Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 2  ottobre  1991,  ha  accolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da   undici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  che  sia  abrogata  la  legge  23  dicembre  1978, n. 833
'Istituzione del servizio sanitario nazionale' limitatamente a:  art.
2,  comma secondo, limitatamente alle parole: ' h) la identificazione
e la eliminazione  delle  cause  degli  inquinamenti  dell'atmosfera,
delle  acque  e  del suolo'; art. 14, comma terzo, limitatamente alle
parole: ' b) all'igiene dell'ambiente'; art. 18,  comma  secondo  'La
stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui
al  precedente  comma alla unita' sanitaria locale nel cui territorio
sono ubicati e stabilisce  norme  particolari  per  definire:  a)  il
collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi
con  quelli  delle  unita'  sanitarie  locali interessate, attraverso
idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di  gestione;  b)
gli  indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le proce-
dure  per  l'acquisizione  degli  elementi   idonei   ad   accertarne
l'efficienza  operativa;  c)  la  tenuta  di  uno  specifico conto di
gestione allegato al conto di gestione generale dell'unita' sanitaria
locale competente per territorio; d) la composizione  dell'organo  di
gestione  dell'unita' sanitaria locale competente per territorio e la
sua eventuale articolazione in riferimento alle  specifiche  esigenze
della gestione.';
art. 20, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole: 'di vita
e',  e  lettera  c), limitatamente alle parole: 'di vita e'; art. 21,
comma  secondo,  limitatamente  alle  parole:  'e   la   salvaguardia
dell'ambiente',  nonche'  alle parole: 'di igiene ambientale e'; art.
22; art. 66, comma primo,  lettera  a),  limitatamente  alle  parole:
'compresi  i  beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori
di igiene e profilassi'?".
   Dichiarano altresi' di eleggere domicilio in Roma, presso la  sede
dell'associazione Amici della Terra in via Del Sudario, 35.