Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura e foreste Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura e foreste Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario Alla Corte dei conti Premessa. 1. La legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 9 aprile 1990, n. 87, consente di dare attuazione ai previsti finanziamenti per un intervento straordinario nel settore della zootecnia, con l'assegnazione di lire 200 miliardi per il 1991 da destinare alla realizzazione di progetti integrati di rilevanza nazionale. L'art. 1 della citata legge 8 agosto 1991, n. 252, al comma 2 stabilisce che i progetti per essere finanziati devono essere predisposti da societa' cooperative e da altre societa' che assicurino una significativa presenza sui mercati (nazionali, comunitari ed internazionali) e devono inoltre rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752, mentre il successivo comma 3 affida la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento nonche' il finanziamento dei progetti ad un apposito Comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico, gia' costituito, com'e' noto, ai sensi della legge n. 87/1990 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il predetto programma straordinario con le linee guida e gli obiettivi che devono presiedere all'esame ed alla concessione dei contributi e' stato formulato dal Comitato anzidetto e approvato dal CIPE. 1.1. Sulla base, quindi, della relativa delibera del CIPE, il Comitato, completata l'analisi dell'intero comparto zootecnico, e tenuto conto che l'intervento ha carattere straordinario e va dimensionato alla disponibilita' di bilancio che consente finanziamenti di progetti che si qualificano per la loro rilevanza nazionale, ha stabilito di: a) concentrare gli interventi nel settore della carne bovina, in considerazione della sua incidenza sul valore della produzione lorda vendibile delle attivita' agro-industriali nazionali, nonche' della situazione di crisi del settore; b) assicurare assoluta priorita' a progetti di sviluppo che abbiano caratteristiche innovative, precisando che gli interventi di riequilibrio finanziario, in particolare di cooperative, sono ammessi a contributo solo se inseriti nell'ambito di progetti innovativi; c) assicurare la coerenza dei medesimi con la regolamentazione della CEE relativa all'organizzazione comune del mercato di settore; d) riservare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 87/90, a soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al 20% dei contributi e dei finanziamenti erogati. Cio' premesso, questo Ministero ritiene opportuno portare all'attenzione degli organismi ed enti interessati gli indirizzi generali da tenere presenti per dare attuazione all'intervento straordinario e cio' anche allo scopo di tipicizzare le richieste e la relativa documentazione necessaria con la messa a disposizione di apposite schede informative di base allegate alla presente circolare. Presentazione delle domande, iter procedurale di esame e criteri di selezione dei progetti. 2. Le domande per la concessione delle agevolazioni finanziarie ottenibili con la dotazione dei 200 miliardi di cui all'art. 1 della citata legge di modifica della legge 9 aprile 1990, n. 87, devono pervenire entro il 15 novembre 1991 alla div. II della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in triplice copia in modo conforme al modello di cui all'allegato A. Qualora l'ufficio ne rilevi l'incompletezza provvede a richiedere, assegnando un termine non superiore a quindici giorni, i dati e le notizie mancanti, prima di trasmettere le domande con i relativi progetti e annessa documentazione al Comitato per le deliberazioni di competenza, secondo il procedimento istruttorio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 2.1. Il Comitato, a conclusione del favorevole esame di massima del progetto, ne da' comunicazione alle aziende beneficiarie con lettera di affidamento. La lettera di affidamento indica anche l'importo del contributo in valori assoluti ed in termini percentuali rispetto al fabbisogno finanziario totale indicato nel progetto, le tipologie di contributo concedibile, le modalita' di erogazione nonche' gli impegni finanziari assunti dalle aziende beneficiarie. Si precisa che la lettera di affidamento, pur indicando l'importo massimo finanziabile, non puo' anticipare in nessun caso le puntuali verifiche istruttorie sui singoli elementi da sottoporre a controllo secondo le attuali procedure del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In ogni caso, la lettera di affidamento non costituisce impegno formale ai sensi delle vigenti leggi. L'ufficio ministeriale, sulla base della lettera di affidamento e della documentazione acquisita agli atti, procede all'adozione del decreto ministeriale concessivo del contributo. 2.2. I progetti devono corrispondere agli indirizzi contenuti nelle linee guida e nelle modalita' di intervento (punti da 38 a 69) dal programma approvato con delibera CIPE. Al fine di consentire un puntuale riscontro di quanto sopra previsto le domande dovranno contenere, come allegato, una relazione che, punto per punto, mette in evidenza per quanto possibile le caratteristiche del progetto in relazione agli indirizzi richiamati. I progetti per i quali e' accertata la compatibilita' anche con le prescrizioni per l'intervento pubblico di cui ai punti da 70 a 76 della delibera CIPE, vengono selezionati sulla base delle seguenti caratteristiche: peculiarita' del segmento o dei segmenti di mercato prescelti; posizione attuale e prospettiche di mercato delle singole imprese; modifiche sul mercato nazionale delle carni che il programma consente di realizzare; tipologia degli accordi stabiliti tra gli operatori della filiera; adeguatezza delle risorse tecnologiche e umane per conseguire gli obiettivi del programma; redditivita' ed equilibrio finanziario tendenziale delle aziende; rispetto delle normative civili, ambientali e sanitarie in vigore. Tipologie di intervento, azioni finanziabili, misure dei contributi concedibili. 3. Le azioni finanziabili tengono conto del fabbisogno finanziario espresso nel progetto, ivi compreso quello dell'esercizio 1991 e comprendente, in linea indicativa: a) gli investimenti materiali, quali gli impianti tecnologici e le strutture a corollario; b) gli investimenti immateriali, esclusa l'attivita' promozionale e la pubblicita'; c) il riequilibrio della struttura finanziaria in misura non superiore alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b). 3.1. L'intervento del Comitato, puo' riguardare: la concessione di contributi a fondo perduto e/o il concorso attualizzato sugli interessi, comunque commisurati all'impegno dei soci delle societa' beneficiarie nel finanziamento del progetto; la concessione del concorso negli interessi sui mutui di consolidamento e sviluppo limitatamente alle sole societa' cooper- ative, in applicazione del decreto interministeriale 3 gennaio 1991 con la precisazione che la garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia si applica ai soli mutui destinati alle operazioni di consolidamento delle passivita' esistenti alla data della presentazione della domanda. 3.2. Il progetto deve contenere tutti gli elementi che assicurino la copertura totale del fabbisogno finanziario (azioni a + b + c) necessario per la sua realizzazione. Con chiarezza dovra' essere messo in debita evidenza il fabbisogno finanziario legato alle azioni, ovvero la quantita' di risorse necessariamente da fornirsi da parte dei soci o dei terzi. In particolare, si stabilisce che: a) l'impegno finanziario dei soci non potra' essere inferiore al 20% del fabbisogno finanziario espresso nel progetto; b) il contributo dello Stato potra' essere pari sino a 3,5 volte l'impegno finanziario dei soci. In ogni caso il contributo dello Stato non potra' eccedere il 70% del fabbisogno finanziario, precisandosi che nel caso in cui la istituenda S.p.a. acquisisca quote di partecipazione nella Societa' richiedente l'importo relativo sara' dedotto dal contributo dello Stato; c) deve sussistere l'impegno da parte di una banca a coprire il fabbisogno finanziario non coperto dall'intervento dei soci e dal contributo dello Stato con un finanziamento almeno di durata quinquennale, vincolato alla finalita' per la quale e' stato richiesto il sostegno pubblico. Analogamente nel caso che il contributo dello Stato si concretizza nel concorso attualizzato sugli interessi di mutui bancari o nel concorso sugli interessi relativi ai mutui di consolidamento e sviluppo e' richiesto l'impegno da parte di una banca all'erogazione del mutuo. 3.3. La partecipazione finanziaria dei soci deve consistere in versamenti di capitale sociale. Nei versamenti di capitale sociale non possono essere compresi quelli effettuati da enti pubblici (regioni, enti di sviluppo regionale, altri) nonche' quelli della istituenda S.p.a., previsti dalla lettera d) dell'art. 2 della citata legge 3 agosto 1991, n. 252. Tuttavia, considerata la particolare natura giuridica delle cooper- ative, i vincoli legislativi alla sottoscrizione di capitale sociale e le limitazioni alla remunerazione del capitale ed alla distribuzione di riserve e utili, l'intervento finanziario dei soci delle cooperative potra' effettuarsi, in tutto o in parte, con il metodo del prestito dai soci alla cooperativa, di durata decennale, prevedendosi per i primi cinque anni di preammortamento una remunerazione del prestito non superiore al tasso legale e per i successivi cinque anni di ammortamento fino al tasso di mercato, tenendo tuttavia presente la normativa fiscale prevista per i finanziamenti dei soci-persone fisiche. 3.4. Qualora l'impegno finanziario dei soci sia incrementativo del minimo precedentemente fissato il relativo progetto potra' costituire titolo di priorita' sia per l'ammissibilita' a contributo che per il finanziamento. Responsabilita' delle imprese richiedenti. 4. Nel caso in cui le domande provengano da piu' imprese partecipanti ad un unico progetto ed il finanziamento venga attribuito alle singole imprese, viene richiesta la formalizzazione dell'impegno solidale di tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto. Si stabilisce al riguardo che, qualora detto impegno non venga mantenuto anche da una sola impresa, e cio' risulti da accertamenti ministeriali, sara' disposta la revoca dei contributi concessi a tutte le imprese partecipanti. 4.1. In caso di partecipazione al progetto di una pluralita' di imprese, nominativamente individuate nella stessa domanda, l'impresa capofila richiedente risponde direttamente della realizzazione del programma oggetto dell'intervento nonche' dell'adempimento di tutti gli altri impegni e degli eventuali oneri inerenti al finanziamento agevolato richiesto. Anche in tale caso il mancato rispetto degli impegni comportera' la revoca del finanziamento. Procedure di monitoraggio. 5. Il monitoraggio sull'andamento realizzativo dei progetti viene effettuato dagli esperti, che si avvalgono delle strutture previste dall'art. 3, comma 4, della legge n. 87/90. Il monitoraggio ha come obiettivo la verifica dello stato di avanzamento del progetto, al fine di porre in evidenza la corrispondenza di quanto realizzato e dei risultati raggiunti rispetto alle previsioni. A tali fini i beneficiari del finanziamento sono tenuti ad inviare ogni sei mesi, secondo gli schemi predisposti dagli esperti, ogni informazione e notizia utile alla verifica. Possono, inoltre, essere ordinati dagli esperti anche accertamenti in loco. L'esito dei monitoraggi viene trasmesso al Comitato per le decisioni di competenza. 6. Criteri, procedure e modalita' di erogazione. Per tutto quanto non previsto sulla presente circolare valgono i criteri, le procedure e le modalita' di erogazione stabiliti con la circolare n. 262 del 5 agosto 1991. * * * Si confida nella collaborazione degli organismi ed enti interessati per rendere, con ogni sollecitudine, concrete ed operanti le disposizioni della legge 8 agosto 1991, n. 252. Il Ministro: GORIA