IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici  colpiti  da
malattie  e  da  lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi  X e delle
sostanze radioattive, in relazione  alle  variazioni  intervenute  su
base    nazionale    nelle    retribuzioni    iniziali,   comprensive
dell'indennita'   integrativa   speciale,   dei   medici    radiologi
ospedalieri;
  Visto  l'art.  20  della  legge  28  febbraio  1986, n. 41, che nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
stabilisce peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una
variazione  non  inferiore  al   10%   rispetto   alla   retribuzione
precedentemente stabilita;
  Viste  le suddette retribuzioni accertate per gli anni 1988, 1989 e
1990;
  Considerato che tali retribuzioni sono variate in misura  inferiore
al  10%  tra  il 1988 e il 1989, mentre la variazione delle stesse e'
risultata pari al 18,35 per cento dal 1988 al 1990;
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1989;
  Vista la nota n. 10/1/3089 del 16 luglio 1991 con la quale  l'INAIL
ha  trasmesso  la  relazione  concernente i dati per la rivalutazione
delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e  da  lesioni
causate  dall'azione  dei  raggi  X  e  delle  sostanze  radioattive,
approvata dal comitato esecutivo nella seduta del 4 luglio 1991;
  Ritenuta la necessita'  di  provvedere  alla  determinazione  della
nuova  misura  della  retribuzione  annua  dei  medici  radiologi, da
assumersi a base della liquidazione delle rendite;
                              Decreta:
  Con effetto dal 1› luglio 1991 la retribuzione annua da assumersi a
base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da
malattie e da  lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi  X  e  delle
sostanze  radioattive,  e  dei  loro  superstiti,  e'  fissata  in L.
47.054.000.
   Roma, 8 agosto 1991
                                             Il Ministro del lavoro
                                           e della previdenza sociale
                                                      MARINI
Il Ministro della sanita'
        DE LORENZO