IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, recante "Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato"; Visti gli articoli 3 della legge n. 21/1991 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 che, nei confronti dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, con esclusione dei gradi di generale e dei colonnelli nonche' dei dirigenti, inviati in missione, ammettono il rimborso della spesa sostenuta per uno o due pasti giornalieri nel limite, rispettivamente, di L. 30.000 e di L. 60.000; Considerato che, ai sensi del comma 5 degli stessi articoli, i suddetti importi sono rivalutabili annualmente, a far tempo dal 1 gennaio 1991, in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT; Ritenuto che per la determinazione dei predetti limiti occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1990 e 1989 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione della variazione dell'indennita' di contingenza nei settori dell'industria e commercio; Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 4 aprile 1991, n. 7011, dalla quale risulta che la variazione percentuale e' stata del 7,17 per cento; Ritenuto di dover operare sugli importi aumentati l'arrotondamento per eccesso a lire 100, e cio' in analogia a quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, per le misure dell'indennita' di missione; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1991 i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono rideterminati come segue: da L. 30.000 a L. 32.200 per un pasto; da L. 60.000 a L. 64.400 per due pasti. Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 1991 Il Ministro del tesoro CARLI Il Ministro per la funzione pubblica GASPARI Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1991 Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 85