IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989 e la tabella XXVI ad esso allegata pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1989; Vista la circolare ministeriale n. 2428 del 3 agosto 1990 contenente osservazioni e rilievi in merito all'adeguamento alla tabella XXVI corso di laurea in scienze geologiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989; Viste le proposte di modifiche di statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Riconosciuta la particolare necessita' e urgenza di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1990; Visto il decreto rettorale del 22 aprile 1991 relativo al riordinamento del corso di laurea in scienze geologiche; Visto il decreto rettorale n. 2770 del 27 giugno 1991 con il quale e' stato disposto l'annullamento del precitato decreto rettorale n. 1968 del 22 aprile 1991, e nel contempo, l'emanazione di un ulteriore decreto rettorale contenente il nuovo testo del riordinamento del corso di laurea in scienze geologiche; Considerato ogni altro motivo di opportunita'; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 71, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, e' soppresso e sostituito come segue: "Art. 71. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio. Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attivita' pratiche guidate e seminari. Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterra' l'esame integrato con la disciplina relativa. La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari. L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato e' demandata alle singole facolta' e/o corsi di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticita' e funzionalita', secondo le leggi vigenti. TRIENNIO DI BASE. Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili: 1) chimica generale e inorganica con elementi di organica; 2) fisica sperimentale I; 3) geologia I; 4) laboratorio di geologia I (3, 4, esame integrato); 5) istituzioni di matematiche I; 6) paleontologia; 7) laboratorio di paleontologia (6, 7, esame integrato); 8) fisica sperimentale; 9) geochimica; 10) geografia fisica; 11) istituzioni di matematiche II; 12) mineralogia; 13) laboratorio di mineralogia (12, 13, esame integrato); 14) rilevamento geologico; 15) fisica terrestre; 16) geologia applicata; 17) geologia II; 18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato); 19) geomorfologia; 20) petrografia; 21) laboratorio di petrografia (20, 21, esame integrato). Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sara' compito del consiglio di corso di laurea programmare annualmente sia le modalita' di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzate come campagna geologica, sia le modalita' di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso. La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea. La facolta' organizza, altresi', corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio. L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto e' condizionata dal: superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti nella tabella e dal superamento del colloquio di applicazione di lingua inglese. In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio. Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche. BIENNIO DI APPLICAZIONE. Il biennio di applicazione e' distinto nei seguenti indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale. Ogni indirizzo e' costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti. Le restanti tre discipline facoltative sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo tra discipline attivate dalle facolta'. Lo stesso corso puo' essere svolto per piu' indirizzi. Lo studente puo', motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi. A) Indirizzo geologico paleontologico. Discipline caratterizzanti: 1) geologia regionale; 2) geologia stratigrafica; 3) micropaleontologia; 4) paleontologia II; 5) sedimentologia. Discipline facoltative: 1) biostratigrafia; 2) fotogeologia; 3) geofisica marina; 4) geologia degli idrocarburi; 5) geologia del cristallino; 6) geologia del quaternario; 7) geologia marina; 8) geologia storica; 9) geologia strutturale; 10) mineralogia dei sedimenti; 11) oceanografia; 12) paleobiogeografia; 13) paleoclimatologia; 14) paleoecologia; 15) paleontologia dei vertebrati; 16) paleontologia del quaternario; 17) paleontologia stratigrafica; 18) paleontologia vegetale; 19) petrografia del sedimentario; 20) stratigrafia; 21) vulcanologia. B) Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologicogeochimico. Discipline caratterizzanti: 1) chimica fisica; 2) cristallografia; 3) giacimenti minerari; 4) petrologia; 5) vulcanologia. Discipline facoltative: 1) analisi geochimiche; 2) analisi mineralogiche; 3) cristallochimica; 4) esplorazione geologica del sottosuolo; 5) geochimica applicata; 6) geochimica nucleare; 7) geologia dei combustibili fossili; 8) geologia regionale; 9) geotermia; 10) giacimenti di idrocarburi; 11) mineralogia applicata; 12) mineralogia dei sedimenti; 13) mineralogia sistematica; 14) minerogenesi; 15) petrografia applicata; 16) petrologia del metamorfico; 17) prospezione geomineraria; 18) prospezioni geochimiche; 19) prospezioni geofisiche; 20) rilevamento petrografico-giacimentologico. NORME FINALI. L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami, e del colloquio di lingua inglese. Gli studenti, per la tesi di laurea devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato fara' menzione dell'indirizzo seguito. Il presente decreto verra' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Cagliari, 27 giugno 1991 Il rettore: CASULA