IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto che il consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalita' organizzata rilevati dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e dal Comando gruppo carabinieri di Catanzaro; Constatato che tali collegamenti con la criminalita' organizzata determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati; Constatato che la chiara contiguita' di alcuni amministratori con la criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica ed ha determinato lo svilimento della istituzione e la perdita di prestigio e credibilita' degli organi gestionali; Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva; Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Vista la relazione del prefetto di Catanzaro del 20 settembre 1991 con la quale e' stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.