IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  che  il  consiglio  comunale di Gallipoli (Lecce), rinnovato
nelle consultazioni elettorali del 29  maggio  1988,  si  riscontrano
condizionamenti  da  parte  della  criminalita'  organizzata  nonche'
collegamenti diretti ed indiretti tra uno dei componenti del consesso
e la detta criminalita' rilevati da rapporti del prefetto  di  Lecce,
del 20 settembre 1991, degli organi di polizia, dell'Alto commissario
per  il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e dai
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
  Constatato che tali collegamenti con  la  criminalita'  organizzata
espongono  gli  amministratori  stessi  a  pressanti  condizionamenti
compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo,  ed  il
buon funzionamento dell'amminstrazione di Gallipoli;
  Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e
deterioramento  dell'amministrazione comunale si rende necessario far
luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Gallipoli
per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge  31  maggio  1991,  n.  164,  come
convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;
  Vista  la relazione del prefetto di Lecce del 20 settembre 1991 con
la quale e' stato proposto lo scioglimento del consiglio comunale  di
Gallipoli  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;
  Vista la proposta del Ministro dell'interno  la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre
1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Gallipoli e'  sciolto  per  la  durata  di
diciotto mesi.