IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  il  decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla
legge 23 gennaio 1991, n. 21,  recante  "Corresponsione  ai  pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale  1988-1990,  nonche'  disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990,  n.
147,  recante  "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti
dalla  disciplina  prevista  dall'accordo  del   22   dicembre   1989
concernente il personale della Polizia di Stato";
  Visti  gli  articoli  3  della legge n. 21/1991 e 8 del decreto del
Presidente della  Repubblica  n.  147/1990  che,  nei  confronti  dei
militari  delle  Forze  armate  e  degli  appartenenti  alle Forze di
polizia, con esclusione  dei  gradi  di  generale  e  dei  colonnelli
nonche'  dei  dirigenti,  inviati  in missione, ammettono il rimborso
della spesa sostenuta per uno o due  pasti  giornalieri  nel  limite,
rispettivamente, di L. 30.000 e di L. 60.000;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  comma 5 degli stessi articoli, i
suddetti importi sono rivalutabili annualmente, a far  tempo  dal  1›
gennaio  1991,  in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della
vita in base agli indici ISTAT;
  Ritenuto che per la  determinazione  dei  predetti  limiti  occorre
prendere  in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra
gli anni 1990 e 1989 degli indici del costo della  vita  valevoli  ai
fini   della   determinazione  della  variazione  dell'indennita'  di
contingenza nei settori dell'industria e commercio;
  Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 4  aprile
1991,  n.  7011, dalla quale risulta che la variazione percentuale e'
stata del 7,17 per cento;
  Ritenuto di dover operare sugli importi aumentati  l'arrotondamento
per  eccesso  a  lire  100,  e  cio'  in  analogia  a quanto previsto
dall'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, per le
misure dell'indennita' di missione;
                              Decreta:
  A decorrere dal 1› gennaio 1991 i limiti di spesa per  i  pasti  da
consumare  per  incarichi  di missione aventi durata non inferiore ad
otto ore sono rideterminati come segue:
   da L. 30.000 a L. 32.200 per un pasto;
   da L. 60.000 a L. 64.400 per due pasti.
 Il presente decreto sara' comunicato alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 13 luglio 1991
                                               Il Ministro del tesoro
                                                        CARLI
Il Ministro per la funzione pubblica
            GASPARI
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1991
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 85