IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto che il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, si riscontrano condizionamenti da parte della criminalita' organizzata nonche' collegamenti diretti ed indiretti tra uno dei componenti del consesso e la detta criminalita' rilevati da rapporti del prefetto di Lecce, del 20 settembre 1991, degli organi di polizia, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e dai provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; Constatato che tali collegamenti con la criminalita' organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo, ed il buon funzionamento dell'amminstrazione di Gallipoli; Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Gallipoli per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva; Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Vista la relazione del prefetto di Lecce del 20 settembre 1991 con la quale e' stato proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Gallipoli e' sciolto per la durata di diciotto mesi.