IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri; Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, stabilisce peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita; Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni 1988, 1989 e 1990; Considerato che tali retribuzioni sono variate in misura inferiore al 10% tra il 1988 e il 1989, mentre la variazione delle stesse e' risultata pari al 18,35 per cento dal 1988 al 1990; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1989; Vista la nota n. 10/1/3089 del 16 luglio 1991 con la quale l'INAIL ha trasmesso la relazione concernente i dati per la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, approvata dal comitato esecutivo nella seduta del 4 luglio 1991; Ritenuta la necessita' di provvedere alla determinazione della nuova misura della retribuzione annua dei medici radiologi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite; Decreta: Con effetto dal 1 luglio 1991 la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, e' fissata in L. 47.054.000. Roma, 8 agosto 1991 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI Il Ministro della sanita' DE LORENZO