IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939,  n.  1098,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989 e la
tabella XXVI ad esso allegata pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  n.
230 del 2 ottobre 1989;
  Vista   la  circolare  ministeriale  n.  2428  del  3  agosto  1990
contenente osservazioni e  rilievi  in  merito  all'adeguamento  alla
tabella  XXVI  corso  di  laurea in scienze geologiche al decreto del
Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;
  Viste le proposte di modifiche di statuto formulate dalle autorita'
accademiche di questa Universita';
  Riconosciuta la particolare necessita' e urgenza  di  approvare  le
nuove  modifiche  proposte  in  deroga  al  termine  triennale di cui
all'ultimo comma dell'art. 17 del testo  unico  31  agosto  1933,  n.
1592;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 10 ottobre 1990;
  Visto  il  decreto  rettorale  del  22  aprile  1991  relativo   al
riordinamento del corso di laurea in scienze geologiche;
  Visto  il decreto rettorale n. 2770 del 27 giugno 1991 con il quale
e' stato disposto l'annullamento del precitato decreto  rettorale  n.
1968 del 22 aprile 1991, e nel contempo, l'emanazione di un ulteriore
decreto  rettorale  contenente  il  nuovo testo del riordinamento del
corso di laurea in scienze geologiche;
  Considerato ogni altro motivo di opportunita';
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Cagliari,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 71, relativo al corso di laurea in  scienze  geologiche,  e'
soppresso e sostituito come segue:
  "Art.  71.  - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata
di cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un  biennio
di applicazione, con distinti indirizzi.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge.
  Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di  non
meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.
  Ciascun  corso  di  insegnamento  comporta uno svolgimento di circa
novanta  ore,  comprensive  di  lezioni,   esercitazioni,   attivita'
pratiche guidate e seminari.
  Tra  le  discipline  del  triennio  di  base  sono  inclusi  cinque
laboratori per un totale di trecento ore; ai fini  della  valutazione
finale,  lo  studente  sosterra'  l'esame integrato con la disciplina
relativa.
  La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non
meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio
e circa ottocento nel biennio;  in  tale  computo  sono  comprese  le
lezioni,  le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni
sul terreno ed i seminari.
  L'organizzazione  didattica  per  corsi  a  svolgimento   intensivo
semestralizzato  e'  demandata  alle  singole  facolta'  e/o corsi di
laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticita' e funzionalita',
secondo le leggi vigenti.
TRIENNIO DI BASE.
  Il   triennio   di   base   comprende   i   seguenti   insegnamenti
irrinunciabili:
    1) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
    2) fisica sperimentale I;
    3) geologia I;
    4) laboratorio di geologia I (3, 4, esame integrato);
    5) istituzioni di matematiche I;
    6) paleontologia;
    7) laboratorio di paleontologia (6, 7, esame integrato);
    8) fisica sperimentale;
    9) geochimica;
   10) geografia fisica;
   11) istituzioni di matematiche II;
   12) mineralogia;
   13) laboratorio di mineralogia (12, 13, esame integrato);
   14) rilevamento geologico;
   15) fisica terrestre;
   16) geologia applicata;
   17) geologia II;
   18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);
   19) geomorfologia;
   20) petrografia;
   21) laboratorio di petrografia (20, 21, esame integrato).
  Per  la  prova  di  accertamento unica, prevista per le materie che
danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione
per l'esame di profitto utilizzando i  docenti  dei  relativi  corsi,
secondo  le  norme  dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato  con  regio  decreto  31  agosto
1933,  n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con
regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Nel triennio lo studente  deve  partecipare  ad  esercitazioni  sul
terreno,  oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per
non meno di sei giorni. Sara'  compito  del  consiglio  di  corso  di
laurea  programmare  annualmente sia le modalita' di effettuazione di
tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e  laboratori,  con
particolare  riferimento  al  corso  di  rilevamento geologico, o, se
organizzate  come   campagna   geologica,   sia   le   modalita'   di
partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.
  La  distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno
nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.
  La facolta' organizza, altresi', corsi di  lingua  inglese  che  si
concludono con un colloquio.
  L'iscrizione  al  biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto
e' condizionata dal:
   superamento  di  tutti  gli  esami  propedeutici  (istituzioni  di
matematiche,  primo  e  secondo  corso,  fisica sperimentale, primo e
secondo  corso,  chimica  generale  ed  inorganica  con  elementi  di
organica)  e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti
nella tabella e dal superamento  del  colloquio  di  applicazione  di
lingua inglese.
  In  ogni  caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima
di aver superato tutti gli esami del triennio.
  Allo studente che  ha  superato  tutti  gli  esami  prescritti  nel
triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il
completamento   degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in  scienze
geologiche.
BIENNIO DI APPLICAZIONE.
  Il biennio di applicazione  e'  distinto  nei  seguenti  indirizzi,
ciascuno  dei  quali  definisce  uno  specifico  settore  culturale e
scientifico-professionale.
  Ogni indirizzo e' costituito da otto corsi di novanta ore,  di  cui
cinque caratterizzanti.
  Le  restanti  tre discipline facoltative sono scelte dagli studenti
preferibilmente nelle apposite  liste  di  indirizzo  tra  discipline
attivate  dalle facolta'. Lo stesso corso puo' essere svolto per piu'
indirizzi.
  Lo studente puo', motivandolo, scegliere  discipline  da  liste  di
indirizzi diversi.
 A) Indirizzo geologico paleontologico.
  Discipline caratterizzanti:
    1) geologia regionale;
    2) geologia stratigrafica;
    3) micropaleontologia;
    4) paleontologia II;
    5) sedimentologia.
  Discipline facoltative:
    1) biostratigrafia;
    2) fotogeologia;
    3) geofisica marina;
    4) geologia degli idrocarburi;
    5) geologia del cristallino;
    6) geologia del quaternario;
    7) geologia marina;
    8) geologia storica;
    9) geologia strutturale;
   10) mineralogia dei sedimenti;
   11) oceanografia;
   12) paleobiogeografia;
   13) paleoclimatologia;
   14) paleoecologia;
   15) paleontologia dei vertebrati;
   16) paleontologia del quaternario;
   17) paleontologia stratigrafica;
   18) paleontologia vegetale;
   19) petrografia del sedimentario;
   20) stratigrafia;
   21) vulcanologia.
B) Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologicogeochimico.
  Discipline caratterizzanti:
    1) chimica fisica;
    2) cristallografia;
    3) giacimenti minerari;
    4) petrologia;
    5) vulcanologia.
  Discipline facoltative:
    1) analisi geochimiche;
    2) analisi mineralogiche;
    3) cristallochimica;
    4) esplorazione geologica del sottosuolo;
    5) geochimica applicata;
    6) geochimica nucleare;
    7) geologia dei combustibili fossili;
    8) geologia regionale;
    9) geotermia;
   10) giacimenti di idrocarburi;
   11) mineralogia applicata;
   12) mineralogia dei sedimenti;
   13) mineralogia sistematica;
   14) minerogenesi;
   15) petrografia applicata;
   16) petrologia del metamorfico;
   17) prospezione geomineraria;
   18) prospezioni geochimiche;
   19) prospezioni geofisiche;
   20) rilevamento petrografico-giacimentologico.
NORME FINALI.
  L'ammissione  all'esame  di  laurea  comporta il superamento di non
meno di ventiquattro esami, e del colloquio di lingua inglese.
  Gli studenti, per la tesi  di  laurea  devono  svolgere  un  lavoro
sperimentale impostato e coordinato dal relatore.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il  titolo di laureato in scienze
geologiche; il relativo  certificato  fara'  menzione  dell'indirizzo
seguito.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  al  Ministero  di  grazia e
giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica.
   Cagliari, 27 giugno 1991
                                                   Il rettore: CASULA