1990; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 31 ottobre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico L'art. 1, punto 4), relativo alla facolta' di agraria viene cosi' modifcato: 4) FACOLTA' DI AGRARIA: a) corso di laurea in scienze agrarie; b) corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari; c) corso di laurea in scienze della produzione animale. L'art. 25, comma 1, viene cosi' modificato: La facolta' di agraria conferisce le lauree in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari e in scienze della produzione animale. L'art. 30 viene cosi' modificato: Laurea in scienze e tecnologia alimentari. La durata del corso di studi per la laurea in scienze e tecnologie alimentari e' di cinque anni e comprende ventiquattro insegnamenti fondamentali (di cui venti annuali e quattro semestrali) e cinque annualita' di insegnamenti opzionali (due corsi semestrali equivalgono ad uno annuale). I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Insegnamenti fondamentali propedeutici: 1) biochimica generale; 2) chimica analitica I; 3) chimica analitica II; 4) chimica fisica; 5) chimica generale ed inorganica; 6) chimica organica I; 7) chimica organica II; 8) enzimologia (semestrale); 9) fisica; 10) fisica tecnica (semestrale); 11) igiene; 12) matematica; 13) microbiologia generale; 14) morfologia e fisiologia animale; 15) morfologia e fisiologia vegetale. Insegnamenti fondamentali di applicazione: 16) analisi chimica dei prodotti alimentari; 17) economia delle industrie agro-alimentari; 18) fisiologia della nutrizione e razionamento; 19) microbiologia degli alimenti; 20) microbiologia industriale; 21) produzioni animali (semestrale); 22) produzioni vegetali (semestrale); 23) tecnologie alimentari I (operazioni fondamentali); 24) tecnologie alimentari II (processi). Le discipline indicate come I e II devono intendersi di due diversi contenuti e corrispondenti a due distinti esami. Lo studente, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, deve aver sostenuto un accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici effettuato con i docenti di discipline attinenti alla tesi stessa. Insegnamenti opzionali distinti per aree disciplinari: a) Discipline economiche, statistiche e giuridiche: 1) approvvigionamenti e mercato; 2) contabilita' aziendale; 3) istituzioni di economia politica; 4) legislazione alimentare; 5) metodologia e statistica sperimentale. b) Discipline biologiche: 1) botanica sistematica ed applicata; 2) zootecnia generale. c) Discipline chimiche e biochimiche: 1) analisi chimica spettroscopica; 2) biochimica degli alimenti; 3) biochimica industriale; 4) chimica delle fermentazioni; 5) chimica e tecnologia degli aromi; 6) gestione della qualita' dei prodotti alimentari; 7) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari; 8) residui ed additivi; 9) biochimica applicata. d) Discipline igieniche e microbiologiche: 1) biotecnologia delle fermentazioni; 2) detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari; 3) difesa degli alimenti degli animali infestanti; 4) genetica dei microrganismi; 5) igiene degli alimenti; 6) ispezione degli alimenti di origine animale; 7) microbiologia lattiero-casearia; 8) patologia animale e ispezione delle carni; 9) patologia dei prodotti e delle derrate vegetali; 10) virologia; 11) tecniche microbiologiche. e) Discipline nutrizionistiche: 1) principi di dietetica; 2) programmazione nutrizionale; 3) valutazione nutrizionale degli alimenti. f) Discipline tecnologiche: 1) chimica e tecnologia del latte; 2) disegno tecnico e materiali; 3) enologia; 4) ergotecnica ed organizzazione aziendale; 5) macchine ed impianti per le industrie alimentari; 6) proprieta' fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari; 7) tecnica della ristorazione; 8) tecnologia dei cereali e derivati; 9) tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e subtropicali; 10) tecnologia del condizionamento e della distribuzione; 11) tecnologia della birra; 12) tecnologia delle applicazioni frigorifere; 13) tecnologia delle bevande alcoliche; 14) tecnologia delle conserve alimentari; 15) tecnologia delle sostanze grasse; 16) trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti ed approvvigionamento delle acque. Ogni insegnamento opzionale, a giudizio della facolta', nel manifesto porta' avere durata annuale o semestrale. La facolta' potra' inserire nello statuto altre discipline opzionali, la cui denominazione ed il cui contenuto non potranno comunque ricalcare in tutto o in parte quelli degli insegnamenti gia' esistenti. Tutti gli insegnamenti del corso di laurea in "scienze e tecnologie alimentari" sono autonomi rispetto a quelli di uguale denominazione eventualmente presenti in altri corsi di laurea. Con il consenso della facolta' lo studente potra' seguire un periodo di tirocinio presso istituzioni pubbliche o private operanti nel settore alimentare purche' regolarmente convenzionate con l'Universita'. L'art. 31 viene cosi' modificato: La facolta' stabilisce nel manifesto il numero e l'ordine di successione degli insegnamenti fondamentali propedeutici che lo studente deve seguire durante i primi due anni di corso. Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti dei primi due anni di corso, o al massimo meno due, fermo restando che lo studente non potra' sostenere esami del tezo anno, se prima non avra' superato due esami dei primi due anni di corso. Gli studenti dovranno rispettare il seguente ordine di precedenza fra gli esami di profitto: 1) l'esame di fisica deve essere preceduto da quello di matematica; 2) l'esame di chimica organica I deve essere preceduto da quello di chimica generale ed inorganica; 3) l'esame di chimica fisica deve essere preceduto da quelli di chimica generale ed inorganica e di fisica; 4) l'esame di chimica analitica I deve essere preceduto da quelli di chimica generale ed inorganica e di matematica; 5) l'esame di chimica analitica II deve essere preceduto da quelli di chimica analitica I e di chimica fisica; 6) l'esame di chimica organica II deve essere preceduto da quello di chimica organica I; 7) l'esame di produzioni vegetali deve essere preceduto da quello di morfologia e fisiologia vegetale; 8) l'esame di produzioni animali deve essere preceduto da quello di morfologia e fisiologia animale; 9) l'esame di fisica tecnica deve essere preceduto da quello di fisica; 10) l'esame di microbiologia generale deve essere preceduto da quello di chimica organica I; 11) l'esame di biochimica generale deve essere preceduto da quello di chimica organica II; 12) l'esame di analisi chimica dei prodotti alimentari deve essere preceduto da quello di chimica analitica II; 13) l'esame di igiene deve essere preceduto da quello di microbiologia generale; 14) l'esame di enzimologia deve essere preceduto da quelli di chimica analitica II e di biochimica generale; 15) l'esame di tecnologie alimentari I deve essere preceduto da quelli di chimica analitia II, biochimica generale, fisica tecnica, produzioni vegetali e produzioni animali; 16) l'esame di tecnologie alimentari II deve essere preceduto da quello di tecnologie alimentari I; 17) l'esame di fisiologia della nutrizione e razionamento deve essere preceduto da quelli di produzioni animali, produzioni vegetali e biochimica generale; 18) l'esame di microbiologia industriale deve essere preceduto da quello di microbiologia generale; 19) l'esame di microbiologia degli alimenti deve essere preceduto da quelli di microbiologia generale e di igiene; 20) l'esame di economia delle industrie agro-alimentari deve essere preceduto da quello di matematica. L'art. 32 viene cosi' modificato: Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi alle ventisette discipline annuali o equivalenti previste dal piano di studio. A tale effetto due corsi semestrali sono computati come un corso annuale. L'art. 33 viene cosi' modificato: L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi a carattere sperimentale su un tema scelto dallo studente in accordo con il professore della disciplina. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 18 maggio 1991 Il rettore