IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed aggiornamenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita'  accademiche  di  questa  Universita',  volta  ad  ottenere
l'istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in  sistemi   per
l'elaborazione dell'informazione;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1990;
  Viste le  successive  delibere  del  consiglio  della  facolta'  di
scienze  matematiche, fisiche e naturali, del senato accademico e del
consiglio di amministrazione, rispettivamente del 20  febbraio  1991,
del  21  maggio  1991  e  del 28 maggio 1991, con le quali sono state
recepite le osservazioni contenute nella nota prot. n. 4283 in data 7
dicembre  1990  del  Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca
scientifica e tecnologica;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato  con  i  decreti  citati  in  premessa,  e'  ulteriormente
modificato come di seguito indicato.
  Dopo  l'art. 852 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  all'istituzione della scuola di specializzazione in sistemi
per l'elaborazione dell'informazione.
                Scuola di specializzazione in sistemi
                per l'elaborazione dell'informazione
  Art. 853. - E' istituita la scuola di specializzazione  in  sistemi
per l'elaborazione dell'informazione presso l'Universita' degli studi
di Milano.
  La  scuola  ha il compito di formare figure professionali capaci di
ideare, progettare e valutare sistemi e metodi informatici innovativi
a partire da una comprensione dei principi strutturali  e  funzionali
che li caratterizzano e della loro destinazione.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in  sistemi  per
l'elaborazione dell'informazione.
  Art. 854.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun  anno prevede almeno duecento ore di insegnamento ed almeno
cento ore di attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di trenta iscritti  per  ciascun
anno di corso per un totale di sessanta specializzandi.
  Art. 855. - Gli insegnamenti della scuola afferiscono alla facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali.
  La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di scienze
dell'informazione.
  Art. 856. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola   i  laureati  dei  corsi  di  laurea  in  fisica,  ingegneria
elettronica,  matematica,  scienze  dell'informazione  e   ingegneria
informatica.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio  conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 857. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
  Primo anno:
   architettura di sistemi;
   metodi matematici dell'informatica I;
   tecniche di programmazione,
tre insegnamenti a scelta tra quelli opzionali.
  Su parere del consiglio della scuola,  al  fine  di  uniformare  la
preparazione  degli  specializzandi,  potranno venir indicati inoltre
come obbligatori fino a tre  insegnamenti  del  corso  di  laurea  in
scienze dell'informazione.
  Secondo anno:
   metodi matematici dell'informatica II;
   rappresentazione della conoscenza;
   ambienti di programmazione,
tre insegnamenti a scelta tra quelli opzionali.
  Sono insegnamenti opzionali:
    1) architetture avanzate;
    2) basi di dati;
    3) ingegneria della conoscenza;
    4) ingegneria del software;
    5) intelligenza artificiale;
    6) progetto di sistemi informativi;
    7) programmazione logica;
    8) reti di elaboratori;
    9) robotica;
   10) sistemi esperti;
   11) sistemi per l'automazione dell'ufficio;
   12) tecnologie dell'informatica;
   13) telematica;
   14) valutazione delle prestazioni.
  Art.  858. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali, che dovranno  costituire  orientamento  all'interno  della
specializzazione, e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Su  parere  del  consiglio  della  scuola   verranno   riconosciute
attivita'  inerenti alla specializzazione svolta presso enti pubblici
o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche.
  Art.  859.  -  Il  corso  si  conclude  con un esame di diploma che
consiste  nella  discussione  di  una  dissertazione  scritta  e  che
dimostri  la  preparazione  scientifica  e le capacita' operative nei
sistemi per l'elaborazione dell'informazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 4 luglio 1991
                                               Il rettore: MANTEGAZZA