IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di magistero in data 19 ottobre  1989  e  18  dicembre
1989,  dal  consiglio  della facolta' di scienze politiche in data 27
novembre 1989, dal consiglio di amministrazione in  data  23  gennaio
1990 e dal senato accademico in data 1› febbraio 1990;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 30 ottobre 1990;
  Viste le delibere del consiglio delle facolta' di magistero in data
13 dicembre 1990 e di scienze politiche in data 17 dicembre 1990, del
consiglio di amministrazione in data 29 gennaio  1991  e  del  senato
accademico in data 15 marzo 1991;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nell'art.  471  all'elenco  delle  scuole  dirette  a fini speciali
istituite presso l'Universita' degli studi di Genova e'  aggiunta  la
seguente scuola:
   19)  storia  e  tecnica  del  giornalismo e delle comunicazioni di
massa.
  Dopo l'art. 620 sono inseriti, con  conseguente  scorrimento  della
numerazione   degli  articoli  successivi,  la  denominazione  e  gli
articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali  in  "storia  e
tecnica  del  giornalismo  e  delle  comunicazioni  di massa" come di
seguito riportato:
       19) Scuola diretta a fini speciali in storia e tecnica
           del giornalismo e delle comunicazioni di massa
  Art. 621. - E' istituita la  scuola  diretta  a  fini  speciali  in
Storia  e  tecnica  del  giornalismo  e  delle comunicazioni di massa
presso l'Universita' degli studi di Genova.
  La scuola promuove la ricerca e la sperimentazione nelle discipline
relative alle comunicazioni di massa e alle comunicazioni di impresa,
nei loro aspetti storici, politici, culturali e tecnici.
  Essa   ha  lo  scopo  di  fornire  una  preparazione  professionale
specifica e costantemente  aggiornata  nell'ambito  del  giornalismo,
dell'editoria,  delle  pubbliche  relazioni  e  degli  uffici stampa,
pubblici e privati, anche con particolare attenzione alla realta'  in
cui opera.
  La scuola rilascia il diploma in storia e tecnica del giornalismo e
delle comunicazioni di massa.
  Art.  622.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno prevede centocinquanta ore di insegnamento e cento ore
di attivita' pratiche guidate, con stages  anche  all'estero,  presso
strutture  operanti  nel settore editoriale, dell'informazione, delle
comunicazioni di massa e della comunicazione politico-istituzionale.
  In base alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in  grado  di
accettare  un  numero  massimo  di iscritti determinati in trenta per
ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.
  Art. 623. - Concorrono alla costituzione della scuola  le  facolta'
di magistero e di scienze politiche cui afferiscono gli insegnamenti.
  Art. 624. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
  Insegnamenti fondamentali:
   1)  disciplina  giuridica del giornalismo e delle comunicazioni di
massa;
   2) sistemi economici internazionali;
   3) storia del giornalismo e dei mass media;
   4) teoria e storia dei sistemi politici;
   5) teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
   6) giornalismo radiotelevisivo;
   7) tecniche del linguaggio giornalistico;
   8) videoscrittura e videoimpaginazione.
  Insegnamenti complementari:
   1) analisi del linguaggio audiovisivo;
   2) antropologia culturale;
   3) deontologia dell'informazione e della computazione;
   4) diritto dell'informazione;
   5) economia e gestione dell'impresa editoriale;
   6) economia marittima;
   7) filosofia del linguaggio;
   8) fotografia;
   9) geografia economica e politica;
   10) geografia regionale;
   11) giornalismo "cultura e spettacoli";
   12) giornalismo delle istituzioni;
   13) giornalismo "economico marittimo";
   14) giornalismo "esteri";
   15) giornalismo giudiziario;
   16) giornalismo politico e parlamentare;
   17) giornalismo scientifico;
   18) informatica e telematica;
   19) lineamenti di semiologia;
   20) lineamenti di sociologia;
   21) lineamenti di storia dell'eta' moderna e contemporanea;
   22) lineamenti di storia delle religioni;
   23) lineamenti di storia e critica dell'arte;
   24) lingua francese;
   25) lingua inglese;
   26) lingua tedesca;
   27) lingua spagnola;
   28) lingua russa;
   29) marketing editoriale;
   30) diritto costituzionale italiano e comparato;
   31) principi di economia e politica economica;
   32) principi di organizzazione del territorio;
   33) principi generali di ecologia;
   34) psicologia dell'informazione;
   35) psicologia sociale;
   36) relazioni internazionali;
   37) ricerche di mercato e di opinione;
   38) sistema politico italiano;
   39) sistemi politici comparati;
   40) sociologia delle comunicazioni;
   41) storia comparata delle civilta';
   42) storia della critica letteraria;
   43) storia della stampa femminile;
   44) storia della civilta' del nord-Europa;
   45) storia delle civilta' afro-asiatiche;
   46) storia delle civilta' americane;
   47) storia delle civilta' mediterranee;
   48) storia delle istituzioni politiche;
   49) storia delle istituzioni comunitarie europee;
   50) storia delle relazioni industriali;
   51) storia delle tecniche della stampa;
   52) storia e critica del cinema;
   53) storia e critica dello spettacolo;
   54) storia e critica del teatro;
   55) strutture e tecnologie dell'azienda televisiva;
   56) tecniche delle relazioni esterne;
   57) tecniche del giornalismo radiotelevisivo;
   58) tecniche tipografiche;
   59) teoria e storia dei partiti politici;
   60) teoria e storia dell'opinione pubblica.
  Art.  625.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Detto tirocinio dovra' svolgersi sotto la guida  di  un
docente   della  scuola  e  consiste  in  un  seminario  a  carattere
interdisciplinare per ciascun anno, e in stages deliberati di anno in
anno dal consiglio della scuola.
  Gli esami annuali di profitto e di tirocinio  pratico  si  svolgono
secondo la normativa vigente in materia.
  Insegnamenti fondamentali suddivisi per anno di corso:
  1› Anno:
   storia del giornalismo e dei mass media;
   teoria e storia dei sistemi politici;
   teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
   videoscrittura e videoimpaginazione;
   due esami complementari;
   un seminario a carattere interdisciplinare;
   stages.
  2› Anno:
   disciplina  giuridica  del  giornalismo  e  delle comunicazioni di
massa;
   sistemi economici internazionali;
   giornalismo radiotelevisivo;
   tecniche del linguaggio giornalistico;
   due esami complementari;
   un seminario a carattere interdisciplinare;
   stages.
  Art. 626. - Tutti  gli  insegnamenti  fondamentali  sono  istituiti
nella scuola e non possono essere mutuati.
  Gli  insegnamenti  complementari  sono  scelti  dallo  studente tra
quelli impartiti presso la  scuola  o  tra  quelli  per  i  quali  il
consiglio   della   scuola   abbia   deliberato  la  possibilita'  di
mutuazione.
  Art. 627. - Il corso degli studi si conclude con un  esame  di  di-
ploma,  consistente  nella  presentazione  e nella discussione di una
dissertazione scritta predisposta sotto la guida di un docente.
  Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma  lo  studente  e'
tenuto  a  superare,  oltre gli esami delle materie fondamentali, due
esami  delle  materie  complementari  per  anno  (scelte  tra  quelle
attivate), e un seminario per anno.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 5 aprile 1991
                                                           Il rettore