Alle amministrazioni centrali dello Stato Alle aziende autonome dello Stato Alle ragionerie centrali dello Stato Ai servizi e uffici ragionerie amministrazioni e aziende autonome dello Stato Alle prefetture Alle intendenze di finanza All'Ispettorato generale servizi speciali e meccanizzazione - Divisione VIII Alle ragionerie provinciali dello Stato Alle universita' degli studi All'Ente ferrovie dello Stato All'Azienda di Stato per i servizi telefonici Ai provveditorati degli studi Alle direzioni provinciali del tesoro Alle ragionerie regionali dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Senato della Repubblica Alla Presidenza della Camera dei deputati Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alla Corte costituzionale Alla Corte dei conti Alla Direzione generale servizi periferici del Tesoro Alle presidenze enti regione Alle ragionerie dette regioni Ai commissari governativi stesse regioni Alla Direzione generale della Banca d'Italia Alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. Alla Commissione nazionale societa' e borsa Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Nella Gazzetta Ufficiale n. 17 - 1a serie speciale - del 24 aprile 1990 e' stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 4-12 aprile 1990 con la quale la Corte medesima, nel dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nelle motivazioni di diritto ha, tuttavia, affermato che tra i destinatari del beneficio previsto da quest'ultima norma sono da ricomprendere anche i titolari di pensioni di riversibilita', superstiti di assicurati deceduti prima dell'entrata in vigore della legge stessa. La citata pronuncia e' stata emessa a seguito della questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui al predetto art. 6 della legge n. 140/1985 sollevata dal pretore di Torino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto si operava una discriminazione tra i superstiti di ex combattenti morti dopo l'entrata in vigore della legge e i superstiti di ex combattenti deceduti prima dell'avvento della stessa legge, conferendo soltanto ai primi il beneficio della maggiorazione. La Corte costituzionale nella pronuncia di che trattasi si e' conformata a quanto stabilito dalla Corte di cassazione - sezione lavoro, n. 2631 del 1990 - la quale "enunciando il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi" - ha affermato "che anche ai titolari della pensione di riversibilita' deve essere riconosciuto il diritto di chiedere l'applicazione del beneficio in esame, ove il titolare della pensione diretta sia deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 140 del 1985". I contenuti di tale sentenza vanno applicati, per effetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, della legge n. 140/1985, anche ai superstiti titolari di trattamenti pensionistici - liquidati dalle amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, dalle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro nonche' dall'Ente ferrovie dello Stato - il cui dante causa poteva aver diritto al beneficio della maggiorazione di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6. Quest'ultima norma ha concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1989, una maggiorazione riversibile del trattamento pensionistico nella misura di L. 30.000 mensili a favore dei titolari di pensioni aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, appartenenti ad una delle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni. A seguito della citata sentenza, ai superstiti del pensionato collocato a riposo prima delle predetta data del 7 marzo 1968 compete la maggiorazione in parola nelle misure percentuali di riversibilita' previste dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. In tal senso vengono, quindi, ad essere eliminate le limitazioni contenute nella circolare n. 21 del 13 aprile 1989. Per effetto dei commi 3 e 7 dell'art. 6 della legge n. 140/1985 la maggiorazione e' da considerare parte integrante del trattamento di pensione, ed e', pertanto, soggetta alla disciplina delle perequazioni automatiche previste dalle vigenti disposizioni. La maggiorazione viene concessa, senza l'adozione di provvedimento formale, dalle direzioni provinciali del Tesoro che amministrano le relative partite di pensione, a seguito di esplicita richiesta dell'interessato, il quale deve dichiarare, mediante apposita attestazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che non ha usufruito, in qualita' di superstite del dante causa, dei benefici previsti dalla legge n. 336/1970 e che non ha chiesto la maggiorazione, in tale sua qualita', in altro ordinamento pensionistico. La sussistenza dei requisiti va accertata attraverso la presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante la qualita' di ex combattente o assimilato del dante causa (foglio matricolare, stato di servizio o altra idonea certificazione rilasciata da organismi militari). Non sono ammesse, conseguentemente, autocertificazioni che volessero rendere i titolari di pensione di riversibilita', tenuto conto che il diritto all'autocertificazione di cui alla citata legge n. 15/1968 non puo' essere esercitato da altri se non dal titolare della qualifica di ex combattente o assimilato. Ove dovessero insorgere incertezze circa il possesso della detta qualifica da parte del pensionato dante causa, le Direzioni provinciali del tesoro, prima di attribuire il beneficio, ne chiederanno conferma alle amministrazioni o alle gestioni pensionistiche che hanno liquidato il trattamento di quiescenza diretto. Per quanto concerne la data da cui far decorrere gli effetti della sentenza n. 185, si precisa che il beneficio dovra' essere conferito dal 1 gennaio 1989, se il dante causa e' deceduto anteriormente al 31 dicembre 1988, ovvero dal giorno successivo al decesso del dante causa medesimo, qualora la morte sia avvenuta successivamente alla predetta data del 1 gennaio 1989, tenendo presente che il diritto alle somme maturate alle predette date si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 1988, data di entrata in vigore della legge n. 544/1988, atteso il carattere essenzialmente interpretativo della richiamata pronuncia costituzionale. Le amministrazioni in indirizzo sono invitate a provvedere alla massima diffusione della presente circolare che viene diramata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici. Il Ministro: CARLI