Alle organizzazioni  nazionali  di
                                  rappresentanza   e   assistenza   e
                                  tutela del movimento cooperativo
                                  Alle  organizzazioni  professionali
                                  agricole a livello nazionale
                                  Alle  regioni a statuto speciale ed
                                  a statuto ordinario  -  Assessorati
                                  agricoltura e foreste
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  Bolzano - Assessorati agricoltura e
                                  foreste
                                  Agli istituti ed enti esercenti  il
                                  credito agrario
                                  Alla Corte dei conti
  Premessa.
  1. La legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 9 aprile
1990,  n.  87,  consente di dare attuazione ai previsti finanziamenti
per un intervento straordinario  nel  settore  della  zootecnia,  con
l'assegnazione  di  lire  200  miliardi per il 1991 da destinare alla
realizzazione di progetti integrati di rilevanza nazionale.
  L'art. 1 della citata legge 8 agosto  1991,  n.  252,  al  comma  2
stabilisce  che  i  progetti  per  essere  finanziati  devono  essere
predisposti  da  societa'  cooperative  e  da  altre   societa'   che
assicurino   una   significativa  presenza  sui  mercati  (nazionali,
comunitari ed internazionali) e devono inoltre rispondere alle  linee
strategiche   e   ai   criteri   stabiliti   in   apposito  programma
straordinario,  approvato  dal  CIPE  su   proposta   del   Ministero
dell'agricoltura  e  delle foreste con le procedure di cui all'art. 2
della legge 8 novembre 1986, n. 752, mentre  il  successivo  comma  3
affida la predisposizione del programma straordinario, la definizione
delle  linee  strategiche  e  dei  criteri  di  intervento nonche' il
finanziamento dei progetti ad un apposito Comitato  per  l'intervento
straordinario  nel  settore zootecnico, gia' costituito, com'e' noto,
ai sensi della legge n. 87/1990 presso il Ministero  dell'agricoltura
e delle foreste.
  Il  predetto  programma  straordinario  con  le  linee  guida e gli
obiettivi che devono presiedere all'esame  ed  alla  concessione  dei
contributi  e' stato formulato dal Comitato anzidetto e approvato dal
CIPE.
  1.1. Sulla base, quindi,  della  relativa  delibera  del  CIPE,  il
Comitato,  completata  l'analisi  dell'intero  comparto zootecnico, e
tenuto  conto  che  l'intervento  ha  carattere  straordinario  e  va
dimensionato   alla   disponibilita'   di   bilancio   che   consente
finanziamenti di progetti che si qualificano per  la  loro  rilevanza
nazionale, ha stabilito di:
    a)  concentrare gli interventi nel settore della carne bovina, in
considerazione della sua incidenza sul valore della produzione  lorda
vendibile  delle  attivita' agro-industriali nazionali, nonche' della
situazione di crisi del settore;
    b) assicurare assoluta  priorita'  a  progetti  di  sviluppo  che
abbiano  caratteristiche innovative, precisando che gli interventi di
riequilibrio finanziario, in particolare di cooperative, sono ammessi
a contributo solo se inseriti nell'ambito di progetti innovativi;
    c)  assicurare  la  coerenza dei medesimi con la regolamentazione
della CEE relativa all'organizzazione comune del mercato di settore;
    d) riservare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della  citata  legge
n. 87/90, a soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore
al 20% dei contributi e dei finanziamenti erogati.
  Cio'   premesso,   questo   Ministero   ritiene  opportuno  portare
all'attenzione degli organismi  ed  enti  interessati  gli  indirizzi
generali  da  tenere  presenti  per  dare  attuazione  all'intervento
straordinario e cio' anche allo scopo di tipicizzare le  richieste  e
la  relativa documentazione necessaria con la messa a disposizione di
apposite schede informative di base allegate alla presente circolare.
 Presentazione delle domande, iter procedurale di esame e
  criteri di selezione dei progetti.
  2. Le domande per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie
ottenibili  con la dotazione dei 200 miliardi di cui all'art. 1 della
citata legge di modifica della legge 9 aprile  1990,  n.  87,  devono
pervenire  entro  il  15  novembre  1991 alla div. II della Direzione
generale della produzione agricola del Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste  in  triplice copia in modo conforme al modello di cui
all'allegato A.
  Qualora l'ufficio ne rilevi l'incompletezza provvede a  richiedere,
assegnando  un  termine  non superiore a quindici giorni, i dati e le
notizie mancanti, prima di trasmettere  le  domande  con  i  relativi
progetti e annessa documentazione al Comitato per le deliberazioni di
competenza,   secondo   il  procedimento  istruttorio  del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
  2.1. Il Comitato, a conclusione del favorevole esame di massima del
progetto, ne da' comunicazione alle aziende beneficiarie con  lettera
di affidamento.
  La  lettera di affidamento indica anche l'importo del contributo in
valori assoluti ed in  termini  percentuali  rispetto  al  fabbisogno
finanziario  totale indicato nel progetto, le tipologie di contributo
concedibile,  le  modalita'  di  erogazione   nonche'   gli   impegni
finanziari assunti dalle aziende beneficiarie.
  Si  precisa  che la lettera di affidamento, pur indicando l'importo
massimo finanziabile, non puo' anticipare in nessun caso le  puntuali
verifiche  istruttorie sui singoli elementi da sottoporre a controllo
secondo le attuali procedure del Ministero dell'agricoltura  e  delle
foreste.  In  ogni  caso,  la  lettera di affidamento non costituisce
impegno formale ai sensi delle vigenti leggi.
  L'ufficio ministeriale, sulla base della lettera di  affidamento  e
della  documentazione  acquisita  agli atti, procede all'adozione del
decreto ministeriale concessivo del contributo.
  2.2. I progetti devono corrispondere agli indirizzi contenuti nelle
linee guida e nelle modalita' di intervento (punti da 38  a  69)  dal
programma approvato con delibera CIPE.
  Al  fine  di  consentire  un  puntuale  riscontro  di  quanto sopra
previsto le domande dovranno contenere, come allegato, una  relazione
che,  punto  per  punto,  mette  in  evidenza per quanto possibile le
caratteristiche del progetto in relazione agli indirizzi richiamati.
  I progetti per i quali e' accertata la compatibilita' anche con  le
prescrizioni  per  l'intervento  pubblico  di cui ai punti da 70 a 76
della delibera CIPE, vengono selezionati sulla  base  delle  seguenti
caratteristiche:
   peculiarita' del segmento o dei segmenti di mercato prescelti;
   posizione attuale e prospettiche di mercato delle singole imprese;
   modifiche  sul  mercato  nazionale  delle  carni  che il programma
consente di realizzare;
   tipologia degli accordi stabiliti tra gli operatori della filiera;
   adeguatezza delle risorse tecnologiche e umane per conseguire  gli
obiettivi del programma;
   redditivita' ed equilibrio finanziario tendenziale delle aziende;
   rispetto delle normative civili, ambientali e sanitarie in vigore.
Tipologie di intervento, azioni finanziabili, misure dei
  contributi concedibili.
  3.  Le azioni finanziabili tengono conto del fabbisogno finanziario
espresso nel progetto, ivi  compreso  quello  dell'esercizio  1991  e
comprendente, in linea indicativa:
    a)  gli  investimenti materiali, quali gli impianti tecnologici e
le strutture a corollario;
    b) gli investimenti immateriali, esclusa l'attivita' promozionale
e la pubblicita';
    c) il riequilibrio della  struttura  finanziaria  in  misura  non
superiore alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b).
  3.1. L'intervento del Comitato, puo' riguardare:
   la  concessione  di  contributi  a  fondo  perduto e/o il concorso
attualizzato sugli interessi, comunque  commisurati  all'impegno  dei
soci delle societa' beneficiarie nel finanziamento del progetto;
   la   concessione   del  concorso  negli  interessi  sui  mutui  di
consolidamento e sviluppo limitatamente alle  sole  societa'  cooper-
ative,  in  applicazione del decreto interministeriale 3 gennaio 1991
con la  precisazione  che  la  garanzia  fidejussoria  della  sezione
speciale del Fondo interbancario di garanzia si applica ai soli mutui
destinati   alle   operazioni   di  consolidamento  delle  passivita'
esistenti alla data della presentazione della domanda.
  3.2. Il progetto deve contenere tutti gli elementi  che  assicurino
la  copertura  totale  del  fabbisogno finanziario (azioni a + b + c)
necessario per la sua  realizzazione.  Con  chiarezza  dovra'  essere
messo  in  debita  evidenza  il  fabbisogno  finanziario  legato alle
azioni, ovvero la quantita' di risorse necessariamente da fornirsi da
parte dei soci o dei terzi.
  In particolare, si stabilisce che:
    a) l'impegno finanziario dei soci non potra' essere inferiore  al
20% del fabbisogno finanziario espresso nel progetto;
    b)  il contributo dello Stato potra' essere pari sino a 3,5 volte
l'impegno finanziario dei soci. In  ogni  caso  il  contributo  dello
Stato   non  potra'  eccedere  il  70%  del  fabbisogno  finanziario,
precisandosi che nel caso in  cui  la  istituenda  S.p.a.  acquisisca
quote di partecipazione nella Societa' richiedente l'importo relativo
sara' dedotto dal contributo dello Stato;
    c)  deve  sussistere l'impegno da parte di una banca a coprire il
fabbisogno finanziario non coperto dall'intervento  dei  soci  e  dal
contributo   dello  Stato  con  un  finanziamento  almeno  di  durata
quinquennale,  vincolato  alla  finalita'  per  la  quale  e'   stato
richiesto il sostegno pubblico.
  Analogamente  nel caso che il contributo dello Stato si concretizza
nel concorso attualizzato sugli interessi  di  mutui  bancari  o  nel
concorso  sugli  interessi  relativi  ai  mutui  di  consolidamento e
sviluppo e' richiesto l'impegno da parte di una banca  all'erogazione
del mutuo.
  3.3.  La  partecipazione  finanziaria  dei  soci deve consistere in
versamenti di capitale sociale. Nei versamenti  di  capitale  sociale
non  possono  essere  compresi  quelli  effettuati  da  enti pubblici
(regioni, enti di sviluppo regionale,  altri)  nonche'  quelli  della
istituenda S.p.a., previsti dalla lettera d) dell'art. 2 della citata
legge 3 agosto 1991, n. 252.
  Tuttavia, considerata la particolare natura giuridica delle cooper-
ative,  i vincoli legislativi alla sottoscrizione di capitale sociale
e  le  limitazioni  alla   remunerazione   del   capitale   ed   alla
distribuzione  di  riserve e utili, l'intervento finanziario dei soci
delle cooperative potra' effettuarsi, in tutto o  in  parte,  con  il
metodo  del  prestito dai soci alla cooperativa, di durata decennale,
prevedendosi  per  i  primi  cinque  anni  di   preammortamento   una
remunerazione  del  prestito  non  superiore  al tasso legale e per i
successivi cinque anni di ammortamento  fino  al  tasso  di  mercato,
tenendo  tuttavia  presente  la  normativa  fiscale  prevista  per  i
finanziamenti dei soci-persone fisiche.
  3.4. Qualora l'impegno finanziario dei soci sia incrementativo  del
minimo precedentemente fissato il relativo progetto potra' costituire
titolo  di priorita' sia per l'ammissibilita' a contributo che per il
finanziamento.
Responsabilita' delle imprese richiedenti.
  4.  Nel  caso  in  cui  le  domande  provengano  da  piu'   imprese
partecipanti   ad   un  unico  progetto  ed  il  finanziamento  venga
attribuito alle singole imprese, viene richiesta  la  formalizzazione
dell'impegno   solidale   di   tutti  i  soggetti  partecipanti  alla
realizzazione del progetto. Si stabilisce al  riguardo  che,  qualora
detto  impegno  non venga mantenuto anche da una sola impresa, e cio'
risulti da accertamenti ministeriali, sara' disposta  la  revoca  dei
contributi concessi a tutte le imprese partecipanti.
  4.1.  In  caso  di  partecipazione al progetto di una pluralita' di
imprese, nominativamente individuate nella stessa domanda,  l'impresa
capofila  richiedente  risponde  direttamente della realizzazione del
programma oggetto dell'intervento nonche' dell'adempimento  di  tutti
gli  altri  impegni e degli eventuali oneri inerenti al finanziamento
agevolato richiesto. Anche in tale caso  il  mancato  rispetto  degli
impegni comportera' la revoca del finanziamento.
Procedure di monitoraggio.
  5.  Il  monitoraggio sull'andamento realizzativo dei progetti viene
effettuato dagli esperti, che si avvalgono delle  strutture  previste
dall'art.  3,  comma 4, della legge n. 87/90. Il monitoraggio ha come
obiettivo la verifica dello stato di  avanzamento  del  progetto,  al
fine  di  porre  in evidenza la corrispondenza di quanto realizzato e
dei risultati raggiunti rispetto alle previsioni.
  A tali fini i beneficiari del finanziamento sono tenuti ad  inviare
ogni  sei  mesi,  secondo  gli schemi predisposti dagli esperti, ogni
informazione e notizia utile alla verifica.
  Possono, inoltre, essere ordinati dagli esperti anche  accertamenti
in loco.
  L'esito   dei  monitoraggi  viene  trasmesso  al  Comitato  per  le
decisioni di competenza.
6. Criteri, procedure e modalita' di erogazione.
  Per tutto quanto non previsto sulla presente  circolare  valgono  i
criteri,  le  procedure e le modalita' di erogazione stabiliti con la
circolare n. 262 del 5 agosto 1991.
                                * * *
  Si confida nella collaborazione degli organismi ed enti interessati
per  rendere,  con  ogni  sollecitudine,  concrete  ed  operanti   le
disposizioni della legge 8 agosto 1991, n. 252.
                                                   Il Ministro: GORIA