IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed aggiornamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', volta ad ottenere l'istituzione della scuola di specializzazione in sistemi per l'elaborazione dell'informazione; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1990; Viste le successive delibere del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 20 febbraio 1991, del 21 maggio 1991 e del 28 maggio 1991, con le quali sono state recepite le osservazioni contenute nella nota prot. n. 4283 in data 7 dicembre 1990 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati in premessa, e' ulteriormente modificato come di seguito indicato. Dopo l'art. 852 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in sistemi per l'elaborazione dell'informazione. Scuola di specializzazione in sistemi per l'elaborazione dell'informazione Art. 853. - E' istituita la scuola di specializzazione in sistemi per l'elaborazione dell'informazione presso l'Universita' degli studi di Milano. La scuola ha il compito di formare figure professionali capaci di ideare, progettare e valutare sistemi e metodi informatici innovativi a partire da una comprensione dei principi strutturali e funzionali che li caratterizzano e della loro destinazione. La scuola rilascia il titolo di specialista in sistemi per l'elaborazione dell'informazione. Art. 854. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede almeno duecento ore di insegnamento ed almeno cento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di trenta iscritti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi. Art. 855. - Gli insegnamenti della scuola afferiscono alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di scienze dell'informazione. Art. 856. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in fisica, ingegneria elettronica, matematica, scienze dell'informazione e ingegneria informatica. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 857. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: Primo anno: architettura di sistemi; metodi matematici dell'informatica I; tecniche di programmazione, tre insegnamenti a scelta tra quelli opzionali. Su parere del consiglio della scuola, al fine di uniformare la preparazione degli specializzandi, potranno venir indicati inoltre come obbligatori fino a tre insegnamenti del corso di laurea in scienze dell'informazione. Secondo anno: metodi matematici dell'informatica II; rappresentazione della conoscenza; ambienti di programmazione, tre insegnamenti a scelta tra quelli opzionali. Sono insegnamenti opzionali: 1) architetture avanzate; 2) basi di dati; 3) ingegneria della conoscenza; 4) ingegneria del software; 5) intelligenza artificiale; 6) progetto di sistemi informativi; 7) programmazione logica; 8) reti di elaboratori; 9) robotica; 10) sistemi esperti; 11) sistemi per l'automazione dell'ufficio; 12) tecnologie dell'informatica; 13) telematica; 14) valutazione delle prestazioni. Art. 858. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Su parere del consiglio della scuola verranno riconosciute attivita' inerenti alla specializzazione svolta presso enti pubblici o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche. Art. 859. - Il corso si conclude con un esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta e che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative nei sistemi per l'elaborazione dell'informazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 4 luglio 1991 Il rettore: MANTEGAZZA