Alle   amministrazioni    centrali
                                  dello Stato
                                  Alle aziende autonome dello Stato
                                  Alle   ragionerie   centrali  dello
                                  Stato
                                  Ai  servizi  e  uffici   ragionerie
                                  amministrazioni  e aziende autonome
                                  dello Stato
                                  Alle prefetture
                                  Alle intendenze di finanza
                                  All'Ispettorato  generale   servizi
                                  speciali    e   meccanizzazione   -
                                  Divisione VIII
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                  Alle universita' degli studi
                                  All'Ente ferrovie dello Stato
                                  All'Azienda  di Stato per i servizi
                                  telefonici
                                  Ai provveditorati degli studi
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  tesoro
                                  Alle   ragionerie  regionali  dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza  del  Senato  della
                                  Repubblica
                                  Alla  Presidenza  della  Camera dei
                                  deputati
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Alla Corte costituzionale
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla   Direzione  generale  servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle presidenze enti regione
                                  Alle ragionerie dette regioni
                                  Ai  commissari  governativi  stesse
                                  regioni
                                  Alla Direzione generale della Banca
                                  d'Italia
                                  Alla       Direzione       generale
                                  dell'E.N.P.A.S.
                                  Alla Commissione nazionale societa'
                                  e borsa
                                  Al       Consiglio        nazionale
                                  dell'economia e del lavoro
 Nella  Gazzetta  Ufficiale n. 17 - 1a serie speciale - del 24 aprile
1990 e' stata pubblicata la sentenza della  Corte  costituzionale  n.
185  del  4-12  aprile  1990  con  la  quale  la  Corte medesima, nel
dichiarare non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nelle motivazioni di
diritto ha, tuttavia, affermato che tra i destinatari  del  beneficio
previsto da quest'ultima norma sono da ricomprendere anche i titolari
di  pensioni  di  riversibilita',  superstiti  di assicurati deceduti
prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
  La citata pronuncia e' stata emessa a seguito  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  della  disposizione  di cui al predetto
art. 6 della legge n. 140/1985 sollevata dal pretore  di  Torino,  in
riferimento  all'art.  3 della Costituzione, in quanto si operava una
discriminazione  tra  i  superstiti  di  ex  combattenti  morti  dopo
l'entrata  in  vigore  della  legge  e i superstiti di ex combattenti
deceduti prima dell'avvento della stessa legge,  conferendo  soltanto
ai primi il beneficio della maggiorazione.
  La  Corte  costituzionale  nella  pronuncia  di  che trattasi si e'
conformata a quanto stabilito dalla Corte  di  cassazione  -  sezione
lavoro,  n.  2631  del  1990  -  la quale "enunciando il principio di
diritto cui il giudice di rinvio deve  uniformarsi"  -  ha  affermato
"che  anche  ai titolari della pensione di riversibilita' deve essere
riconosciuto il diritto di chiedere l'applicazione del  beneficio  in
esame,  ove  il  titolare  della  pensione diretta sia deceduto prima
dell'entrata in vigore della legge n. 140 del 1985".
  I contenuti di tale sentenza vanno applicati, per effetto di quanto
stabilito dall'art. 6, comma 4, della legge  n.  140/1985,  anche  ai
superstiti  titolari  di  trattamenti pensionistici - liquidati dalle
amministrazioni dello Stato,  delle  aziende  autonome,  dalle  casse
pensioni  amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del
tesoro nonche' dall'Ente ferrovie dello Stato - il  cui  dante  causa
poteva  aver  diritto  al  beneficio  della maggiorazione di cui alla
legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6.
  Quest'ultima norma ha concesso, a decorrere dal  1›  gennaio  1989,
una  maggiorazione  riversibile  del  trattamento pensionistico nella
misura di L. 30.000 mensili a favore dei titolari di pensioni  aventi
decorrenza  anteriore  al  7  marzo  1968,  appartenenti ad una delle
categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
  A  seguito  della  citata  sentenza,  ai  superstiti del pensionato
collocato a riposo prima delle predetta data del 7 marzo 1968 compete
la maggiorazione in parola nelle misure percentuali di riversibilita'
previste dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
1092/1973.  In  tal  senso  vengono,  quindi,  ad essere eliminate le
limitazioni contenute nella circolare n. 21 del 13 aprile  1989.  Per
effetto  dei  commi  3  e  7  dell'art.  6 della legge n. 140/1985 la
maggiorazione e' da considerare parte integrante del  trattamento  di
pensione,   ed   e',   pertanto,   soggetta   alla  disciplina  delle
perequazioni automatiche previste dalle vigenti disposizioni.
  La maggiorazione viene concessa, senza l'adozione di  provvedimento
formale,  dalle  direzioni provinciali del Tesoro che amministrano le
relative partite  di  pensione,  a  seguito  di  esplicita  richiesta
dell'interessato,   il   quale  deve  dichiarare,  mediante  apposita
attestazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  che
non  ha  usufruito,  in  qualita'  di superstite del dante causa, dei
benefici previsti dalla legge n. 336/1970 e che  non  ha  chiesto  la
maggiorazione,   in   tale   sua   qualita',   in  altro  ordinamento
pensionistico.
  La   sussistenza   dei   requisiti   va   accertata  attraverso  la
presentazione,  da  parte  del  richiedente,   della   certificazione
comprovante  la  qualita'  di  ex  combattente o assimilato del dante
causa  (foglio  matricolare,  stato  di  servizio  o   altra   idonea
certificazione  rilasciata  da organismi militari). Non sono ammesse,
conseguentemente, autocertificazioni che volessero rendere i titolari
di  pensione  di  riversibilita',  tenuto  conto   che   il   diritto
all'autocertificazione  di  cui alla citata legge n. 15/1968 non puo'
essere esercitato da altri se non dal titolare della qualifica di  ex
combattente o assimilato.
  Ove  dovessero  insorgere  incertezze circa il possesso della detta
qualifica  da  parte  del  pensionato  dante  causa,   le   Direzioni
provinciali   del  tesoro,  prima  di  attribuire  il  beneficio,  ne
chiederanno   conferma   alle   amministrazioni   o   alle   gestioni
pensionistiche  che  hanno  liquidato  il  trattamento  di quiescenza
diretto.
  Per quanto concerne la data da cui far decorrere gli effetti  della
sentenza  n. 185, si precisa che il beneficio dovra' essere conferito
dal 1› gennaio 1989, se il dante causa e' deceduto  anteriormente  al
31  dicembre  1988, ovvero dal giorno successivo al decesso del dante
causa medesimo, qualora la morte sia  avvenuta  successivamente  alla
predetta  data  del  1› gennaio 1989, tenendo presente che il diritto
alle somme maturate alle predette date si prescrive  nel  termine  di
cinque  anni  a  decorrere  dal  31 dicembre 1988, data di entrata in
vigore della legge n. 544/1988, atteso  il  carattere  essenzialmente
interpretativo della richiamata pronuncia costituzionale.
  Le  amministrazioni  in  indirizzo  sono invitate a provvedere alla
massima  diffusione  della  presente  circolare  che  viene  diramata
d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici.
                                                   Il Ministro: CARLI