IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di scienze politiche in data 26 febbraio 1990, dal consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1990 e dal senato accademico in data 23 maggio 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1990; Viste le delibere del consiglio di facolta' di scienze politiche in data 17 dicembre 1990, del consiglio di amministrazione in data 26 febbraio 1991 e del senato accademico in data 15 marzo 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 20 a 38 relativi al corso di laurea in scienze politiche vengono soppressi e sostituiti come segue: Art. 20. - La facolta' di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto. Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. LAUREA IN SCIENZE POLITICHE Art. 21. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche e' di quattro anni, con un biennio propedeutico comune ed un biennio di specializzazione, corrispondente agli indirizzi previsti nel presente statuto. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto. Art. 22. - Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori. Art. 23. - Sono obbligatori sul piano nazionale, ai sensi di legge i seguenti sei insegnamenti: 1) istituzioni di diritto pubblico; 2) diritto costituzionale italiano e comparato; 3) economia politica; 4) statistica; 5) sociologia; 6) storia moderna I. Gli altri tre insegnamenti obbligatori sono scelti, all'inizio di ogni anno accademico, dal consiglio di facolta', in relazione alle esigenze didattiche, tra i seguenti otto insegnamenti: 1) scienza della politica; 2) istituzioni di diritto privato; 3) organizzazione internazionale; 4) storia delle istituzioni politiche; 5) storia contemporanea; 6) storia delle dottrine politiche; 7) politica economica e finanziaria; 8) filosofia della politica. Gli insegnamenti del presente elenco, non scelti come obbligatori per il biennio propedeutico, saranno inseriti tra gli insegnamenti dei bienni di specializzazione. Art. 24. - Lo studente potra' aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non piu' di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, indicati nel presente statuto, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno detratti dal numero di insegnamenti del biennio di specializzazione. Non possono essere anticipati gli insegnamenti a scelta dello studente. Art. 25. - Una commissione designata dal consiglio di facolta' e' a disposizione degli studenti del secondo anno propedeutico per assisterli nella scelta dell'indirizzo piu' adatto alla loro preparazione ed ai loro orientamenti. Art. 26. - Il biennio di specializzazione e' organizzato dalla facolta' secondo i seguenti indirizzi: a) politico-amministrativo; b) storico politico; c) politico-internazionale; d) politico-economico; e) politico sociale. Art. 27. - Il biennio di specializzazione si svolge in base ai piani di studio predisposti dalla facolta' che stabilisce l'elenco delle materie di insegnamento per ogni indirizzo. Tale elenco non puo' comprendere piu' di quindici insegnamenti annuali. Di questi cinque sono fissati come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo, gli altri saranno scelti dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco predisposto dalla facolta' all'inizio di ogni anno accademico. Negli insegnamenti a scelta dello studente possono essere compresi al massimo due insegnamenti impartiti in altri indirizzi della facolta', oppure in altre facolta' dell'Universita' di Genova, purche' questi ultimi siano congeniali all'indirizzo prescelto, secondo il giudizio espresso dal consiglio di facolta'. Gli insegnamenti resi obbligatori dalla facolta' per un indirizzo possono essere compresi nell'elenco a scelta per un altro indirizzo. Art. 28. - Durante i quattro anni, lo studente deve frequentare e sostenere gli esami in almeno due lingue, che puo' adottare, una nel biennio propedeutico e l'altra in quello di specializzazione. Una delle due lingue deve essere il francese o l'inglese o il tedesco o lo spagnolo. Per la seconda lingua e' consentita la scelta tra quelle effettivamente insegnate nelle altre facolta' dell'Ateneo. Tale lingua non verra' computata nei due insegnamenti che, a norma dell'art. 27, comma terzo, del presente statuto, possono essere scelti fra gli insegnamenti di altre facolta' dell'Universita' di Genova. Art. 29. - L'indirizzo politico-amministrativo comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: 1) istituzioni di diritto privato; 2) diritto amministrativo (biennale); 3) dottrina dello Stato; 4) politica economica e finanziaria. Art. 30. - L'indirizzo storico-politico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: 1) storia moderna II; 2) storia delle relazioni internazionali; 3) storia economica; 4) storia delle istituzioni politiche; 5) diritto internazionale pubblico. Art. 31. - L'indirizzo politico-internazionale comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: 1) diritto internazionale pubblico; 2) storia delle relazioni internazionali; 3) organizzazione internazionale; 4) politica economica e finanziaria; 5) diritto pubblico comparato. Art. 32. - L'indirizzo politico-economico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: 1) politica economica e finanziaria; 2) scienza delle finanze; 3) geografia politica ed economica; 4) economia internazionale; 5) storia delle dottrine economiche. Art. 32- bis. - L'indirizzo politico-sociale comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: 1) storia del pensiero sociologico; 2) sociologia politica; 3) filosofia delle scienze sociali; 4) scienza dell'amministrazione; 5) sociologia dell'organizzazione. Art. 33. - La facolta', per predisporre anno per anno il piano degli studi comprendente al massimo altri dieci insegnamenti per ogni indirizzo, attingera' al seguente elenco: 1) analisi del linguaggio politico; 2) antropologia culturale; 3) contabilita' di Stato e degli enti pubblici; 4) diritto agrario; 5) diritto commerciale; 6) diritto costituzionale dei Paesi socialisti; 7) diritto del lavoro e legislazione sociale; 8) diritto ecclesiastico comparato; 9) diritto e politica agraria; 10) diritto e politica delle Comunita' europee; 11) diritto finanziario; 12) diritto internazionale privato; 13) diritto parlamentare; 14) diritto pubblico dell'economia; 15) diritto pubblico francese; 16) diritto pubblico generale; 17) diritto pubblico romano; 18) diritto regionale; 19) diritto tributario; 20) diritto diplomatico e consolare; 21) economia aziendale; 22) economia dei trasporti marittimi; 23) economia del turismo; 24) economia dell'ambiente; 25) economia della sicurezza sociale; 26) economia e politica monetaria; 27) economia pubblica; 28) economia regionale; 29) economia sanitaria; 30) elementi di diritto ecclesiastico; 31) filosofia del diritto; 32) filosofia della politica; 33) filosofia delle scienze sociali; 34) finanza delle regioni e degli enti locali; 35) geografia regionale; 36) governo locale; 37) istituzioni di diritto e procedura penale; 38) istituzioni politiche comparate; 39) lingua neerlandese; 40) lingua portoghese; 41) matematica per le scienze economiche e sociali; 42) metodologia della ricerca sociologica; 43) metodologia delle scienze politiche; 44) partiti e gruppi di pressione; 45) politica comparata; 46) politica internazionale; 47) programmazione economica; 48) psicologia sociale; 49) relazioni industriali; 50) scienza dell'amministrazione; 51) sistema politico italiano; 52) sociologia dell'organizzazione; 53) sociologia economica e del lavoro; 54) sociologia del diritto; 55) sociologia dei processi culturali; 56) sociologia dei servizi sociali; 57) sociologia dello sviluppo; 58) sociologia politica; 59) sociologia urbana; 60) storia antica; 61) storia degli Stati Uniti d'America; 62) storia dei movimenti e partiti politici; 63) storia dei movimenti sindacali; 64) storia della filosofia; 65) storia della pubblica amministrazione; 66) storia dell'America latina; 67) storia dell'Asia estremo-orientale; 68) storia delle Americhe; 69) storia delle istituzioni militari nello Stato moderno; 70) storia dell'Europa orientale; 71) storia dell'eta' dell'illuminismo; 72) storia del giornalismo; 73) storia del pensiero politico contemporaneo; 74) storia del pensiero politico medioevale; 75) storia del pensiero sociologico; 76) storia delle istituzioni dei Paesi afro-asiatici; 77) storia e istituzioni dell'Africa; 78) storia ed istituzioni dell'Europa orientale; 79) storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'eta' moderna; 80) storia medioevale; 81) storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane; 82) storia sociale; 83) teoria della costituzione; 84) teoria dell'organizzazione; 85) teoria e politica dello sviluppo economico; 86) teoria e tecnica delle comunicazioni sociali; 87) teoria dello sviluppo politico. Art. 34. - Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facolta' dell'Universita' di Genova. Art. 35. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovra' aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno ventuno e a non piu' di ventiquattro corsi annuali e inoltre quelli relativi a due lingue straniere. I corsi biennali di una stessa materia equivalgono, ai fini del numero dei corsi sopra stabiliti, a due materie annuali. Art. 36. - La propedeutica degli esami di profitto e' stabilita come segue: Istituzioni di diritto pubblico e' propedeutico a: diritto amministrativo; diritto costituzionale italiano e comparato; diritto e politica delle Comunita' europee; diritto internazionale pubblico; diritto parlamentare; diritto pubblico comparato; diritto regionale; diritto tributario; dottrina dello Stato; elementi di diritto ecclesiastico; diritto diplomatico e consolare; diritto pubblico dell'economia. Storia contemporanea e' propedeutica a: storia della pubblica amministrazione; storia delle istituzioni militari dello Stato moderno; storia dei movimenti e partiti politici; storia dei movimenti sindacali. Economia politica e' propedeutica a: economia internazionale; economia dei trasporti; politica economica e finanziaria; scienza delle finanze. Istituzioni di diritto privato e' propedeutico a: diritto amministrativo; diritto internazionale privato; diritto del lavoro e legislazione sociale. Diritto internazionale pubblico e' propedeutico a: organizzazione internazionale. Gli esami indicati come successivi possono essere sostenuti nella stessa sessione in cui sono superati gli esami propedeutici. Art. 37. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su argomento attinente alla specializzazione adottata dallo studente, e nell'esposizione orale di un argomento riferentesi ad insegnamenti del biennio propedeutico. NORME COMUNI Art. 38. - I laureati di altra facolta', che aspirino al conseguimento della laurea in scienze politiche, possono ottenere un'abbreviazione di corso qualora gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati siano valutabili ai fini dell'abbreviazione del corso stesso. La facolta', tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere ammessi, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e consiglia il piano di studi. E' richiesta, in ogni caso, la presentazione del prescritto diploma di studi medi, unitamente al certificato dei voti ottenuti in tutti gli esami di profitto nel precedente corso di laurea. Per l'iscrizione ad un nuovo corso di laurea dovra' essere ripetuto il pagamento della tassa di immatricolazione. Le stesse norme valgono per coloro che, in seguito a studi compiuti presso istituti superiori esteri, domandino l'iscrizione con abbreviazione di corso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 5 aprile 1991 Il rettore